Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25936 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. un., 05/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente di sez. –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.W., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini 27,

presso lo studio dell’avv. DI GIOIA Giovanni, che lo rappresenta e

difende per procura in atti unitamente agli avv. Daniela Anselmi e

Rossana Brandolin;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Demanio, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 1167/2010, depositata dal

Consiglio di Stato il 1/3/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv. Di Gioia e Santoro;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dr. IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con ricorso al TAR Liguria notificato il 5/12/2007, l’ing. L.W. ha impugnato i provvedimenti di rilascio dell’alloggio di servizio costituito da un villino sul lungomare di (OMISSIS), a lui assegnato in ragione delle funzioni svolte presso il SIIT Lombardia Liguria;

che a sostegno del ricorso il L. ha, fra l’altro, asserito che l’immobile faceva oramai parte del patrimonio disponibile dello Stato e che, pertanto, trattandosi di un bene soggetto alle comuni regole di diritto privato, il relativo titolo di godimento non poteva più essere qualificato come una concessione, ma come una semplice locazione a fronte della quale l’Amministrazione non disponeva dei poteri autoritativi esercitati con gli atti impugnati;

che il giudice adito non ha, però, condiviso l’assunto del L., che si è gravato al Consiglio di Stato ribadendo, fra le varie doglianze, che nel corso del rapporto l’immobile aveva mutato natura, in quanto era passato dal demanio al patrimonio disponibile, privando così la PA della possibilità di agire iure imperii per il suo rilascio;

che anche il Consiglio di Stato ha, tuttavia, concluso per l’infondatezza della tesi dell’appellante, il quale ha proposto ricorso per cassazione, insistendo sul carattere privato del bene e del rapporto che lo riguardava, la cui cognizione esulava, perciò, dalla giurisdizione del giudice amministrativo;

che l’Agenzia del Demanio ha resistito con controricorso, eccependo innanzitutto l’inammissibilità del ricorso, perchè il L. non aveva mai contestato, nelle precedenti fasi, la riconducibilità della causa nel novero di quelle devolute al giudice amministrativo;

che l’eccezione è fondata, essendosi questa Corte da tempo orientata nel senso che qualora il giudice di primo grado decida la causa nel merito, riconosce implicitamente anche la sussistenza della propria giurisdizione, per negare la quale la parte interessata deve, quindi, proporre appello principale o incidentale, in difetto del quale si forma sul punto un giudicato che preclude la possibilità di rimettere in discussione la questione nel procedimento di secondo grado o in quello successivo di cassazione (C. Cass. n. 26883/2008);

che nel caso di specie, il TAR ha rigettato il ricorso perchè infondato ed il L. ha interposto appello, limitandosi a riaffermare la natura privata dell’alloggio al solo scopo d’inferirne l’illegittimità dei provvedimenti di rilascio e non il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato cui, anzi, ha richiesto di riformare la pronuncia di prime cure, accogliendo il gravame nel merito;

che in applicazione del principio sopra richiamato, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto esclusa, per il ricorrente, la possibilità di contestare in questa sede la conoscibilità della presente causa da parte del giudice amministrativo;

che il ricorso va dichiarato, di conseguenza, inammissibile, con condanna del L. al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara il ricorso inammissibile e condanna L.W. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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