Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25935 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12181-2011 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDILIZIA LA TORRE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 64/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 15/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Edilizia La Torre s.r.l. in liquidazione proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento in materia di ICI per l’anno 2000 emesso dal Comune di Roma relativamente ad una unità immobiliare di sua proprietà. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso rilevando che il Comune era incorso in decadenza per aver notificato l’avviso di accertamento oltre il termine triennale previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11. Proponeva appello il Comune di Roma e la commissione tributaria regionale del Lazio lo rigettava in quanto, pur essendo stata la notifica effettuata a mezzo posta, per il che essa si perfezionava per il soggetto notificante con la consegna del plico all’ufficio postale, la consegna dell’avviso di accertamento all’ufficio stesso era avvenuta in data 10 gennaio 2009 e rimaneva privo di ogni rilievo il timbro rettangolare apposto dall’ufficio protocollo del comune che riportava la data del 31 dicembre 2008.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Roma Capitale affidato a tre motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo Roma Capitale deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.. Sostiene che la CTR ha fondato la propria decisione sull’erroneo assunto che la notificazione dell’avviso di accertamento Ici abbia avuto luogo in data 10 gennaio 2009 mentre in tale data era stata effettuata la notificazione dell’atto di appello del Comune di Roma. Risultava, per contro, che l’avviso di accertamento era stato consegnato al centro meccanizzazione postale di Roma San Lorenzo in data 29 dicembre 2005.

4. Con il secondo motivo deduce erroneità della motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha motivato in ordine alla tardività della notifica dell’avviso gli accertamento facendo riferimento alla notifica dell’atto d’appello.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 15, comma 1, del regolamento Ici del Comune di Roma ed al D.Lgs. n. 446 del 1997, agli art. 52, comma 1, art. 59, comma 1, lett. l, n. 3. Sostiene che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l, n. 3, prevede che il Comune con proprio regolamento può determinare un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Sulla base di tali previsioni il Comune di Roma ha previsto con proprio regolamento che l’avviso è notificato anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione. Ne deriva che l’avviso di accertamento notificato il 29 dicembre 2005 è tempestivo.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo ed il secondo motivo di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Entrambi i motivi sono inammissibili. Invero la denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e tanto meno motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, ma di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 15 novembre 2016 n. 23279; Cass. 9 febbraio 2016, n. 2529). Nel caso di specie la ricorrente denuncia l’errore di percezione in cui è incorsa la CTR per aver posto alla base della propria decisione documenti che inerivano alla notifica dell’atto di appello e non alla notifica dell’avviso di accertamento.

2. Il terzo motivo rimane assorbito, dovendosi considerare che, quand’anche fosse applicabile il termine quinquennale, la CTR ha accertato che la notifica dell’avviso di accertamento è avvenuta dopo il decorso di tale termine con pronuncia che non è stata fatta oggetto di idonea censura.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione della contribuente.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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