Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25939 del 19/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25939 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 22445-2012 proposto da:
URZI’ MARIA, MULFARI DOMENICO, MULFARI NUNZIA,
MULFARI SALVATORE, MULFARI PAOLA, MULFARI
ANTONIETTA, MULFARI NICOLAUS nella loro qualità di madre
la prima e di fratelli gli altri sei e tutti quali eredi legittimi di Mulfari
Francesco, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO
9, presso lo studio dell’avvocato CALDARERA MARIO, rappresentati
e difesi dall’avvocato CICCONE ALBERTO, giusta mandato speciale
a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
ALLIANZ SPA (già SpA RAS conferita-à dell’Azienda di Lloyd
Adriatico SpA) in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 19/11/2013

SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta
mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente nonchè contro

– intimati avverso la sentenza n. 427/2012 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 28.6.2012, depositata il 20/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Alberto Ciccone che si riporta agli
scritti;
udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio Manganiello (per
delega avv. Giorgio Spadafora) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 22445 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-2-

PANNUCCIO SALVATORE, PANUCCIO ANTONINO;

12) R. G. n. 22445/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (Corte d’Appello Messina, 20/07/2012) ha, per
quanto qui rileva, rigettato l’appello proposto da Francesco Mulfari avverso
la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, che aveva respinto la domanda

Salvatore Pannuccio – rispettivamente proprietario e conducente dell’auto
Fiat Punto – e la Allianz Spa (già Lloyd Adriatico), a seguito del sinistro in
cui veniva coinvolto alla guida del suo motoveicolo Yamaha, investito dalla
Fiato Punto, che non si fermava allo stop. La Corte d’Appello dichiarava
infondata la doglianza relativa alla mancata liquidazione del danno
patrimoniale, da parte dei giudici di primo grado, relativo al decremento dei
proprio redditi in conseguenza del verificarsi del sinistro, osservando che,
mentre il danno alla capacità di lavoro generica è compreso in quello
biologico, il danno alla capacità di lavoro specifica, consistente nella
diminuzione di reddito cagionata dal fatto lesivo, ha natura patrimoniale ed
è soggetto all’ordinario onere probatorio. In particolare, alla luce della
relazione del consulente dell’assicurazione, concludeva confermando la
sentenza del Tribunale, che aveva ritenuto non provati i danni patrimoniali e
attribuito valenza ai riflessi negativi dei postumi permanenti solo in termini
di capacità lavorativa generica, per la permanente riduzione della resistenza
fisica al lavoro in quanto espressione di una menomazione dell’integrità
psico-fisica risarcibile quale danno biologico.
2. — Ricorrono per Cassazione Maria Urzì e Domenico, Nunzia, Salvatore,
Paola, Antonietta e Nicolaus Mulfari, quali eredi legittimi del defunto
Francesco Mulfari; resiste con controricorso la Allianz S.p.A.. I ricorrenti
lamentano:
2.1 — I ricorrenti lamentano: violazione e falsa applicazione degli arti. 1223,
1226, 2056, 2697 c.c., art. 4 D.L. n. 857/1976, artt. 112, 113, 115, 116
c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (Art. 360 n. ri 3 e 5 c.p.c.), perché la
Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che i postumi permanenti
3

di risarcimento del danno patrimoniale promossa contro Antonino e

sarebbero risarcibili soltanto sotto il riflesso del danno biologico, in quanto
gli atti processuali offrirebbero elementi idonei alla sussistenza, nel caso
concreto, dei presupposti per la determinazione e la liquidazione del danno
patrimoniale; in particolare, i giudici del merito avrebbero omesso qualsiasi
motivazione in ordine alla perdita immediata di guadagno in conseguenza
del sinistro, nonostante le relazioni medico-legali redatte dai consulenti
della società di assicurazione, dalle quali dedurre l’impossibilità per il

3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio. I ricorrenti, infatti, non
tengono conto dell’orientamento di questa S.C. secondo cui l’accertamento
di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità
lavorativa specifica, non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di
risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di
guadagno – derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica – e quindi di
produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò
essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso
svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa,
presumibilmente avrebbe svolto, un’attività produttiva di reddito. La
liquidazione del danno, peraltro, non può essere effettuata in modo
automatico in base ai criteri dettati dall’art. 4 legge 26 febbraio 1977 n.39,
che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare
alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova
relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via
presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica
(Cass. 23761/2011; 1120/2006; 10026/2004).
Ciò premesso, si deve rilevare che le censure involgono accertamenti di
fatto e valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità, poiché,
quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il
sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sé, che
appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass.
n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi
motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella
difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del
merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
4

Mulfari di svolgere la sua normale attività di comandante in navi mercantili.

controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n.
6064/08; nonché Cass. n. 26886 /08 e 21062/09, in motivazione). L’esame
dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la
valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il

altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite
che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni
difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 5328/07, in motivazione;
12362/06).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha aderito a tali principi e, con
congrua e corretta motivazione, ha rigettato la domanda di risarcimento del
danno patrimoniale, affermando che dalla relazione del consulente tecnico
dell’assicurazione si dovesse evincere che il Mulfari, a causa del sinistro,
avesse subito una inabilità permanente del 15-16% e che le riscontrate
affezioni avrebbero reso solo più onerosa ed usurante l’attività lavorativa
specifica, non riscontrando alcuna riduzione della capacità lavorativa
specifica; inoltre la Corte ha aggiunto che la deduzione del Mulfari circa la
totale limitazione alla propria deambulazione “non risulta poi in altro modo
riscontrata agli atti del giudizio” e che “non ha neanche provato di aver
subito una perdita di guadagno per effetto della malattia conseguente alle
lesioni”, essendosi limitato a produrre le buste paga relative agli anni 2002,
2003, 2004, senza nulla documentare in ordine ai propri redditi conseguiti
dopo l’incidente intervenuto nel novembre 2004.
D’altra parte, occorre evidenziare che, con la censura relativa al vizio di
omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello
pronunciato sulla domanda proposta dal Mulfari, l’odierno ricorrente non
5

giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di

tiene conto dell’orientamento di questa S.C. secondo cui l’omessa pronunzia
da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere
fatto valere dinanzi alla Corte di Cassazione attraverso la deduzione del
relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto
sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass.
7871/2012; 26598/2009; 12952/07).

sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al P. G. e notificata ai difensori delle parti
costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria, affermando che, con il ricorso,
non ha inteso censurare né un’omessa pronuncia, né una valutazione delle
prove, bensì semplicemente vizi della motivazione. Al riguardo, il Collegio
ribadisce che la Corte territoriale ha espresso e reso perfettamente evidenti
le ragioni per le quali ha ritenuto non provato il preteso danno da riduzione
di capacità lavorativa. Pertanto, le argomentazioni addotte con la memoria,
non inficiano i motivi in fatto e in diritto posti a base della relazione,
risolvendosi, come già evidenziato, in valutazioni di merito precluse nel
giudizio di legittimità. La parte resistente ha presentato memoria, insistendo
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che, a seguito della discussione in camera di consiglio, il Collegio
ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione,
aggiungendo che la violazione dell’art. 112 c.p.c. deve ritenersi sussistente
allorché non vi sia stata pronuncia su una specifica domanda o su un
determinato motivo di appello, non già quando il giudice di merito si sia
limitato a non considerare una delle argomentazioni o delle osservazioni
prospettate dalla parte;
che il ricorso deve, perciò, essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita; Nulla
per le spese nei confronti degli altri intimati, non avendo essi svolto attività
difensiva in questa sede;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
6

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore di Allianz, che liquida in Euro 2000,00=, di cui
Euro 1800,00= per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA