Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25937 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 16/11/2020), n.25937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 594-2019 proposto da:

S.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PATRICELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE FRANCESCO GIUSEPPE

COLUCCI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1389/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1389 pubblicata il 25.6.2018, in accoglimento dell’appello dell’INPS e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di S.S.S., lavoratore subordinato (iscritto alla gestione Inps) e ingegnere libero professionista, volta all’accertamento di insussistenza dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per l’anno 2008 e di versare i contributi pretesi dall’Istituto;

2. avverso tale sentenza S.S.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’INPS;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), per avere la Corte di merito ritenuto legittima l’iscrizione alla Gestione separata disposta dall’INPS in relazione ai redditi da lavoro autonomo prodotti e dichiarati negli anni 2005, 2006 e 2008, senza tener conto che l’assoggettamento ad un versamento contributivo da parte del professionista alla propria Cassa, anche se in forma integrativa, esclude l’obbligo di iscrizione del medesimo alla Gestione separata presso l’INPS e al versamento della relativa contribuzione;

5. il ricorso è infondato alla luce del principio di diritto, orami consolidato, secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia);

6. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

7. la novità della questione, oggetto di discordanti orientamenti nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

8. va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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