Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2594 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13295/2015 R.G. proposto da:

Sicula Derivati s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola

Verderico, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Barcellona Pozzo di Gotto, via tenente colonnello Arcodaci 74.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 852/27/2014 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata il

giorno 12 marzo 2014;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12

settembre 2018 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Sicula Derivati s.r.l. impugnò l’avviso di rettifica notificato dall’Agenzia delle Entrate, in relazione alla maggiore imposta IVA dovuta per l’anno 1997.

Accolta l’impugnazione in primo grado, l’Agenzia delle Entrate propose allora appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, che con sentenza depositata il 12 marzo 2014, accogliendo il gravame, respinse il ricorso proposto dalla contribuente.

Avverso la detta sentenza, Sicula Derivati s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso Agenzia delle Entrate.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce la ricorrente la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto il giudice di merito ha ritenuto valido l’avviso di rettifica nonostante la mancanza di qualsivoglia attività valutativa da parte dell’amministrazione, rispetto al precedente processo verbale di constatazione formato dalla Guardia di Finanza.

1.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già in precedenza affermato che in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. 20/12/2017, n. 30560; Cass. 13/10/2011, n. 21119).

2. Con il secondo motivo assume violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo l’Agenzia delle Entrate applicato in sede di rettifica il metodo di accertamento induttivo, pure in presenza di una contabilità attendibile.

Con il terzo motivo lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, anche in relazione all’art. 2727 c.c., nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto applicabili criteri presuntivi fondati sulle risultanze dei conti correnti intestati ai soli soci della contribuente.

2.1. I due motivi, meritevoli di esame congiunto, sono del tutto infondati.

Va anzitutto escluso che l’Agenzia delle Entrate abbia effettuato la rettifica oggetto di impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, in tema di “accertamento induttivo” nel caso di omessa dichiarazione, emergendo al contrario dagli atti che la ripresa a tassazione si è fondata esclusivamente – in presenza certa di una dichiarazione – sul cennato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, che consente appunto la rettifica delle dichiarazioni rese dal contribuente, già sulla base dei dati raccolti in forza del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51.

Va soggiunto che secondo l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, in tema di accertamento dell’IVA, la presunzione stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2), secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio finanziario si presumono conseguenza di operazioni imponibili, opera anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di danaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che devono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica. In tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso soggetto giuridico sottoposto a verifica (Cass. 12/06/2015, n. 12276).

Dunque, correttamente la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha ritenuto legittimo l’avviso di rettifica fondato sui rilevanti movimenti bancari riscontrati nei conti correnti dei soci, risultati tutti legati da vincoli di parentela e non in grado di giustificare i rilevanti versamenti e prelevamenti registrati sui rispettivi conti, in presenza di redditi imponibili personali irrisori, ovvero addirittura inesistenti.

Siffatto accertamento in fatto, adeguatamente e logicamente motivato dal giudice di merito, non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità con i motivi in esame, sollecitando a questa Corte in maniere inammissibile una rivalutazione dei medesimi elementi probatori già valutati dalla commissione regionale.

3. Con il quarto motivo si duole la ricorrente del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice di merito ha omesso di pronunciare in ordine all’eccezione di illegittimità dell’avviso impugnato per non avere considerato i costi necessari per la produzione dei maggiori ricavi accertati.

Con il quinto motivo deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41 – come novellato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, – e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice di merito ha omesso di pronunciare in ordine all’eccezione di illegittimità dell’avviso impugnato per avere preteso il pagamento dell’IVA sugli acquisti da parte della contribuente.

3.1. I due motivi, meritevoli di esame congiunto, sono entrambi inammissibili, essendo noto che in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 21/06/2018, n. 16347; Cass. 21/11/2017, n. 27568; Cass. 22/01/2013, n. 1435).

Nel caso in esame non risulta dalla lettura della sentenza impugnata che la ricorrente avesse riproposto in sede di gravame l’eccezione di cui si discute, nè la contribuente ha inteso allegare in quali atti processuali abbia lamentato l’illegittimità dell’avviso di rettifica impugnato per le medesime ragioni poste a fondamento dei motivi qui in esame.

4. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater.

PQM

Respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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