Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2594 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2594 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 28429/07 proposto da:
Avv. Lino Giorgio Giovanni, in proprio, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Val Maggia n. 26, presso lo
Studio dell’Avv. Michele Giannasio;

– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate;

– intimata
avverso la sentenza n. 77/32/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 17
ottobre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.

Data pubblicazione: 05/02/2014

Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l’Avv. Lino Giorgio Giovanni, ricorrente in
proprio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per

assorbimento degli altri motivi.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 77/32/07, depositata il 17
ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, rigettato l’appello del contribuente avv.
Lino Giorgio Giovanni, confermava la decisione n.
77/05/06 della Commissione Tributaria Provinciale di
Varese che aveva respinto il ricorso proposto dal
ridetto contribuente avverso l’avviso n.
R2Z0102200265/2005 IVA IRPEF IRAP 2002 col quale
l’Ufficio, all’esito di indagini bancarie, aveva
recuperato a tassazione ricavi “non contabilizzati”,
oltreché irrogato sanzioni.
La CTR, in relazione all’eccezione formulata dal
contribuente di difetto di motivazione circa il
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle
indagini, riteneva che l’autorizzazione in parola e la
richiesta di rilascio della stessa non fossero tra gli
“atti cui l’avviso in questione rinvii per relationem,
ma atti endoprocessuali di cui, il primo il
contribuente è venuto a conoscenza attraverso l’avviso
di accertamento cui è stato allegato il provvedimento

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l’accoglimento del secondo morivo del ricorso, con

di autorizzazione all’acquisizione dei conti correnti
bancari ed il secondo durante la fase istruttoria ai
sensi dell’art. 10 1. 241/90”. La CTR, questa volta con
riguardo all’eccezione di nullità formulata dal
contribuente relativamente al mancato rispetto del
termine dilatorio di giorni sessanta per la notifica

di cui all’art. 12, comma 7, 1. 27 luglio 2000, n. 212,
riteneva che “la norma si riferisce agli accessi,
ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all’esercizio dell’attività e non anche all’attività
istruttoria interna all’Ufficio”. Infine la CTR, con
riferimento alle plurime violazioni dell’art. 42 d.p.r.
29 settembre 1973, n. 600 dedotte dal contribuente,
riteneva: a) che l’errata indicazione nell’avviso del
numero di conto corrente fosse “un vero e proprio
refuso di stampa che non ha minimamente impedito al
contribuente di predisporre una completa e adeguata
difesa”, questo anche perché il contribuente era
perfettamente a conoscenza del conto corrente realmente
oggetto dell’indagine come risultava “dai verbali di
contraddittorio nei quali è indicato l’esatto numero di
conto corrente”; b) che correttamente l’Ufficio non
aveva riconosciuto l’utilizzabilità del credito nel
periodo d’imposta accertato, atteso che “detto credito
risulta utilizzato in sede di dichiarazione IVA per gli
anni successivi”; c) che non era vero che l’Ufficio
avesse accertato i maggiori ricavi secondo il metodo
induttivo, con la conseguente necessità di motivare

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dell’avviso decorrenti dalla chiusura delle operazioni

circa l’utilizzo di tale metodo, ma che l’Ufficio aveva
semplicemente ripresi a tassazione “l’importo dei
versamenti sul conto corrente ritenuti ingiustificati”
ed in mancanza di prova contraria da parte del
contribuente.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva

L’Agenzia delle Entrate non si costituiva.
Il contribuente si avvaleva altresì della facoltà di
depositare memoria.
Diritto
1. Col secondo motivo di ricorso, ma da esaminarsi per

primo per il suo carattere assorbente preliminare, il
contribuente censurava la sentenza deducendo, in
rubrica, “Errata ed omessa violazione dell’art. 12
comma 7 1. 27.7.2000 n. 212”, perché la previsione di
nullità per mancato rispetto del termine dilatorio di
notifica dell’avviso di cui alla prefata disposizione,
doveva intendersi esteso anche ai casi, come quello
della concreta fattispecie pervenuta all’esame, di
“istruttoria condotta nella sede dell’Ufficio
tributario”; il quesito era: “Ancorché il comma 7
dell’art. 12 1. 212/2000 preveda il termine dilatorio
di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di
controllo per chiusura delle operazioni di controllo
per notificare l’avviso di accertamento, consentendo
durante la sua pendenza di formulare richieste ed
osservazioni, con riferimento alle verifiche fiscali
condotte presso il domicilio del contribuente, ne è

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ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

legittima e scevra da vizio di incostituzionalità la
letterale interpretazione che porti ad escluder dal
predetto beneficio il contribuente accertato mediante
istruttoria svolta presso l’Ufficio accertante?”.
Il motivo è fondato.
L’impugnata sentenza dà espressamente atto che vi è

l’accesso e la verifica e dà altresì atto che non è
stato rispettato il termine dilatorio di cui all’art.
12, comma 7, 1. 27 luglio 2000, n. 212. Come noto le
Sez. un. di questa Corte hanno risolto il conflitto
insorto nella sua sez. V, nel senso di stabilire che il
mancato rispetto del termine dilatorio di giorni
sessanta fissato all’art. 12, comma 7, l. 212, cit.
debba comportare nullità dell’avviso. E che sola
scriminante prevista sia quella dell’urgenza, questa
peraltro da valutarsi in concreto e non bastando una
motivazione semplicemente formale della stessa (Cass.
sez. un. n. 18184 del 2013). Come ancora hanno chiarito
le cit. Sez. un. – che nella sostanza hanno ricavato la
nullità in parola considerando che la violazione del
termine dilatorio in discorso realizzerebbe un modello
procedimentale difforme da quello legale – in assenza
d’un’espressa previsione di nullità “spetta
all’interprete il compito di delineare l’oggetto e i
confini di una ipotesi di invalidità introdotta in via
ermeneutica”. Ed in particolare, cioè con specifico
riferimento all’ampiezza oggettiva della fattispecie di
nullità di cui all’art. 12, comma 7, n. 212, cit., deve

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stato rilascio dell’autorizzazione, ciò che presuppone

esser a riguardo rammentato come questa Corte abbia di
recente già avuto occasione di affermare come la
nullità di che trattasi non sia limitata alla sola
verifica da concludersi con sottoscrizione e consegna
del processo verbale di constatazione e bensì comprenda
pure l’accesso in quanto anche questo è da concludersi

delle operazioni svolte e ciò secondo le prescrizioni
contenute all’art. 52, comma 6, d.p.r. 26 ottobre 1972,
n. 633 ovvero all’art. 33 d.p.r. 29 settembre 1973, n.
600 (Cass. sez. trib. n. 20770 del 2013).
2. Assorbiti gli altri motivi.
3. Non essendo necessario l’accertamento di ulteriori
fatti, ex art. 384, comma 2, c.p.c. la controversia
deve esser qui decisa nel merito mediante accoglimento
del ricorso del contribuente introduttivo della lite
fiscale.
4. Nel sopravvenuto maturare del ricordato orientamento
giurisprudenziale, debbono farsi consistere le gravi
ragioni che inducono questa Corte a compensare
integralmente le spese processuali di ogni fase e
grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso,
assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e
decidendo il merito accoglie il ricorso del
contribuente introduttivo della lite fiscale; compensa
integralmente le spese processuali di ogni fase e
grado.

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con sottoscrizione e consegna del processo verbale

ZSENTr.
Al
N.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

deìaAIII`

giorno 12 dicembre 2013

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