Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25933 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 17/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10571-2018 proposto da:

RADICCHIO SRL in persona dell’Amministratore Unico e suo legale

rappresentante pro tempore V.C., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

SINOPOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO LOVELLI;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2531/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 6/10/2017, il Tribunale di Taranto, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla Radicchio s.r.l., e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha disposto la riduzione dell’importo della condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti della Radicchio s.r.l. per il rimborso, in favore di G.L., della parte del prezzo di vendita di un’autovettura usata della quale erano stati accertati i difetti di funzionamento tempestivamente denunciati dal G. alla società venditrice;

che, a sostegno della decisione assunta, il giudice d’appello, nel confermare la condanna del primo giudice, ha evidenziato l’applicabilità, al caso di specie, della garanzia di buon funzionamento prevista dall’art. 1512 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 130, comma 7, lett. b), ai sensi del quale il compratore ha diritto alla riduzione del prezzo di acquisto in misura equivalente alla riparazione effettuata in sostituzione del venditore inadempiente;

che, ciò posto, il tribunale ha comunque provveduto alla riduzione dell’importo della condanna pronunciata dal giudice di primo grado, ritenendo di dover escludere, dall’importo liquidato da quest’ultimo, talune somme riferite a riparazioni non rimborsabili dal venditore;

che, avverso la sentenza d’appello, la Radicchio s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi d’impugnazione;

che G.L. non ha svolto difese in questa sede;

considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 346 c.p.c., nonchè dell’art. 1512 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere il giudice d’appello erroneamente accolto la domanda dell’originario attore in relazione alla garanzia convenzionale di buon funzionamento mai allegata dal G. a fondamento delle proprie rivendicazioni, in tal modo ponendosi in contrasto con le norme processuali richiamate;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);

che siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;

che è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

che nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente accolto la domanda dell’originario attore in relazione alla garanzia convenzionale di buon funzionamento mai allegata dal G. a fondamento delle proprie rivendicazioni, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) (con particolare riguardo all’atto di citazione del G., al fine di individuare l’effettiva limitazione della domanda di garanzia dallo stesso formulata alla sola garanzia legale, con esclusione radicale di ogni riferimento alla garanzia convenzionale di buon funzionamento) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

che, peraltro, varrà ulteriormente rilevare come nel considerare l’estensione della domanda oggetto dell’odierna lite, il giudice a quo risulti essersi attenuto a canoni interpretativi della domanda non palesemente illogici o incongrui;

che, al riguardo, varrà richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01);

che, peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 01);

che, nella specie, la ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1512,1321 e 1325 c.c., dell’art. 2697c.c. e art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto sussistente l’impegno delle parti al rispetto di una garanzia convenzionale (quale quella rinvenuta dal Tribunale di Taranto) senza tener conto della mancata sottoscrizione, da parte della società ricorrente, del documento negoziale prodotto in giudizio;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo – fermo l’assorbente rilievo della novità della questione relativa alla contestazione del valore euristico del documento negoziale prodotto, di cui non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata – la censura illustrata dalla società ricorrente si risolve, nella sostanza, in una pretesa rilettura nel merito delle prove utilizzate dal giudice d’appello ai fini della dimostrazione del contenuto degli accordi delle parti (come tale inammissibile in sede di legittimità), emergendo con evidenza, dal testo della decisione impugnata, come, al di là della mancata sottoscrizione, da parte della società venditrice, del documento negoziale prodotto in giudizio, il giudice a quo si sia largamente avvalso della ritenuta decisività dei diversi indici presuntivi richiamati e valorizzati nel quadro del percorso argomentativo seguito al fine di ricostruire il contenuto della volontà concorde delle parti sui temi del documento in esame, sì da destituire di alcuna decisiva rilevanza il profilo concernente l’avvenuta formale sottoscrizione dello stesso da parte dell’odierna ricorrente;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1512 c.c. e del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 128, comma 3 e art. 129, comma 2, lett. c), (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto promessa, da parte della società venditrice, la garanzia convenzionale di buon funzionamento di cui all’art. 1512 c.c., atteso il limitato riferimento del documento negoziale prodotto in giudizio alle sole garanzie previste dalla legge;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);

che, nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata a orientare l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione del giudice d’appello, non già attraverso la prospettazione dell’obiettivo contrasto del processo interpretativo seguito con le indicazioni dei canoni di ermeneutica negoziale imposti dalla legge, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;

che, sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla società ricorrente in questa sede di legittimità;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 146, comma 1, lett. s), in relazione all’abrogato art. 1519-bis e ss. c.c. e all’art. 1512 c.c. e del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 128 e ss. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente ritenuto che l’avvenuta abrogazione degli artt. 1519-bis e ss. c.c. avesse determinato l’assorbimento delle garanzie legali previste da dette norme nella previsione generale dell’art. 1512 c.c., laddove, invece, quelle norme non furono mai sostanzialmente abrogate, bensì riprodotte nel D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 128 e ss.;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo osserva il Collegio come la società ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

che, sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);

che, nella specie, avendo il giudice d’appello richiamato, accanto all’art. 1512 c.c., l’operatività del disposto del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 130 là dove riconosce il diritto del consumatore alla riduzione del prezzo in misura corrispondente all’importo delle riparazioni effettuate in sostituzione del venditore inadempiente, individuando, proprio in tale prerogativa, il contenuto della domanda originariamente azionata dal G., l’odierna censura della ricorrente dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

che, con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 128, comma 3 e dell’art. 129, comma 3, del medesimo testo normativo (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale non adeguatamente interpretato l’art. 128 cit. nella parte in cui attribuisce rilevanza, ai fini della garanzia per i vizi o difetti del bene compravenduto, al tempo del pregresso utilizzo del bene di consumo usato, valorizzando circostanze di fatto del tutto estrinseche (come la mancata descrizione dello stato del veicolo, l’omessa indicazione della pregressa percorrenza, etc.) e, viceversa, trascurando di considerare propriamente l’incidenza del pregresso utilizzo del bene in rapporto alla specifica natura del cattivo funzionamento denunciato dalla controparte;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, varrà osservare come il giudice d’appello risulti aver richiamato le circostanze evidenziate dalla ricorrente (la mancata descrizione dello stato del veicolo, l’omessa indicazione della pregressa percorrenza, etc.) al solo scopo di sottolineare la mancata dimostrazione, da parte della società venditrice, del (benchè minimo) ricorso di eventuali specifiche circostanze di fatto suscettibili di fornire attendibili criteri di valutazione in ordine alla riconducibilità del cattivo funzionamento dell’autovettura compravenduta al pregresso utilizzo del bene o a eventuali modalità d’uso non normali della cosa da parte del compratore, in tal modo riconoscendo coerentemente di dover attribuire una decisiva rilevanza al disposto di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 132, comma 3, che stabilisce la presunzione di esistenza, già alla data della consegna del bene, dei difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna;

che, con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 128, comma 3, nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere il tribunale trascurato di indagare sulla riconducibilità dei difetti lamentati dal G. all’eventuale uso normale dell’autovettura, anche in rapporto al pregresso uso della stessa;

che, con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 132, comma 3, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente affermato l’operatività della presunzione della preesistenza dei difetti manifestatisi nel semestre successivo alla consegna del bene, senza tener conto dell’incompatibilità di tale presunzione con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità, così come stabilito dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 132, comma 3;

che il sesto e il settimo motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), la ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, infatti, quanto al preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extra-testuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che, pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativi, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, con l’ottavo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 c.p.c., degli artt. 1218, 2727 e 2730 c.c. e del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 132, comma 3, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente ritenuto che la mancata verifica in contraddittorio dei difetti lamentati dal G. valesse a fornire la prova della fondatezza della relativa domanda, senza tener conto dell’inesistenza di alcun obbligo di verifica normativamente sancito a carico del venditore;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo – richiamato il principio dell’inammissibilità della censura irrilevante ai fini della decisione (in ragione della mancata corretta individuazione, da parte del ricorrente, della ratio della decisione impugnata) – è appena il caso di rilevare come il giudice d’appello abbia richiamato la circostanza della sottrazione del venditore alla verifica in contraddittorio dei vizi del bene compravenduto al solo scopo di confermare l’aggravamento della presunzione di colpa fissato a carico del venditore dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 132, comma 3 senza attribuire, a quel comportamento del venditore, alcuna valenza probatoria autonoma ai fini della decisione;

che, sulla base di tali considerazioni, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese di lite, non avendo il G. svolto difese in questa sede;

che dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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