Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25937 del 19/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25937 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 2971-2012 proposto da:
SIRACUSA ANGELO (SRCNGL69B23L219C), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 15, presso lo studio
dell’avvocato ZIMMITI SEBASTIANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CANNIZZO SEBASTIANO, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
DITTA SATA SUD DI FRANCESCO MESSINA in persona del suo
titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. DE MAURO
IGNAZIO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/11/2013

avverso la sentenza n. 896/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA dell’8.6.2011, depositata il 18/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.

GOLIA.

Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< 1.- Con la decisione impugnata la Corte d'Appello di Catania ha accolto parzialmente l'appello proposto da Francesco Messina, quale titolare della ditta SATA SUD, nei confronti di Angelo Siracusa, quale titolare della ditta CTR, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, del 20 giugno 2005, ed ha condannato quest'ultimo al pagamento della somma di C 10.135,86, oltre accessori, in favore del primo, a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. La Corte d'Appello ha giudicato nella contumacia dell'appellato, che ha espressamente dichiarato in sentenza, dando atto che lo stesso era stato <>.
2.- Il ricorso è affidato ad un unico motivo. La SATA SUD di Francesco
Messina, in persona del suo titolare, si è difesa con controricorso.
Con l’unico motivo si denuncia nullità ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,
violazione dell’art. 330 cod. proc. civ., in relazione all’art. 170 cod. proc. civ.,
inesistenza della notifica dell’atto di appello e della disposta rinnovazione.
Il ricorrente contesta la dichiarazione di contumacia in appello, deducendo che
la notificazione dell’atto di appello effettuata il 25 maggio 2006 sarebbe
inesistente perché avvenuta a mezzo posta mediante spedizione dell’atto presso
lo studio dell’avvocato Luciano Zappulla, giammai domiciliatario dell’appellato
e peraltro deceduto alla data dell’assunta notifica. Conclude nel senso che
l’inesistenza della notificazione dell’atto di appello, avrebbe travolto l’intero
giudizio di secondo grado ed avrebbe comportato il passaggio in giudicato della
sentenza del Tribunale.
2.1. Il motivo appare manifestamente infondato.
E’ detto nella sentenza impugnata che la Corte d’Appello ebbe ad ordinare la
rinnovazione della (prima) notificazione dell’atto di appello stante la sua nullità
e che l’appellante eseguì tale rinnovazione con citazione ritualmente notificata
il 25 maggio 2006.
E’ dedotto con controricorso e risulta dagli atti che Angelo Siracusa, quale
titolare della ditta CTR, era stato difeso dall’avv. Carmelo Zappulla e che l’atto
di appello recava l’indicazione di questo avvocato quale procuratore e difensore
dell’appellato e venne indirizzato a quest’ultimo, quale avvocato domiciliatario
dell’appellato; è detto in controricorso, senza che dagli atti risulti il contrario,

Ric. 2012 n. 02971 sez. M3 – ud. 06-11-2013
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E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

Ric. 2012 n. 02971 sez. M3 – ud. 06-11-2013
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che anche il plico nel quale l’atto era contenuto recava le indicazioni dell’avv.
Carmelo Zappulla, quale destinatario, e dell’indirizzo in Siracusa, via Scala
Greca n. 199/C; ancora, risulta che l’avviso di ricevimento attestava il recapito
del plico a mani di un collega di studio dell’avv. Carmelo Zappulla, presso lo
stesso indirizzo. In conclusione, l’indicazione errata dell’avv. Luciano Zappulla
si ha soltanto nella relata di notificazione.
2.2.- Dato ciò in punto di fatto, va, in primo luogo, ribadito, in diritto, che ai
fini della validità della notificazione di un atto ex art. 160 cod. proc. civ., per
stabilire se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non
è sufficiente limitarsi a prendere visione della relazione di notifica, occorrendo,
invece, che sia esaminato l’intero contesto dell’atto, a partire dalla sua
intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi la indicazione
idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate. In particolare, la omessa
indicazione, nella relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica
non determinano nullità della stessa, a meno che non risulti la inesistenza di tali
dati in qualsiasi parte dell’atto (Cass. n. 6805/01). Corollario di tale principio è
l’altro, per il quale l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nella relata di
notifica dell’atto di citazione, del nominativo di una delle parti in causa, è
motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del
contraddittorio od abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era
stato notificato, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nella
notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto
dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le
parti e la consegna dell’atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione
è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e
l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere
agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in
giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria
(Cass. n. 7514/07).
Nel caso di specie, vi è stata l’inesatta indicazione, nella relata di notifica
dell’atto di citazione in appello, del prenome del difensore della parte appellata,
ma non vi è stata incertezza alcuna circa i soggetti ai quali l’atto avrebbe dovuto
essere e, di fatto, è stato notificato, poiché dal contesto dell’atto di appello
risultavano sia la parte destinataria del gravame che il nominativo del suo
difensore, avv.to Carmelo Zappulla; vi è stata inoltre la consegna dell’atto, al
momento della notificazione, al suo effettivo destinatario, poiché ricevuto
presso lo studio dell’avv. Carmelo Zappulla, da un suo collega, ma per conto
dello stesso avv. Carmelo Zappulla, indicato come destinatario nel plico
consegnato a mezzo posta e la cui ricezione è attestata dall’avviso sottoscritto
dal collega di studio.
In conclusione, sia il destinatario che il consegnatario dell’atto notificato
risultano identificati; l’errore materiale nell’indicazione del prenome
dell’avvocato destinatario della notificazione nella relata non incide sulla
validità della notificazione dell’atto di appello e tanto meno è tale da renderla
giuridicamente inesistente (cfr. Cass. n. 1079/04).
Non essendo l’avv. Luciano Zappulla il difensore domiciliatario della parte
appellata e non essendo il medesimo nemmeno il destinatario dell’atto
notificato in occasione della rinnovazione della notifica ordinata dalla Corte
d’Appello, è del tutto irrilevante il decesso del predetto precedente tale

rinnovazione.».
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in €
2.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 6 novembre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

Ritenuto in diritto.

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