Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25933 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. un., 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente di sez. –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di giurisdizione proposto di ufficio dalla

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia nella causa iscritta al

n. 1026/2010 RG, promossa da:

C.A., elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, Viale

Ancona 19, nello studio dell’avv. BARATELLA Fausto, che lo

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Amministrazione Autonoma Monopoli dello Stato, Ufficio Regionale del

Veneto e Trentino Alto Adige, in giudizio senza difensore e

domiciliata presso la sua sede di Venezia, S. Croce n. 360;

– convenuta –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., ha depositato la seguente relazione: “rilevato che nel corso di un controllo presso il Bar Centrale Caonada di Montebelluna, la Guardia di Finanza ha rilevato la presenza di un apparecchio da intrattenimento che pur essendo riconducibile alla categoria di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, lett. c) (T.U.L.P.S.), difettava di autorizzazione nonchè della prevista targhetta identificativa;

che dopo aver ricevuto il rapporto della G.d.F., l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale del Veneto e Trentino Alto Adige ha disposto la confisca del videogioco, ingiungendo al gestore C.A. di pagare anche la sanzione pecuniaria di Euro 9.000,00;

che il C. ha proposto opposizione al Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, ma con sentenza del 5/3/2010 il giudice adito ha declinato la giurisdizione in favore di quello tributario;

che il C. ha riassunto allora la causa davanti alla Commissione Provinciale di Venezia, che alla prima udienza di trattazione del merito ha, però, sollevato di ufficio la questione di giurisdizione ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59;

che nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede;

che pronunciando in fattispecie analoghe, queste Sezioni Unite ne hanno affermato la devoluzione al giudice ordinario in quanto a seguito della sentenza n. 130/2008, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, non aveva più importanza il fatto che la sanzione fosse stata inflitta da un ufficio finanziario perchè ciò che contava era soltanto la natura, tributaria o meno, della norma violata che, nei casi di cui si discuteva, mirava a garantire il “corretto svolgimento, negli esercizi pubblici, della gestione dei citati apparecchi al fine di reprimere, nei pubblico interesse, attività illecite” capaci di pregiudicare la regolarità delle giocate (C. Cass. n 23107 del 2010 e 10872 del 2011);

che pure ne caso di specie, le infrazioni contestate al gestore dell’apparecchio sono consistite nella inosservanza di prescrizioni preordinate alla regolarità delle giocate e non all’esatto adempimento di obblighi tributari; che il ricorso può essere pertanto trattato in Camera di consiglio, sembrando manifesta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla opposizione proposta dal C.”;

che trattandosi di osservazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione delle parti davanti al Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna; che non occorre adottare alcun provvedimento sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del C. e dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla causa promossa da C.A. contro l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e rimette le parti davanti al Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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