Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2594 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2594 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BOGHETICH ELENA

ORDINANZA

sul ricorso 9939-2013 proposto da:
PIERGIOVANNI

STEFANO

C.F.

PRGSFN86TO6D488Q,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE
GIANTURCO 5, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
RUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato VIRGILIO
QUAGLIATO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

contro
2017
4053

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 02/02/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 957/2012 della CORTE D’APPELLO

di ANCONA, depositata il 16/10/2012 R.G.N. 583/2010.

n. 9939/2013 R.G.

RILEVATO
che con sentenza depositata il 16.10.2012 la Corte d’Appello di Ancona, confermando
la pronuncia di prime cure, dichiarava legittimi) i due contratti di lavoro a termine
stipulati tra Piergiovanni Stefano e Poste Italiane spa il 2.7.2007 e 1’1.8.2008
(rispettivamente della durata di quattro e di due mesi) ai sensi dell’art. 2, comma 1
bis, del D.Lgs. n. 368 del 2001, rilevando la specialità dell’ipotesi normativa che ha

questione nuova, della contestazione relativa al superamento del limite percentuale di
contingentamento;
che avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, il lavoratore ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi;
che la società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria;
CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione
dell’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 nonché dell’art. 2697 cod.civ.
nonché omessa pronuncia avendo, la Corte territoriale, erroneamente invertito l’onere
della prova circa un requisito costitutivo del contratto ossia quello relativo al rispetto
della clausola di contingentamento pari al 15%;
che con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 112, del d.lgs. n. 368 del 2001 nonché della legge n. 247 del 2007, avendo la
Corte, trascurato che la disciplina transitoria – che ha previsto espressamente il
cumulo dei contratti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella con quelli
successivi – si applica solamente dall’1.4.2009, quindi in epoca successiva alla
cessazione dei contratti a termine stipulati tra le parti;
che il primo motivo di ricorso è infondato poiché – come correttamente ritenuto dalla
Corte distrettuale – il sistema di preclusioni e decadenze su cui si fonda il rito del
lavoro comporta, per entrambe le parti, l’onere di collaborare, fin dalle prime battute
processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli
elementi in contestazione, con conseguente onere di chi agisce in giudizio di allegare i
profili di illegittimità della fattispecie impugnata, e, in ogni caso, a fronte di specifica
deduzione di un fatto (il rispetto del limite percentuale) da parte del resistente, con
onere del ricorrente di contestarlo altrettanto specificamente, derivandone
1

consentito l’acausalità della clausola del termine e l’inammissibilità, in quanto

n. 9939/2013 R.G.

diversamente un vincolo per il giudice di merito, che è tenuto a considerarlo come
avvenuto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (arg. ex Cass. S.U.
nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004);
che ritiene il Collegio si debba respingere altresì il secondo motivo avendo questa
Corte di legittimità recentemente affermato il seguente principio di diritto:

“Le

assunzioni a tempo determinato effettuate da imprese concessionarie di servizi nel

decreto legislativo n. 368 del 2001, non necessitano anche dell’indicazione delle
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del primo
comma dell’art. 1 del medesimo decreto legislativo”

(S.U. n.11374/2016), nonché

sottolineato che, dalla lettura sistematica del decreto legislativo n. 368 del 2001
emerge come nello specifico settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali
l’apposizione del termine è consentita in presenza di specifici requisiti (che
costituiscono delimitazioni temporali e quantitative), distinti dalla regola della
causalità che opera per la generalità dei settori produttivi;
che, quindi, se l’assunzione avviene nei settori su indicati e nel rispetto di tali limiti,
non è necessario indicare in contratto, ai sensi dell’art. 1, le ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che lo giustificano in quanto la
valutazione in ordine alla sussistenza della giustificazione è stata fatta ex ante dal
legislatore;
che la ricostruzione esegetica che propone la sommatoria dei requisiti previsti dall’art.
1, comma 1, con i limiti dettati dall’art. 2 D.Lgs. n. 368 del 2001 – invece che
l’alternatività – contrasta con le ragioni testuali, teleologiche e sistematiche indicate,
ed è già stata respinta sia dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 11659/2012,
13221/2012; con riguardo al personale navigante e all’art. 1, lett. f) della legge n.
230 del 1962, sentenza n. 3309/2006), sia dalla Corte di giustizia dell’ Unione
europea (11 novembre 2010, Vino c. Poste italiane .spa, C-20/10) sia dalla Corte
costituzionale (sentenza n. 214 del 2009);
che

nemmeno

in caso di successione di contratti può essere ravvisata

l’incompatibilità con la clausola n. 5 dell’accordo quadro recepito nella direttiva
1999/70 CE della normativa italiana che permette la stipulazione di più contratti a
termine senza necessità di indicare le ragioni della scelta (come previsto dall’art. 1
del d. Igs. 368/2001) ma in presenza dei soli presupposti richiesti dall’art. 2, commi 1
2

settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal comma 1-bis dell’art. 2 del

n. 9939/2013 R.G.

e 1- bis, avendo precisato, la Corte di giustizia europea (Grande sezione, 4 luglio
2006, in proc. C-212/04, Adeneler c. Ellenikos Organismos Galaktos) che quella
indicata dalla lett. a) del punto n. 1 della clausola 5 dell’accordo quadro

(“ragioni

obiettive per la giustificazione del rinnovo”) è una delle tre misure considerate idonee
a prevenire gli abusi, che non devono essere tutte presenti in quanto è sufficiente che
lo Stato membro ne adotti una;

italiano – introducendo, con la legge n. 247 del 2007, l’art. 5, comma 4-bis, del d.
Igs. 368/2001, il limite massimo dei 36 mesi, da calcolare “indipendentemente dai
periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro” –

ha adottato la

misura prevista dalla lett. b) (“durata massima totale dei contratti o rapporti a tempo
determinato successivi”),

in aggiunta peraltro ad altre restrizioni specifiche e il

meccanismo di cui alla disciplina transitoria dettata dall’art. 1, comma 43 della legge
n. 247 del 2007 introduce una forma di tutela dei lavoratori con contratti a termine in
corso alla data dell’entrata in vigore della legge (1.1.2008) in base alla quale non solo
sono conteggiati i contratti a termine precedenti, ma il periodo oltre il quale si
determina la conversione è ridotto al 31/3/09 e, dunque senza necessità di attendere i
36 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge (cfr. S.U. n.11374/2016 che
richiama Cass. nn. 19998/2014 e 13609/2015);
che nel caso di specie, la sommatoria dei contratti a tempo determinato stipulati tra
le parti si colloca ben al di sotto della soglia legale dei 36 mesi;
che, in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della
soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17 (legge di stabilità 2013);
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi ed in euro
4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
legge.
3

15% ed accessori di

che, con riferimento ai settori indicati nei commi 1 e 1-bis dell’art. 2, il legislatore

n. 9939/2013 R.G.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2017.

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