Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25939 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.15/12/2016), n. 25939
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21748-2015 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 138,
presso lo studio dell’avvocato GIULIO BELLINI, che lo rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ANTONELLA LORENZI
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
PREFETTURA DI PISTOIA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 240/2015 del GIUDICE DI PACE di PISTOIA,
emessa e depositata il 17/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La causa è stata rimessa alla camera di consiglio sulla scorta della seguente relazione:
Il consigliere delegato osserva:
S.A. propone ricorso per cassazione contro la Prefettura di Pistoia, che non svolge difese in questa sede, avverso sentenza del GP di Pistoia n. 240/15 che ha rigettato opposizione a verbale di violazione del cds.
La sentenza, a seguito del D.Lgs. n. 40 del 2006 era appellabile donde l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Roma 7 giugno 2016.
Il Consigliere delegato.
Il Collegio condivide e fa propria la relazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016