Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25938 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.15/12/2016), n. 25938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29766/2014 proposto da:
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
COSTANTINO CUTOLO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTRO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 325/2014 del TRIBUNALE di POTENZA, emessa e
depositata il 01/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCINZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Costantino Cutolo, per il ricorrente, che si rimette
alla decisione della Corte e si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
C.D. propone ricorso per cassazione contro la prefettura di Potenza, che non resiste con controricorso ma deposita atto di costituzione, avverso la sentenza del tribunale di Potenza che ha rigettato il suo appello ed accolto l’incidentale della prefettura rigettando l’opposizione, in riforma totale della sentenza del GP che aveva annullato il decreto prefettizio impugnato e quello rettificato e dichiarato inammissibile il ricorso a verbale di contestazione, condannando la Prefettura alle spese.
Il C. aveva chiesto la riforma della sentenza deducendo che la guida in istato di ebbrezza integra un illecito amministrativo ed il GP avrebbe dovuto giudicare sulla legittimità del verbale e non dichiarare inammissibile il ricorso.
Il tribunale ha statuito che il verbale evidenziava un tasso alcolemico superiore a 0,5 mg, circostanza non contestata e l’unico motivo di contestazione atteneva alla data di rilascio della patente indicata nel 5.6.2008, circostanza da cui era scaturita la sospensione per quattro mesi, mero errore materiale emendato con la disposta sospensione per tre mesi.
Parte ricorrente denunzia 1) violazione del principio di legalità e della L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 2, in ordine alla qualifica nel verbale di neopatentato; 2) violazione dell’art. 218, comma 2, perchè il provvedimento di rettifica emesso nel corso del giudizio di primo grado è illegittimo ed il termine per la sospensione della patente è perentorio. All’udienza del 19.2.2016 è stata disposta la rinotifica del ricorso.
Le censure non meritano accoglimento non dimostrando l’interesse alle doglianze rispetto ad una originaria impugnativa sulla legittimità del verbale in relazione alla data di rilascio della patente e di un provvedimento prefettizio emendato in corso di causa in senso favorevole all’opponente, che non aveva contestato il tasso alcolemico.
Trattasi, in ogni caso di censure generiche e prive di autosufficienza che non riportano il verbale impugnato ed omettendo di considerare che la erentorietà dei termini decorre dalla relativa conseguenza degli atti da parte della Autorità procedente e non può essere invocata per un provvedimento di rettifica nè è pertinente il richiamo alla giurisprudenza invocata.
Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di idonee difese di controparte in questa sede.
PQM
La Corte rigetta il ricorso dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016