Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2594 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20855-2018 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO NAVACH;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 98/2018 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Trani, in sede di opposizione ad Accertamento Tecnico Preventivo, ha accolto il ricorso di L.R. – rivolto al riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della pensione di inabilità dalla data della revoca della stessa da parte dell’Inps – avendo condiviso le conclusioni del C.T.U. che aveva riscontrato, in capo al ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario;

ha condannato l’Inps al pagamento della metà dei compensi del giudizio di merito, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario;

la cassazione della sentenza è domandata da L.R. sulla base di un unico motivo; l’Inps è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, contesta la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione avente ad oggetto il regolamento delle spese processuali, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 113 c.p.c.; deduce che la compensazione parziale delle spese non troverebbe giustificazione legale essendo il L. risultato totalmente vittorioso nel giudizio di merito;

sotto il profilo della violazione di legge contesta, dunque, la violazione del principio di soccombenza; sotto il profilo del vizio del procedimento, lamenta la violazione dell’art. 113 c.p.c., n. 4 per assenza dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di compensazione parziale da parte del Tribunale;

il motivo merita accoglimento;

questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibili (da ultimo, cfr. Cass. n. 6149 del 2017), affermando che la pronuncia sulle spese dell’accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., esplicitamente prevista dallo stesso art., comma 5, deve sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1, e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese; nel caso in esame, il giudice adito ha provveduto alla statuizione sulle spese, nel senso della compensazione parziale, pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente soccombente, essendo stato riconosciuto all’assistito il requisito sanitario invocato a decorrere dalla data della illegittima revoca del beneficio da parte dell’Inps;

vi è stata, perciò, una evidente e totale soccombenza dell’INPS, nell’accertamento tecnico preventivo, di cui all’art. 445 bis c.p.c., intrapreso dall’attuale ricorrente, nè è dato cogliere, nell’esercizio del potere discrezionale da parte del Giudice, alcun elemento attestante giusti motivi per la compensazione delle spese di lite;

all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, nella parte relativa alla compensazione delle spese processuali, con decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., per non essere necessari ulteriori accertamenti, e condanna dell’INPS alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario (in tal senso anche Cass. n. 6149/2017)

la condanna della parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’INPS al rimborso delle spese processuali del giudizio per accertamento tecnico preventivo, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.162,00 per compensi professionali da distrarsi in favore dell’avv. Massimo Navach dichiaratosi anticipatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Condanna l’Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali da distrarsi in favore dell’avv. Massimo Navach dichiaratosi anticipatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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