Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25937 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25937

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26026/2011 proposto da:

NAVA GROUP SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 56,

presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA ABBONDANZIERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO MASTROMORO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AGRATE BRIANZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G.

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO MEREU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO

BATTAGLIOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 10/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Nava Group s.p.a. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento Ici notificato il 5 settembre 2008 dal Comune di Agrate Brianza relativo all’annualità d’imposta 2003 sostenendo la decadenza della pretesa erariale per intempestività dell’avviso e l’eccessività della rendita catastale attribuita all’immobile in relazione alle caratteristiche e ai vincoli gravanti sul medesimo. La commissione tributaria provinciale di Milano respingeva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale di Milano sul rilievo che doveva trovare applicazione il termine quinquennale previsto per la notifica degli avvisi accertamento dalla L. n. 296 del 2006 e che il fabbricato della contribuente era assoggettato all’Ici sulla base della rendita catastale rivalutata che il contribuente non aveva impugnato.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a due motivi. Il Comune di Agrate Brianza si è costituito in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11. Sostiene che l’ente impositore era a conoscenza della situazione catastale dell’immobile per aver notificato avviso di accertamento relativamente all’anno 2009 e, dunque, non vi era obbligo di presentazione di denuncia Ici per l’anno 2003. Ne conseguiva che era applicabile il termine triennale previsto dal D.Lgs. n. 504 del 2002, art. 11, comma 2.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 3 Cost. in quanto il fabbricato era stato assoggettato ad Ici benchè esso fosse di fatto incommerciabile dato che insisteva su terreno che, secondo la destinazione urbanistica dell’epoca, era classificato in zona artigianale I/M, ovvero in zona riservata ad attività artigianali presenti nel centro edificato che svolgevano specifiche lavorazioni di macellazione di bestiame e di supporto all’attività agricola.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto la Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui “Il termine di decadenza quinquennale di cui all’anteriore D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, u.p., – stabilito per il caso di omessa presentazione della denuncia di variazione dell’area ai fini ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, – deve trovare applicazione anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza “di fatto” della modificazione dell’area” (Cass. n. 15235/2012; 15234/2012; 15233/2012; 15232/2012).

Peraltro nel caso di specie solo nell’anno 2005 il Comune era venuto a conoscenza della situazione catastale dell’immobile, circostanza questa che esonerava la contribuente dalla presentazione della dichiarazione. Correttamente, dunque, la CTR ha rilevato che per l’anno 2003 la contribuente era incorsa nella violazione dell’obbligo dichiarativo, dato che avrebbe dovuto presentare la dichiarazione nell’anno 2004.

2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato in quanto il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto i moltiplicatori previsti. Ne consegue che il Comune ha determinato l’entità del tributo sulla base di un semplice calcolo matematico e la contribuente, qualora avesse ritenuto eccessiva la rendita attribuita, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento relativo.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere Comune di Agrate Brianza le spese processuali che liquida in Euro 5.600,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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