Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25937 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. un., 05/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente di sez. –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Riccardo

Grazioli Lante 16, presso lo studio dell’avv. BONAIUTI Domenico, che

lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv.

Paolo Bonaiuti;

– ricorrente –

contro

Ministero della Difesa;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 172/2010, depositata il 10/3/2010

dalla Sezione Centrale di appello della Corte dei Conti.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Bonaiuti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dr. IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità dei ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che assumendo di essersi ammalato di pleurite nel corso del servizio militare di leva, E.L. ha proposto ricorso alla Sezione regionale per il Lazio della Corte dei conti al fine di ottenere la pensione privilegiata ordinaria a partire dal 1965;

che il giudice adito ha, però, accolto la domanda soltanto a far tempo dall’ aprile 1992, rigettandola nel resto per intervenuta prescrizione;

che l’ E. si è gravato alla Sezione giurisdizionale centrale, che ha tuttavia respinto l’appello in quanto il giudice a quo aveva fatto buon governo della normativa di settore, la quale escludeva la prescrizione del diritto alla pensione, ma non di quello ai singoli ratei, che si perdeva con il decorso di un quinquennio ai sensi del R.D.L. n. 295 del 1939, art. 2, come sostituito dalla L. n. 428 del 1985, art. 2;

che l’ E. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, sostenendo che con l’anzidetta decisione la Corte dei conti aveva finito col disapplicare il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 143, incorrendo così in eccesso di potere per invasione della sfera riservata al Legislatore;

che il Ministero della Difesa non ha svolto attività difensiva;

che tanto precisato e premesso, altresì, che diversamente da quanto sostenuto in memoria dal ricorrente non occorre integrare il contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale della Corte dei conti, che non è parte necessaria del presente giudizio, osserva il Collegio che queste Sezioni Unite hanno già più volte affermato che lo sconfinamento nel campo di attribuzioni del Legislatore costituisce un’ipotesi più che altro teorica, in quanto presupponendo che il giudice non applichi la norma esistente, ma un’altra da lui creata, postula l’esercizio di una vera e propria attività di produzione normativa, che è cosa ben diversa dalla mera interpretazione anche nel caso in cui la stessa finisca per sostanziarsi in un’opera creativa della volontà della legge nel caso concreto (v. da ultimo in tal senso C. Cass. nn. 2068 e 16242 del 2001);

che nel caso di specie la Corte dei conti si è limitata a richiamare la normativa di riferimento e ad applicarla secondo la lettura da essa ritenuta corretta;

che il ricorso dell’ E. va, pertanto, rigettato;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dei Ministero della Difesa.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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