Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25937 del 24/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 24/09/2021), n.25937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7081-2020 proposto da:

D.E., M.B., M.A. elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato

TIZIANO MARIANI, rappresentate e difese dall’avvocato GIANPIERO

SAMORI’;

– ricorrenti –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANNUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SALCIARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

29/04/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, con la quale, nella causa di scioglimento della comunione di porzioni immobiliari in comproprietà per quota uguali di B.G. e, congiuntamente, di D.E., M.B. e M.A., ha operato la divisione mediante attribuzione diretta delle porzioni e non per sorteggio. La Corte d’appello ha condiviso la valutazione dei primo giudice laddove questo aveva evidenziato che una diversa assegnazione dei lotti avrebbe implicato la costituzione di una servitù di passaggio fra le porzioni divise, “potenziale fonte di nuovi dissapori ed idonea a turbare un precario e già labile equilibrio”. Per la cassazione della sentenza D.E., M.B. e M.A. hanno proposto ricorso affidato a unico motivo, con il quale denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 729 c.c., nonché “nullità della decisione per difetto di motivazione sub specie di motivazione apparente”. Le ricorrenti sostengono che le ragioni che avevano indotto i giudici di merito a derogare al criterio del sorteggio non sussistevano, perché il rilievo che l'”assegnazione contraria del lotto A al signor B. rendesse necessaria la costituzione di una servitù di passaggio è totalmente illogica ed incoerente rispetto agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico”, non essendo quindi idonea a giustificare l’assegnazione diretta delle porzioni uguali. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza non si leggono affermazioni in contrasto con la norma di cui si assume la violazione, essendo principio acquisito che il sorteggio non rappresenta criterio inderogabile in presenza di quote uguali (Cass. n. 4426/2017). Nello stesso tempo si rileva che le ragioni indicate dai giudici di merito al fine di giustificare la deroga, in particolare evitare il sorgere di problematiche servitù fra le porzioni divise, non sono né illogiche né irrazionali. In quanto alla denuncia della nullità della sentenza per motivazione apparente, si rileva che la motivazione della sentenza esiste non solo come parte grafica del documento, ma rende percepibili le ragioni del decisum. D’altronde le ricorrenti non denunciano una anomalia motivazionale nel senso chiarito dalla giurisprudenza della Corte, ma il supposto contrasto fra la decisione e le risultanze istruttorie, che non è annoverato per se stesso fra i motivi di censura deducibili in cassazione, (Cass., S.U., n. 8053/2014), traducendosi in una inammissibile richiesta che sia operata, in questa sede di legittimità, una valutazione degli esiti dell’accertamento tecnico diversa da quella accolta dai giudici di merito. “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass., S.U., n. 34476/2019).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi di Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2021

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