Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25939 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25939

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28706/2011 proposto da:

COMUNE DI MAGIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA FRATINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO ORLANDO;

– ricorrente –

contro

F.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 70/2011 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. F.C. impugnava gli avvisi dell’accertamento in rettifica ICI relativi agli anni 2001, 2002 e 2003 e l’avviso di liquidazione notificati dal Comune di Magione. La commissione tributaria provinciale di Perugia accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo sussistenti i presupposti per il cumulo giuridico delle sanzioni. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale dell’Umbria lo accoglieva sul rilievo che la procedura seguita dal Comune per l’accertamento del valore dei terreni edificabili oggetto dell’imposta era illegittima in quanto era stata effettuata con riferimento all’anno 1999 e poi rivalutata in base agli indici Istat, in violazione delle norme di legge che impongono un’autonoma valutazione al 1 gennaio di ogni anno.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Magione svolgendo tre motivi illustrati con memoria. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR ha accolto l’appello della contribuente sulla base di una argomentazione che non era stata fatta oggetto di specifico motivo d’appello. Ciò in quanto i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado avevano riguardato esclusivamente la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione e la decadenza in cui era incorso il Comune per decorso dei termini, mentre non era stata riproposta la censura relativa all’illegittimità del procedimento adottato dal Comune per la determinazione del valore venale del terreno.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 ed del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g. Sostiene che nessuna norma preclude al Comune di poter ricorrere ad un criterio di adeguamento automatico per far fronte alla periodica determinazione del valore delle aree edificabili, secondo il disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g.

5. Con il terzo motivo deduce omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che i giudici di appello avrebbero dovuto dare conto dell’espletamento, da parte del Comune di Maggioni, dei passaggi procedurali attraverso i quali si era pervenuti, previa ammissione al contraddittorio con la contribuente, a determinare il valore dell’immobile.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto questo collegio, nell’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione nel caso, qui ricorrente, di deduzione di un error in procedendo, ha proceduto all’analisi dell’atto di appello, previa acquisizione del relativo fascicolo d’ufficio, ed ha così potuto constatare che la censura relativa all’illegittimità del procedimento adottato dal Comune per la determinazione del valore venale del terreno – in quanto effettuato con riferimento all’aumento degli indici Istat -, è stata formulata alle pagine 8, 9 e 10 dell’atto di appello.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero il regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni possono, tra l’altro, “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune” (lett. g), deve fare riferimento al valore del terreno avuto riguardo al prezzo ritraibile nel caso di vendita e non già al valore determinato in anni precedenti ed aumentato secondo gli indici Istat, posto che il valore venale nel senso testè precisato può essere, in ipotesi, diminuito anzichè aumentato.

3. Il terzo motivo rimane assorbito.

4. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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