Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25938 del 19/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25938 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 6107-2012 proposto da:
SANTIGLIA ANDREA SNTNDR65L17I754B) elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio
dell’avvocato DI ASCENZO GIANLUCA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROMANO PASQUALE giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

SERIT SICILIA SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 19/2012 del GIUDICE DI PACE di
FLORIDIA dell’1/02/2012, depositata il 10/02/2012;

-P3

Data pubblicazione: 19/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<<1.- Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Floridia ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. Andrea Santiglia avverso il preavviso di fermo, relativo, oltre che ad altre cartelle di pagamento (non più rilevanti), alla cartella di pagamento n. 29820100019048457000, della quale l'opponente aveva dedotto l'omessa notificazione. 1.1.- Il ricorso straordinario per cassazione è affidato a due motivi: col primo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. e col secondo il vizio di omessa o insufficiente motivazione sul fatto costituito dall'avvenuta ricezione della raccomandata ex art. 140 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che quest'ultima risulterebbe spedita ad un indirizzo diverso da quello di sua residenza e del tutto estraneo alla sua sfera soggettiva e che, pur avendo egli evidenziato questa risultanza all'udienza di precisazione delle conclusioni, come da note a verbale riportate in ricorso, il Giudice di Pace ne avrebbe del tutto omesso l'esame. 1.2.- Il ricorso appare manifestamente fondato e perciò va accolto. La motivazione della sentenza relativamente al fatto controverso e decisivo per il giudizio è apparente perché il giudice a quo si è limitato ad affermare che le cartelle di pagamento <>, omettendo di
esaminare i documenti di cui è detto in ricorso.
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata
ed il rinvio della causa al Giudice di Pace di Floridia, in persona di altro
magistrato. ».
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al

difensore.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
Ritenuto in diritto.

Ric. 2012 n. 06107 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-2-

Premesso in fatto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con le statuizioni di

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al
Giudice di Pace di Floridia, anche per la decisione sulle spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il giorno 6 novembre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

cui al dispositivo.

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