Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25939 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21748-2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 138,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO BELLINI, che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ANTONELLA LORENZI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA DI PISTOIA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 240/2015 del GIUDICE DI PACE di PISTOIA,

emessa e depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata rimessa alla camera di consiglio sulla scorta della seguente relazione:

Il consigliere delegato osserva:

S.A. propone ricorso per cassazione contro la Prefettura di Pistoia, che non svolge difese in questa sede, avverso sentenza del GP di Pistoia n. 240/15 che ha rigettato opposizione a verbale di violazione del cds.

La sentenza, a seguito del D.Lgs. n. 40 del 2006 era appellabile donde l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Roma 7 giugno 2016.

Il Consigliere delegato.

Il Collegio condivide e fa propria la relazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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