Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25938 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25938

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26300-2011 proposto da:

COMUNE DI POZZOLENGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G.

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO MEREU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO

BATTAGLIOLA;

– ricorrente –

contro

M.A., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

RAMADORI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO ZANOLETTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 67/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 30/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. M.P. e M.A. proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dal comune di Pozzolengo per l’Ici relativa agli anni dal 2003 al 2007 sostenendo la decadenza per l’annualità 2003, la carenza di motivazione e la carenza del presupposto impositivo poichè il Comune aveva già occupato le aree oggetto dell’imposta ed aveva realizzato opere pubbliche. La commissione tributaria provinciale di Brescia, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non dovute le sanzioni. Proposto appello da parte dei contribuenti, la commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva sul rilievo che dalla documentazione in atti risultava che il terreno oggetto dell’imposta era passato nella disponibilità del Comune fin dal 1990 e sullo stesso erano state realizzate strutture di carattere pubblico, per il che era venuto meno il presupposto per l’imposizione dell’Ici.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il comune di Pozzolengo affidato ad un motivo. I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso.

3. Con l’unico motivo il Comune deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3. Sostiene che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 elenca tra i soggetti passivi d’imposta il proprietario dell’immobile e tale qualifica non compete all’occupante di fatto che, sino all’acquisto del bene, non acquisisce tale diritto.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato. Invero la questione controversa concerne l’obbligo di pagamento dell’ICI a carico del proprietario di un terreno a seguito di occupazione temporanea d’urgenza del terreno da parte della P.A. con effettiva immissione nel possesso dell’immobile. Nella fattispecie non è contestato che l’area in questione è stata fatta oggetto di realizzazione di opere pubbliche da parte dell’ente territoriale. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, stabilisce che “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasì uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Questo collegio non ignora l’orientamento che ritiene che l’occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell’immobile in quanto il bene, finchè non interviene il decreto di esproprio o comunque l’ablazione, continua ad appartenere a lui – tanto che per tal motivo gli si riconosce un’indennità per l’occupazione – mentre nell’occupante, che riconosce la proprietà in capo all’espropriando, manca l’animus rem sibi habendi, onde lo stesso è un mero detentore, per il che il proprietario – possessore è soggetto passivo dell’ICI (cfr. Cass. n. 4753 del 26/02/2010; Cass. n. 19 del 03/01/2008; Cass. n. 21433 del 12/10/2007). Tuttavia nel caso in cui, come quello di specie, ove a seguito dell’immissione in possesso da parte della P.A., i proprietari del terreno hanno perso la disponibilità dell’area, con l’irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell’opera pubblica, si verifica lo spossessamento del bene a favore della P.A. (cfr. Cass. n. 7248 del 27.3.2014) non solo sotto il profilo materiale, ma anche sotto il profilo dell’animus in quanto “in tema di conservazione del possesso o della detenzione solo animo, è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da un’obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione) (Cass. n. 5626 del 20/03/2015; Cass. n. 9226 del 04/05/2005). Le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno, al riguardo, affermato che “in tema di occupazione temporanea e d’urgenza di un immobile espropriando, il periodo di occupazione legittima decorre dal momento della effettiva immissione in possesso del beneficiario dell’occupazione, che si verifica, di regola, in conseguenza del c.d. “dimensionamento” consistente nell’individuazione dell’area mediante infissione di picchetti e nell’affermazione degli incaricati dell’operazione che da quel momento il possesso dell’area s’intende trasferito all’amministrazione espropriante costituendosi, per effetto di tali comportamenti, una impossibilità giuridica dell’ulteriore godimento dell’immobile da parte del proprietario (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 18077 del 07/08/2009). Ne consegue che, dato lo spossessamento subito dai contribuenti seguito dall’irreversibile trasformazione del fondo, deve ritenersi venuto meno il presupposto impositivo.

2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali si compensano in considerazione della giurisprudenza non univoca sul punto controverso.

PQM

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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