Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25940 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1818-2018 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA

320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI,che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINELLA FERRARI,

ROBERTO ANTONIO BRIGANTE;

– ricorrente –

contro

BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del

Presidente pro tempore O.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE SANTO, 68, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

LETIZIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA

BIANCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. A.E. ricorre, affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trieste che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Udine con la quale era stata rigettata la domanda da lui avanzata per la dichiarazione di avvenuta scadenza della fideussione (per Euro 10.500,00) rilasciata alla Banca Credito Cooperativo Basiliano (da ora BCCB) che, per suo conto, si era fatta garante della società Struktura Spa, di cui egli era amministratore delegato, per una fideiussione prestata dalla Banca Antonveneta in favore del Comune di Codroipo e per il riaccredito della somma escussa.

2. Ha resistito la Banca Credito Cooperativo F.V.G.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo ed il quarto motivo devono essere congiuntamente esaminati, per intrinseca connessione logica.

1.1. Il ricorrente deduce, infatti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

a. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1367,1369,1370,1371 e 1372 c.c. Lamenta che l’attività interpretativa della Corte si era svolta in violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, con particolare riferimento alla durata della garanzia che, in tesi, doveva ritenersi già scaduta alla data dell’escussione.

b. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1176,1175,1710,1223,1375,1941 c.c.: si duole del fatto che la Corte non aveva dato riscontro al denunciato inadempimento contrattuale della BCCB per la mancata proposizione dell’excepio doli nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena (già Banca Antonveneta)

1.2. Il primo motivo è inammissibile ed il quarto è infondato.

Quanto alla prima censura, si osserva che la Corte territoriale con motivazione congrua e logica ha dato conto dei canoni interpretativi utilizzati (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata), richiamando la concorrenza sia del criterio letterale che di quello legato al comportamento delle parti successivo al contratto medesimo, tenuto anche conto del collegamento degli atti negoziali posti in essere.

1.3. E’ stato, infatti, affermato che l’incontestata finalità della fideiussione prestata era quella di garantire l’esatto adempimento, da parte della società Struktura Spa (di cui il ricorrente era legale rappresentante), degli impegni assunti con il Comune di Codroipo, ragione per cui l’inciso “ovvero” contenuto peraltro nella fideiussione prestata dalla Banca Antonveneta in favore della società nella quale la validità della garanzia era fissata in “quattro anni” (termine di gran lunga superiore a quello di venti mesi indicato per il completamento dei lavori) o fino alla comunicazione di adempimento dell’obbligazione principale – postulava una ipotesi alternativa alla quale la Corte ha assegnato un plausibile significato che poneva in posizione privilegiata, rispetto all’interpretazione della durata limitata della garanzia, l’effettiva conclusione delle opere per le quali i contratti erano stati stipulati, condividendo l’interpretazione del giudice di prime cure rispetto ai canoni di buona fede e certezza del diritto (cfr. al riguardo il contenuto della fideiussione n 213/2003 sub doc 3 richiamato a pag. 4 del ricorso che pone come limite finale della garanzia il ricevimento della lettera di svincolo da parte della banca di credito cooperativo basiliano).

1.4. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi – integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la “comune intenzione delle parti stipulanti”, la necessità di ricostruire quest’ultima senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma avendo riguardo al “comportamento complessivo” dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacchè il significato delle dichiarazioni negoziali non è un “prius”, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore” (cfr. Cass. 14432/2016).

Ed è stato altresì affermato che “In tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale”(Cass. 17718/2018; Cass. 23701/2016).

1.5. Pertanto, poichè risulta palese che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, la censura proposta che non prospetta alcuna apprezzabile violazione logica, maschera una richiesta di rivalutazione di merito del percorso interpretativo che, correttamente articolato, risulta incensurabile in sede di legittimità.

2. Il quarto motivo involge, anch’esso, l’interpretazione del contratto e reitera, sotto altro profilo, la questione legata alla illegittimità della durata illimitata della garanzia: il ricorrente assume, infatti, che la BCCB doveva rifiutare il pagamento al Monte dei Paschi di Siena e che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che la banca cooperativa era obbligata a sollevare l’exceptio doli generalis per l’abusiva e fraudolenta richiesta di operatività della garanzia, perchè l’istituto di credito beneficiario era a conoscenza dell’avvenuta scadenza.

