Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25933 del 19/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25933 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 26472-2011 proposto da:
MOLANO ANTONINO (MLNNNN60D04A056R) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BANCO DEL SANTO SPIRITO 48,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentato
e difeso dall’avvocato GRISI LUCIANO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA
A RL in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato
coLETTI PIERFILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato POLLINA PAOLO, giusta mandato in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 19/11/2013

- controricorrente nonché contro
ALBERTI FABIO;

– intimato –

VENEZIA del 9.6.2010, depositata il 18/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Pierfilippo Coletti che si
riporta al controricorso ed insiste per l’infondatezza del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che si riporta alla relazione scritta.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<<1.- Con la decisione impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto da Antonino Molano avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 26 novembre 1997, con la quale, in accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dal Molano per un sinistro stradale occorsogli il 31 gennaio 1992, i convenuti Fabio Alberti, proprietario del veicolo che aveva tamponato la vettura di proprietà e condotta dall'attore, e la Società Cattolica di Assicurazione, società assicuratrice per la r.c.a., erano stati condannati in solido al pagamento della somma di lire 13.632.952, oltre che della metà delle spese processuali. 2.- Il ricorso è affidato a tre motivi. La Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. si è difesa con controricorso. Non si è difeso Fabio Alberti, già contumace nei gradi di merito. Col primo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello di Venezia avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'appello incidentale e della costituzione in appello della società assicuratrice per difetto di valida procura ad litem, dovuto dalla mancanza di potere rappresentativo in capo al soggetto che l'aveva rilasciata. 2.1.- Il motivo appare manifestamente infondato. Al riguardo è sufficiente ribadire il principio per il quale non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile Ric. 2011 n. 26472 sez. M3 - ud. 06-11-2013 -2- avverso la sentenza n. 1743/2010 della CORTE D'APPELLO di 9 Ric. 2011 n. 26472 sez. M3 - ud. 06-11-2013 -3- d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga , come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. n. 13649/05). Nel caso di specie, la Corte d'Appello, nel riconoscere il favore delle spese alla Società Cattolica Assicurazioni S.p.A. ha implicitamente disatteso l'eccezione di difetto di procura sollevata dall'appellante. Quanto a quest'ultimo, peraltro, la procura generale alle liti per notaio Vincenzo Quarantino di Verona n. 85677 di rep. e n. 12604 di racc. risulta rilasciata dal Direttore Generale e legale rappresentante della società. Si propone perciò il rigetto del primo motivo. 3.- Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 194 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello rigettato l'eccezione di nullità della C.T.U. svolta in secondo grado perché il consulente tecnico d'ufficio avrebbe delegato le operazioni peritali, di propria iniziativa, ad un diverso soggetto. 3.1.- Il motivo appare manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha ritenuto che risultasse dalla relazione di consulenza che il C.T.U., prof. Mario Marigo, avesse valutato la consulenza dell'altro professionista, esperto otoiatra del Policlinico di Verona, da lui consultato (perché a ciò si sarebbe ritenuto autorizzato in forza di richiesta avanzata al momento del conferimento dell'incarico, non seguita tuttavia da esplicita autorizzazione giudiziale), e ne avesse fatto proprie le risultanze, motivando sul punto; la Corte territoriale ha fatto inoltre riferimento ai chiarimenti, resi dal C.T.U. con apposita comunicazione, richiesti proprio al fine di precisare i rapporti di collaborazione col professionista di sua fiducia. Ha quindi concluso sia nel senso che vi fosse stata un'implicita autorizzazione al C.T.U. ad avvalersi di ausiliario di sua fiducia sia nel senso che il dott. Mario Marigo, nominato dalla Corte, avesse comunque <

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