Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25934 del 24/09/2021

Cassazione civile sez. II, 24/09/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 24/09/2021), n.25934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24876/2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.M.F.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso presentato da D.M.F., in riforma della decisione amministrativa della Commissione territoriale, riconobbe al richiedente il diritto alla protezione umanitaria;

– queste, in sintesi, le ragioni poste a base della decisione: il richiedente, proveniente dalla (OMISSIS), di etnia (OMISSIS), aveva dichiarato di essere stato costretto ad espatriare perché gravemente discriminato dalla collettività, poiché, essendo morti entrambi i suoi genitori di ebola, egli veniva considerato un pericoloso untore; l’etnia (OMISSIS), minoritaria, era oggetto di discriminazione, emergendo dalle COI consultate, che il Paese, da sempre guidato dall’etnia (OMISSIS) o da leader (OMISSIS) (nonostante l’etnia (OMISSIS) risultasse maggioritaria), la diffusa pratica di politiche discriminatorie su base etnica, specie ai danni dei (OMISSIS); l’istante, oltre a patire la discriminazione etnica, risultava ulteriormente emarginato a causa della nomea di untore;

ritenuto che avverso la decisione del Tribunale propone ricorso il Ministero dell’interno, sulla base di un solo motivo e che la controparte è rimasta intimata;

ritenuto che il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e all’art. 8 Carta EDU, assumendo che la personale situazione di vulnerabilità del richiedente, in caso di rimpatrio, doveva essere interpretata alla luce di “un’equilibrata ragionevolezza… Nel solco di tale prudente e ragionevole applicazione dell’istituto della protezione umanitaria, appariva logico che l’orientamento giurisprudenziale prevalente negasse che l’inserimento sociale dello straniero di per sé solo potesse integrare gli estremi della vulnerabilità” e una tale interpretazione non era riscontrabile nella decisione;

considerato che la censura non supera il vaglio d’ammissibilità per più ragioni:

a) le critiche, nella sostanza, risultano inammissibilmente dirette al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);

b) esse, inoltre, non colgono la ratio decidendi: il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria in ragione della condizione di discriminazione soggettiva esposta e non già valorizzando una condizione di specifica vulnerabilità derivante dalla circostanza che in Italia l’immigrato si fosse integrato e ritornando in Patria avrebbe perso, così subendo un grave “vulnus”, i benefici di una tale integrazione, tenuto conto delle condizioni del Paese d’origine;

c) infine le sommarie critiche, di cui all’ultimo foglio del ricorso, all’apprezzamento probatorio è del tutto evidente essere in questa sede inammissibili;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato non esservi luogo statuizione sulle spese la controparte non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA