Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25934 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25934

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5890-2011 proposto da:

COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE

MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO MERONI,

ANTONELLA FRASCHINI, MARIA RITA SURANO;

– ricorrente –

contro

SIVA SRL;

– intimato –

Nonchè da:

SIVA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo

studio dell’avvocato MARCO SAPONARA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 14/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Siva s.r.l. proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento in materia di ICI per gli anni dal 2003 al 2005 notificati dal Comune di Milano il 29 ottobre 2007 relativamente ad una unità immobiliare di sua proprietà di categoria D/8. La commissione tributaria provinciale di Milano respingeva i ricorsi. Proponeva appello la contribuente e la commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva parzialmente annullando l’avviso di accertamento per l’Ici relativa all’anno 2003 sul rilievo che gli avvisi di accertamento erano stati notificati il 29 ottobre 2007 per il che quello relativo al 2003 doveva ritenersi tardivo dato che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 prevedeva che la notifica dell’avviso di accertamento avrebbe dovuto aver luogo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui era stato o avrebbe dovuto essere eseguito il versamento. Con riguardo alle altre due annualità, rilevava la CTR che l’avviso di accertamento in rettifica era tempestivo e legittimo a fronte della mancata impugnazione della rendita catastale che risultava già iscritta nei registri immobiliari in data precedente alla prima dichiarazione del contribuente ai fini Ici, il quale aveva dichiarato la rendita in misura differente e largamente inferiore.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Milano affidato ad un motivo illustrato con memoria. La società contribuente si è costituita in giudizio con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi pure illustrati con memoria.

3. Con l’unico motivo il comune di Milano deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11,commi 1 e 2, ed alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171, nonchè carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che, nel caso di specie, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di infedeltà, incompletezza ed inesattezza della dichiarazione, per il che era applicabile il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 che prevede il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Ne derivava che, essendo ancora pendente il termine per l’assunzione del provvedimento accertativo alla data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, che ha elevato a cinque anni il termine di decadenza entro il quale gli enti locali possono contestare le irregolarità fiscali, era applicabile il termine quinquennale di decadenza previsto dalla norma stessa, trattandosi di rapporto fiscale pendente, con la conseguenza che il comune non era incorso in decadenza per l’annualità 2003. Ed invero, avendo la società presentato dichiarazione inesatta per l’anno di imposta 2003, il termine per l’accertamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, decorreva dall’anno 2004, posto che la contribuente avrebbe dovuto presentare in tale anno la dichiarazione in rettifica per l’anno 2003.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale la società contribuente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., e al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32. Sostiene che la CTR ha omesso di pronunciarsi in ordine al rilievo afferente la non debenza delle sanzioni e degli interessi dovuti per annualità in relazione alle quali non era stata notificata la rendita catastale, dovendosi fare applicazione della L. n. 342 del 2000, artt. 24 e 32. In particolare, sostiene la ricorrente di aver formulato la questione della non debenza delle sanzioni e degli interessi fin dall’atto introduttivo del ricorso di primo grado, salvo poi sviluppare l’argomento con la memoria depositata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32. Ha errato, dunque, la CTR nel confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato affermato che si trattava di eccezione tardivamente proposta solo con la memoria aggiuntiva e, quindi, inammissibile.

