Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25939 del 24/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 24/09/2021), n.25939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28368-2020 proposto da:

SIR. MAST. SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PELAGIO PRIMO, N. 10, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CENTOMIGLIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO MURANO;

– ricorrente –

contro

PGD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

MAZZINI, 134 S.L. FIORILLO, presso lo studio dell’avvocato RAUL

SCAFFIDI ARGENTINA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

WORKS HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 13744/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 08/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI, che conclude

per la fondatezza dell’istanza di regolamento di competenza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Works Holding S.r.l. (Works), appaltatore in base a contratto d’appalto stipulato con la committente P.G.D. S.r.l. (PGD) (contratto del (OMISSIS), ha concluso con SIR.MAST, Società Consortile a responsabilità limitata (Sir.Mast.), un contratto di subappalto in data (OMISSIS) per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto con PGD. S.r.l. (l’esecuzione di un autorimessa).

E’ poi intervenuto, in data (OMISSIS), un ulteriore accordo fra committente PGD, appaltatore Works e subappaltatore Sir.Mast., denominato “Accordo quadro formalizzazione pagamenti”, con il quale il committente PGD si obbligava al pagamento, in favore di Sir.Mast., degli importi già maturati a credito di questa nei confronti dell’appaltatore Works.

Al fine di ottenere il pagamento Sir.Mast. ha chiesto e ottenuto, dal Tribunale di Roma, ingiunzione di pagamento, in solido, nei confronti di PGD e Works, della somma di Euro 721.155,30. Contro il decreto le ingiunte hanno proposto distinte opposizioni, che sono state poi riunte e definite con unica sentenza dal Tribunale di Roma, che ha accolto l’eccezione delle opponenti, le quali avevano fatto valere la competenza arbitrale in virtù di clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto fra Works e Sir.Mast, che prevedeva, appunto, la competenza arbitrale per le controversie nascenti dal contratto.

Il Tribunale ha ritenuto che la verifica della pretesa di Sir.Mast. non potesse prescindere dalla valutazione della corretta e completa esecuzione dei lavori oggetto del sub appalto, nel quale era stata prevista la competenza arbitrale.

Contro la sentenza Sir.Mast. ha proposto regolamento di competenza, affidato a tre motivi. Con il primo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 806,808 e 918 c.p.c., e dell’art. 1362 c.c., Si rimprovera al Tribunale di non avere considerato che il contratto di sub appalto, contenente la clausola compromissoria per la devoluzione agli arbitri della controversia, faceva espressamente salva la competenza dell’autorità giudiziaria per il procedimento monitorio. Con il secondo denuncia la violazione degli artt. 806,809 e 816-quater, c.p.c., in relazione all’art. 1418 c.c.. Si sostiene che la clausola compromissoria non avrebbe comunque potuto operare nel caso di specie, perché, in considerazione della pluralità delle parti e della contrapposizione di interessi, la composizione del collegio (tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna parte), non potrebbe dar luogo a una corretta procedura arbitrale. Si richiama il principio di diritto secondo cui “La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi a posteriori – in relazione al petitum ed alla causa petendi – risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere” (Cass. n. 6924/2016). Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 40 e 819-ter c.p.c., e degli artt. 1362 e ss. c.c.. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza sulla base della connessione esistente fra le pretese, che trovavano la fonte nel contratto di subappalto, e quelle che avevano titolo nell’accordo quadro”; tuttavia, nel decidere in questi termini il Tribunale non ha tenuto conto, da un lato, che, fuori dai casi di litisconsorzio necessario, la connessione non dà luogo a modificazione della competenza per territorio, dall’altro, che, in presenza di una pluralità di domande, l’eccezione avrebbe dovuto essere specifica. La PGD ha depositato memoria difensiva. Works rimane intimata.

Il primo motivo è infondato. Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all’arbitro unico, secondo i casi (Cass. n. 365 del 1983; Cass. n. 1852 del 1976; Cass. n. 5265 del 2011) Si impone l’esame del terzo motivo, che è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento della censura di cui al secondo motivo. Risulta dalla precedente esposizione che la pretesa avanzata da Sir.Mast. trovava titolo nel contratto di subappalto, intercorso fra Works e la stessa Sir.Mast., e nel successivo “accordo quadro”, che aveva come parti, oltre all’appaltatore e il subappaltatore, anche la committente PDG, la quale, con tale accordo, aveva assunto su di sé l’obbligazione di Works nei confronti del subappaltatore.

In relazione alla pluralità dei titoli e delle parti si rende quindi applicabile il seguente principio di diritto: “In tema di arbitrato, il primo periodo dell’art. 819 ter c.p.c., comma 1, nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall’altro che l’eccezione d’incompetenza dev’essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza (Cass. n. 3826/2013; 307/2017; n. 26553/2018).

In applicazione di tale principio il Tribunale avrebbe dovuto disattendere l’eccezione, posto che la stessa era stata formulata nei distinti atti di opposizione esclusivamente con riferimento al contratto di subappalto, del quale non era parte PGD, e non anche con riferimento al successivo “accordo quadro”, sottoscritto invece da tutte le parti in causa, nel quale non era prevista alcuna clausola compromissoria, prevedendosi, anzi, la competenza esclusiva del foro di Roma (art. 4). Non solo quindi, come è ovvio, la domanda nei confronti della PDG non era coinvolta dalla competenza arbitrale, ma il Tribunale avrebbe dovuto trattenere l’intera controversia. Si condividono in proposito i rilievi del Procuratore Generale, laddove si evidenzia la sicura prevalenza, rispetto alla clausola compromissoria contenuta nel subappalto, della clausola di elezione del foro contenuta nel successivo “‘accordo quadro”, nel quale erano state specificamente disciplinate le modalità dei compensi dovuti a Sir.Mast.. Questa Corte ha chiarito che “In tema di arbitrato, il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all’art. 808 quater c.p.c., si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla “quantificazione” della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti (Cass. n. 22490 del 2018).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale adito.

Spese al merito.

P.Q.M.

accoglie l’istanza; cassa la sentenza; dichiara la competenza del Tribunale di Roma dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2021

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