2.1 La censura è infondata.

La Corte territoriale, infatti, dopo aver respinto la doglianza di omessa pronuncia, contraddetta dalla statuizione secondo cui il contratto era qualificabile come autonomo di garanzia, ha correttamente motivato in ordine alle circoscritte ipotesi in cui il garante ha l’obbligo di proporre la relativa eccezione, riconducendole nello stretto ambito del dovere di protezione del garantito da possibili abusi del beneficiario, ed escludendo l’esistenza di esso quando manchi, come nel caso di specie, un comportamento fraudolento del creditore (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

2.2. Il percorso argomentativo risulta immune da possibili censure ed, oltretutto, la qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia costituisce risposta sufficiente ed esaustiva rispetto alle regole che lo governano e che escludono, pertanto, l’exceptio doli se non nei casi ben indicati dalla Corte.

3. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e cioè la circostanza che, nel contratto da garantire, il termine per la consegna delle opere era stato fissato in 20 mesi, ragione per cui di quello scadenza della fideiussione con il limite di durata dei quattro anni era compatibile con la funzione del negozio giuridico, perchè teneva anche conto di un possibile margine di ritardo.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Deve premettersi che la censura contiene, in premessa, argomentazioni volte a smentire l’applicabilità dell’art. 348ter c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è una c.d. “doppia conforme”: il ricorrente assume, infatti, che le motivazioni delle due pronunce siano diverse fra loro e che, pertanto, la norma richiamata non possa trovare, nel caso di specie, applicazione.

Il collegio rileva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la motivazione resa della Corte è pienamente ed espressamente adesiva alla pronuncia di primo grado (cfr. pag. 7 terzo cpv sentenza impugnata): ragione per cui il vizio prospettato non è ammissibile, dovendosi applicare l’art. 348ter c.p.c., ratione temporis vigente per la pronuncia in esame.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1325,1326,1327 c.c. e dell’art. 117TUB.

4.1. Lamenta che la Corte territoriale aveva rigettato la domanda con la quale era stata denunciata l’inesistenza e l’invalidità del contratto, in relazione alla garanzia n 213/2003 prestata nel suo interesse ed in favore della Banca Antonveneta; e che non era stata tenuta in alcun conto la revoca del suo consenso, avvenuta prima che la Banca di Credito Cooperativo producesse la scrittura in giudizio.

4.2. Il motivo è inammissibile.

La Corte, invero, ha correttamente qualificato il documento del 30.7.2003 (doc. 2/2/4) sottoscritto solo dall’ A. come una “presa d’atto” del rilascio di una fideiussione per conto della Banca di Credito Cooperativo a favore della Banca Antoniana Popolare Veneta Spa; ed ha precisato che l’interpretazione si fondava sulla valutazione che si era in presenza di un atto negoziale complessivo, in relazione al quale l’operazione ermeneutica era stata correttamente affrontata dal primo giudice.

4.3. La questione dedotta, pertanto, è stata esaminata con motivazione congrua e logica ed il motivo contrappone un diverso percorso argomentativo al convincimento della Corte territoriale correttamente motivato, richiedendo, in buona sostanza, un inammissibile terzo grado di merito (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018).

5. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 111 Cost. e/o art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e/o art. 118 disp. att. c.p.c..

5.1. Lamenta l’omessa e apparente motivazione, visto che sulle specifiche censure proposte e riguardanti la inoperatività della clausola limitativa della responsabilità, ex art. 1229 c.c., la Corte si era limitata a declararne l’infondatezza, senza spendere alcuna comprensibile argomentazione.

5.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. SUU 8053/2014;Cass. 23940/2017; Cass. 22598/2018).

5.3. Nel caso in esame, il collegio ritiene che la motivazione censurata, riferita all’eccezione di inoperatività della clausola limitativa della responsabilità di cui all’art. 1229 c.c., pur sintetica, debba ritenersi al di sopra della sufficienza costituzionale, in quanto nega la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma, mostrando con ciò di aver esaminato tutti i rilievi proposti ed escludendo che potesse contestarsi la violazione del dovere di diligenza della BCCB, connessa alla pretesa scadenza della fideiussione che era stata esaustivamente esclusa attraverso le argomentazioni articolate in relazione alle precedenti censure.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre ad acecssori e rimborso spese forfettario nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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