5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la contribuente deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, commi 1 e 2, ed alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171. Sostiene che gli avvisi di accertamento per cui è causa contenevano un errore di calcolo dell’imposta dovuta con l’applicazione di sanzioni ed interessi ed erano, quindi, conseguenza non di un’attività istruttoria svolta dal Comune ma di mera operazione di controllo tecnico/contabile, senza approfondimenti di merito e valutazioni di carattere giuridico. Perciò il Comune aveva svolto un’attività rientrante nell’ambito di operatività del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 non avendo compiuto valutazioni giuridiche di merito e non avendo posto in essere una vera e propria attività istruttoria. Ne conseguiva che, relativamente all’anno di imposta 2004, il Comune era incorso in decadenza per non aver notificato l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel corso del quale era stato o doveva essere eseguito il versamento.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Invero il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, vigente ratione temporis, prevede che il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l’avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Nel caso di specie si tratta di infedeltà o inesattezza della dichiarazione, per il che il termine triennale decorreva dal 2003, anno in cui avrebbe dovuto essere eseguito il versamento dell’imposta. Va rilevato, peraltro, che la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, ha riordinato la disciplina dei tributi locali stabilendo, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 12, che gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento ed i ruoli per la riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo. Il comma 171 del medesimo art. 1 cit. ha poi previsto l’applicabilità delle cennate disposizioni “anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge”. La Corte di legittimità (Cass. n. 13066 del 24/05/2017: Cass. 18 maggio 2011, n. 10958) ha già espresso il principio, al quale questo collegio intende uniformarsi, secondo cui, avuto riguardo al tenore letterale ed al significato delle parole usate, deve ritenersi che con esse il legislatore abbia voluto estendere le nuove regole a tutte le vicende non ancora esaurite, dettando così una disciplina destinata a valere anche per il passato e cioè pure per quei casi in cui fosse già intervenuta la notificazione dell’accertamento o del ruolo ed il contribuente li avesse impugnati, instaurando al riguardo un giudizio non ancora concluso al momento di entrata in vigore della legge. Ne deriva che la nuova disciplina che prevede il termine di decadenza quinquennale non si applica nel caso di specie, ove si controverte della tempestività dell’avviso di accertamento afferente l’anno 2003, in quanto si tratta di rapporto già esaurito alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2007).

2. Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato. Ciò in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla domanda afferente la non debenza delle sanzioni e degli interessi che la contribuente aveva ritualmente introdotto con gli atti introduttivi del giudizio, come si evince dallo stralcio degli atti stessi trascritto nel ricorso in ossequio al principio dell’autosufficienza, mentre con la memoria D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32 aveva illustrato la domanda citando L. n. 342 del 2000, art. 74.

Ora, mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti fondata e determini l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito, sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. n. 2731 del 8/11/2016; Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Ciò posto, esaminando la questione oggetto motivo di ricorso incidentale, il rilievo è fondato. Invero gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale hanno effetto per il contribuente, dal 1 gennaio 2000, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 soltanto dal giorno della loro notificazione. L’art. 74 cit., comma 2 prevede che non sono dovuti interessi e sanzioni per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi. Il comma 3 non prevede espressamente la non debenza degli interessi e delle sanzioni per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che non siano stati ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali. Questo collegio sul punto intende uniformarsi al condivisibile principio già espresso dalla Corte di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 6871 del 01/04/2005) secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 2000, non sono dovuti sanzioni e interessi fino alla data dell’avvenuta notifica della nuova determinazione della rendita catastale, ancorchè gli atti comportanti tale determinazione, adottati entro il 31 dicembre 1999, non siano stati ancora recepiti – alla data di entrata in vigore della citata legge – in atti impositivi degli enti locali. Le disposizioni della L. n. 342 del 2000, art. 74vanno, infatti, inquadrate nell’ambito del nuovo sistema sanzionatorio tributario introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ispirato a generali principi di legalità, fra i quali è compreso il profilo soggettivo della colpevolezza della condotta, non ravvisabile quando il contribuente non abbia avuto effettiva conoscenza della pretesa fiscale (Cass. n. 6871 del 01/04/2005).

3. Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato in quanto, trattandosi di avviso di accertamento conseguente a infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, il termine era triennale sicchè l’avviso notificato nel 2007 in relazione all’anno di imposta 2004 era tempestivo.

4. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale ed il secondo motivo di ricorso incidentale, e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario del contribuente va accolto limitatamente alla non debenza dell’imposta per l’anno 2003, degli interessi e delle sanzioni per le altre annualità. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per le alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, rigetta ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente limitatamente alla non debenza dell’imposta per l’anno 2003, degli interessi e delle sanzioni per gli anni 2004 e 2005. Conferma nel resto. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna il ricorrente a rifondere alla contribuente le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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