Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25934 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 17/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11602-2018 proposto da:

MERCURY SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. T.G., domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO COPPOLA;

– ricorrente –

contro

MINERVA SRL, in persona dell’Amministratore Unico legale

rappresentante pro tempore Dott. N.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo

studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato BRUNO GRILLO BRANCATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 382/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 24/1/2018, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Minerva s.r.l., ha revocato il decreto con il quale il Tribunale di Napoli aveva ingiunto alla Minerva s.r.l. il pagamento, in favore della Mercury s.r.l., di somme a titolo di corrispettivo di forniture di prodotti sanitari,

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il primo giudice avesse correttamente accolto l’opposizione della Minerva s.r.l., non avendo la Mercury s.r.l. adeguatamente dimostrato che i pagamenti dedotti in giudizio dalla società opponente fossero in realtà riferiti a pregressi crediti della Mercury s.r.l. nei confronti della stessa Minerva s.r.l., con la conseguente correttezza del rilievo concernente l’estinzione per avvenuto pagamento del credito azionato in sede monitoria dalla Mercury s.r.l.;

che, avverso la sentenza d’appello, la Mercury s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione;

che la Minerva s.r.l. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di comparsa di costituzione di nuovo difensore e contestuale memoria;

considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., c. 2, n. 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale, dopo aver rilevato il carattere solo generico delle contestazioni avanzate dalla Minerva s.r.l., contraddittoriamente escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte della Mercury s.r.l., che il pagamento eccepito dalla Minerva s.r.l. fosse riferito a debiti diversi da quello dedotto in sede monitoria, in tal modo ponendosi in contrasto con il complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio ed analiticamente richiamati in ricorso;

che il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile;

che, al riguardo, varrà preliminarmente rilevare come la corte territoriale, lungi dal qualificare in termini di mera genericità le contestazioni opposte dalla Minerva s.r.l. alla sussistenza di più crediti della Mercury s.r.l. vantati nei propri confronti, ha espressamente sottolineato come la società opponente avesse contestato in modo inequivoco la documentazione che la Mercury s.r.l. aveva depositato in giudizio al fine di comprovare l’asserita esistenza di debiti della stessa Minerva s.r.l. diversi da quello dedotto in sede monitoria;

che, sotto altro profilo, del tutto infondata deve ritenersi la censura sollevata dalla ricorrente in relazione al preteso difetto di congruità logica della motivazione della sentenza impugnata;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum;

che, infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;

che, in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);

che, ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico;

che, infatti, la corte d’appello, dopo aver evidenziato la mancata dimostrazione, da parte della Mercury s.r.l., che i pagamenti dedotti in sede di opposizione dalla Minerva s.r.l. fossero in realtà riferiti a pregressi crediti della Mercury s.r.l. nei confronti della stessa opponente, diversi da quello dedotto in sede monitoria, ha coerentemente concluso nel senso dell’avvenuta estinzione, per avvenuto pagamento, di tale ultimo credito della Mercury s.r.l.;

che l’iter argomentativo così compendiato dal giudice a quo vale a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

che, infine, del tutto inammissibili devono ritenersi le restanti censure sollevate con riguardo al preteso contrasto della decisione impugnata con il complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio e analiticamente richiamati in ricorso;

che, al riguardo, varrà rilevare come, con il motivo in esame, la società ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1193,1453 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente rilevato la sussistenza, in capo al creditore, dell’onere di provvedere alla diversa imputazione del pagamento dedotto in giudizio e alla corrispondente dimostrazione in giudizio, in contrasto con le disposizioni di legge riferite alle modalità di imputazione dei pagamenti;

che il motivo è inammissibile;

che, sul punto, osserva il Collegio come la società ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

che, al riguardo, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);

che, nella specie, avendo la corte territoriale accolto l’opposizione proposta dalla Minerva s.r.l. sul presupposto dell’avvenuta dimostrazione, da parte della stessa, dell’estinzione per avvenuto pagamento del debito dedotto in giudizio dalla Mercury s.r.l. (senza che quest’ultima avesse adeguatamente dimostrato che i pagamenti dedotti e dimostrati dalla società opponente fossero in realtà riferiti a pregressi crediti della Mercury s.r.l. nei confronti della stessa Minerva s.r.l.), l’odierna censura della ricorrente, nel porre la questione del valore delle disposizioni di legge riferite alle modalità di imputazione dei pagamenti, dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello trascurato la considerazione della documentazione complessivamente depositata in giudizio e non contestata dalla Minerva s.r.l., al fine di ritenere comprovate le ragioni della società ricorrente nei confronti della controparte;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo – ferma l’inammissibile riproposizione, in questa sede di legittimità, dell’invocata rilettura nel merito delle informazioni probatorie tratte dal giudice d’appello dalle prove acquisite al giudizio – varrà rilevare come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);

che siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali e delle prove, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;

che è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

che nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente trascurato la considerazione della documentazione complessivamente depositata in giudizio e non contestata dalla Minerva s.r.l., al fine di ritenere comprovate le ragioni della società ricorrente nei confronti della controparte, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore;

che, in particolare, essendosi il giudice d’appello espressamente diffuso, in motivazione, sull’avvenuta contestazione, da parte della Minerva s.r.l., di tale documentazione, la società ricorrente non risulta aver allegato e prodotto, in questa fase, gli atti processuali della Minerva s.r.l. dai quali si desumerebbe in modo inequivoco la mancata contestazione di detta documentazione, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2697,2710,2712 e 2719 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che le scritture contabili prodotte in giudizio dalla Mercury s.r.l. vistate dal dottore commercialista, non fossero dotate di alcuna valenza probatoria, neppure presuntiva, pur in mancanza di contestazioni ad opera della controparte, tenuto altresì conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, i dottori commercialisti sono abilitati a rilasciare, in materia fiscale, il cosiddetto visto di conformità implicante la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nonchè a riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di questi ultimi alla relativa documentazione;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, è appena il caso di rilevare come anche con il motivo in esame la società ricorrente si sia inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione;

che varrà in questa sede ancora una volta ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);

che, nella specie, la corte d’appello ha espressamente evidenziato come, sulla base del complesso degli elementi di prova offerti dalle parti, fosse emersa l’avvenuta dimostrazione, da parte della Minerva s.r.l., dell’estinzione per avvenuto pagamento del debito dedotto in giudizio dalla Mercury s.r.l., senza che quest’ultima avesse adeguatamente dimostrato che i pagamenti dedotti e dimostrati dalla società opponente fossero in realtà riferiti a pregressi crediti della Mercury s.r.l. nei confronti della stessa Minerva s.r.l.;

che si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla società ricorrente;

che, peraltro, con riguardo alla pretesa rilevanza del dedotto D.Lgs. n. 241 del 1997, è appena il caso di considerare come la corte territoriale abbia espressamente rilevato come l’attestazione apposta dal dottore commercialista sulla documentazione in esame si fosse risolta in una mera autocertificazione resa ai sensi della L. n. 127 del 1997, senza alcun riferimento al dettato del D.Lgs. n. 241 del 1997, da tanto derivando (al di là della rilevanza del D.Lgs. cit. in materia probatoria) l’inammissibilità della censura in esame per violazione dei già richiamati art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 in assenza di alcuna allegazione e produzione in questa sede della documentazione de qua;

che, con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di rilevare l’avvenuta tempestiva contestazione e documentazione, da parte della Mercury s.r.l., della riferibilità dei pagamenti dedotti in giudizio dalla Minerva s.r.l. al credito dedotto in giudizio;

che, con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale escluso illegittimamente dal thema decidendum gli elementi dedotti in giudizio dalla società opposta, con specifico riguardo all’avvenuta tempestiva contestazione e documentazione, da parte della Mercury s.r.l., dell’imputazione di pagamento pretesa dalla Minerva s.r.l.;

che il quinto e il sesto motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni connessione – sono inammissibili per difetto di decisività, avendo il giudice a quo rilevato solo ad abundantiam la tardività delle produzioni e delle contestazioni sollevate dalla Mercury s.r.l., atteso, in ogni caso, il decisivo e autonomo rilievo della ritenuta mancata dimostrazione, da parte della medesima Mercury s.r.l., dell’esistenza di una pluralità di debiti della Minerva s.r.l. nei relativi confronti;

che, con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di disporre una consulenza tecnica d’ufficio allo scopo di accertare e ricostruire i rapporti economici intercorsi tra le parti sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla Mercury s.r.l., nonchè di ammettere o considerare le ulteriori fonti di prova testimoniale specificamente indicate in ricorso;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo varrà ribadire il carattere assorbente del rilievo concernente l’inammissibile reiterazione, in questa sede di legittimità, di un’invocata rilettura dei fatti di causa, non essendo in questa sede consentito alcun sindacato nel merito del potere discrezionale del giudice di orientare l’interpretazione dei fatti probatori dedotti in giudizio, con particolare riguardo alla ritenuta irrilevanza di una c.t.u. basata su fonti probatorie unilaterali, o alla ritenuta inammissibilità delle altre prove testimoniali richiamate dalla ricorrente, delle quali, peraltro, neppure si argomenta, in questa sede, l’eventuale carattere (inequivocabilmente) decisivo;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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