Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25937 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 17/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12741-2018 proposto da:

C.N., in proprio e quale erede di M.M.R.,

C.L., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RAFFAELE DI MONDA;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA in persona dei legali rappresentanti Dott. CO.DA. e

Dott. CA.IV., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

D.G.V., E.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4351/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M.R. ha perso la vita, quale terza trasportata, su una vettura guidata da D.G.V. e di proprietà di E.V.. Il marito della vittima, C.N., sia in proprio che quale rappresentante legale del figlio minore C.L., ha agito in giudizio contro il proprietario ed il conducente del veicolo, nonchè contro la Allianz spa assicurazioni, per il risarcimento del danno iure ereditatis.

La Allianz spa, sin dall’atto di costituzione in giudizio, ha contestato però l’autenticità del contrassegno assicurativo, negando l’esistenza di un valido rapporto di assicurazione relativamente alla vettura coinvolta nell’incidente ed a bordo della quale viaggiava la vittima.

Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata questa eccezione, ed ha rigettato la domanda di risarcimento verso la Allianz, condannando invece al pagamento dei danni in solido il conducente ed il proprietario della vettura.

C.N. ha proposto appello avverso questa sentenza relativamente al capo che concerne il rigetto della domanda verso Allianz spa, ma l’impugnazione è stata rigetta con conferma integrale della decisione di primo grado.

Ora il C. ricorre per Cassazione con due motivi. V’è costituzione della Allianz spa, con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata è duplice. Da un lato, la corte di merito ritiene che le risultanze probatorie dimostrano che il contrassegno di assicurazione era falso e che non v’era tra proprietario del veicolo ed Allianz ass.ni alcun rapporto assicurativo. Per altro verso hanno ritenuto che la produzione in appello del provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico del proprietario del veicolo, per la contraffazione del certificato di assicurazione, era da ritenersi tardiva e comunque non influente, in quanto l’archiviazione era motivata dalla prescrizione del reato.

2.- Il ricorrente contesta entrambe queste rationes decidendi con due motivi di ricorso.

Con il primo motivo assume una violazione dell’art. 2700 c.c.. Ritiene che nel verbale dei carabinieri intervenuti sul posto, si dava atto della esistenza di un contrassegno di assicurazione con la Allianz spa; che dunque il rapporto assicurativo era attestato in un verbale facente prova, in quanto atto pubblico, sino a querela di falso; che tale efficacia probatoria invece è disattesa dalla corte di merito, la quale, negando valore al contrassegno, ha dato peso a prove non legali (come la mancata risposta all’interrogatorio formale) cosi invertendo l’ordine di importanza delle prove, e violando altresì l’art. 116 c.p.c..

Questo motivo è infondato, per alcune precise ragioni.

Intanto, non v’è alcun contrasto tra l’accertamento dei carabinieri e la decisione impugnata.

I militari nel verbale si limitano a riportare l’esistenza del contrassegno assicurativo esposto sul parabrezza della vettura, ma non esprimono ovviamente alcun giudizio sulla veridicità del medesimo; cosi che l’affermazione fatta in sentenza della falsità del contrassegno e della conseguente mancanza di una copertura assicurativa, non contrasta con l’accertamento contenuto nel verbale dei carabinieri, limitato si ripete, al riscontro di un contrassegno indicativo di un rapporto di assicurazione, ma non esteso alla veridicità del contrassegno stesso.

Tuttavia, anche ad ammettere che nel riscontro della esistenza di un contrassegno i militari avessero voluto implicitamente ritenere quest’ultimo come valido, questa parte del verbale conterrebbe di certo una valutazione, poichè dire che un contrassegno di assicurazione è valido presuppone un giudizio consistente nel confronto tra la fattispecie concreta (quel singolo contrassegno) e quella astratta (il modello di valido contrassegno).

Con la conseguenza che il verbale dei carabinieri, pur essendo atto pubblico, non fa piena prova fino a querela di falso delle valutazioni (la veridicità del contrassegno e l’esistenza di un valido contratto di assicurazione), in esso contenute (Cass. 25844/2008), che sono invece liberamente valutabili, e smentibili con ogni mezzo di prova.

3.- Con il secondo motivo invece il ricorrente suppone una erronea interpretazione dell’art. 345 c.p.c.. Secondo il ricorrente sarebbe errata la tesi del giudice di merito di ritenere tardiva la produzione in giudizio del decreto di archiviazione del procedimento penale, avvenuta con la comparsa conclusione in secondo grado. Ciò in quanto la norma consente sempre di produrre documenti sopravvenuti o comunque dei quali la parte non ha potuto avere conoscenza o tempestiva disponibilità.

Il motivo è infondato in quanto, la tardività della produzione è una delle due rationes della corte di merito sul punto.

I giudici di appello, infatti, osservano come l’archiviazione è stata disposta per prescrizione del reato, ed espressamente ritengono che anche nel caso in cui si ritenesse tempestiva ed ammissibile la produzione documentale, essa sarebbe ininfluente sulla decisione in quanto “gli esiti del procedimento penale appaiono indirettamente confermativi della natura contraffatta del contrassegno” (p. 9). Il che significa, in altri termini, che, pur se venisse smentita la ratio relativa alla tardività del documento, rimarrebbe quella sulla irrilevanza probatoria del medesimo, che invece non è oggetto di censura; il ricorrente non dice perchè l’archiviazione per prescrizione dovrebbe indicare che il contrassegno non è stato contraffatto, quando invece è da presumere il contrario, dovendo la prescrizione essere riconosciuta solo ove non risultino cause di assoluzione.

Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive 6700,00 Euro, oltre 200,00 Euro per spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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