Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25936 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16755-2015 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORIE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARIO ANTONIETTI e FLORINDO TRIBOTII, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

TERCAS – CASSA RISPARMIO PROVINCIA TERAMO S.P.A., (BANCA TERCAS

S.P.A.), C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale e

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DELLA MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ABRAMO DI SALVATORE, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

CURATELA FALLIMENTO P.G., P.IVA. (OMISSIS), in persona

del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati GAETANO BIOCCA ed ENRICO IOANNONI FIORE, giusta procura in

calce al controricorso e giusta autorizzazione del 02/07/2015 del

Giudice Delegato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 03/02/2015 e depositata il 13/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito l’Avvocato Tribotti Florindo, per la ricorrente, che, dichiara

di rinunciare al mandato e chiede rimettersi gli atti alla

competente Autorità Giudiziaria, per le valutazioni del caso;

rimette gli atti al Relatore per completare la stessa relazione

siccome omesso ogni riferimento alla partecipazione della

controricorrente Curatela Fallimento P.G.;

udito l’Avvocato Lucio Filippo Longo (per delega Avvocato Abramo Di

Salvatore, per Tercas S.p.a., che si riporta al controricorso ed

insiste per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– I.G. convenne in giudizio la curatela del fallimento di P.G. e la società Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a., chiedendo la declaratoria di acquisto per usucapione della proprietà di un locale intestato al P., poi dichiarato fallito;

– i convenuti resistettero alla domanda, eccependo che la I. era mera detentrice dell’immobile in quanto promissaria acquirente dello stesso; chiesero in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al rilascio del predio;

– il Tribunale di Teramo rigettò la domanda principale e accolse quella riconvenzionale, condannando l’attrice al rilascio dell’immobile;

– sul gravame proposto dalla I., la Corte di Appello di L’Aquila confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre I.G. sulla base di un unico motivo;

– resiste con controricorso la Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a.;

– la Curatela del fallimento, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva;

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto la mancanza di possesso ad usucapionem) appare manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che l’attrice e i suoi aventi causa erano meri detentori dell’immobile quali promissari acquirenti, considerati: 1) il mancato disconoscimento della copia fotostatica del contratto preliminare di compravendita e addirittura per il riconoscimento a verbale della sua conformità all’originale (la cui esistenza non è stata negata dalla curatela, che si è limitata ad affermare di non esserne in possesso), cosicchè la copia prodotta ha la stessa efficacia probatoria della scrittura originale (Sez. 3, Sentenza n. 19190 del 15/12/2003, Rv. 568938; Sez. 2, Sentenza n. 7960 del 21/05/2003, Rv. 563384; Sez. 1, Sentenza n. 13427 del 13/09/2002, Rv. 557377); 2) l’acquiescenza prestata al fatto che l’immobile venisse inventariato e sottoposto a stima ai fini della vendita all’incanto in seno alla procedura fallimentare; 3) le proposte di acquisto inoltrate alla curatela fallimentare;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– va dato atto, che contrariamente a quanto risultava al Relatore, anche la Curatela del fallimento ha resistito con controricorso, la cui mancata considerazione nella relazione ex art. 380 – bis c.p.c., non ha tuttavia comportato pregiudizio per la parte, stante la proposta di rigetto del ricorso;

– la Curatela del fallimento, dopo la relazione ex art. 380 – bis c.p.c., ha depositato memoria difensiva;

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 – bis c.p.c. (alla quale non sono stati mossi rilievi critici da parte della ricorrente), dovendosi considerare che la censura mossa con l’unico motivo di ricorso non attinge tutte le plurime rationes decidendi poste a fondamento dell’impugnata sentenza;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, formulata a verbale dal difensore, è generica e non può, pertanto, trovare accoglimento;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile catione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis;

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle due parte resistenti, che liquida, per ciascuna, in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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