Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25932 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 28/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25932

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico mezzo, nei confronti di P.L. e di Equitalia Nomos S.p.A. (che non svolgono difese nella presente sede), avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo illegittima – per infondatezza della pretesa impositiva – la cartella di pagamento emessa nei confronti di P.L. a seguito di controllo formale della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, recante l’iscrizione a ruolo della somma dovuta a titolo di Irpef per il 2001 in conseguenza del mancato riconoscimento della detraibilità degli oneri per interessi passivi sul mutuo ipotecario contratto dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa, della quale la contribuente era socia: mutuo alla stessa cooperativa intestato;

che secondo il giudice d’appello, posto che la norma disciplina l’ipotesi di un mutuo indiviso, la prevista detraibilità delle somme corrisposte dagli assegnatari a titolo di rimborso degli interessi passivi relativi ai mutui contratti dalla cooperativa non può che essere intesa a favore dei singoli assegnatari.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo del ricorso, corredato da quesito di diritto, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis (ora 15) l’Amministrazione ricorrente assume che il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo contratto da una cooperativa ed ancora indiviso non spetta al socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa – mero titolare di un diritto di godimento che nulla a che fare con il mutuo gravante sul diverso soggetto – ma esclusivamente alla cooperativa che ha contratto il mutuo;

ritenuto che la censura è fondata;

che, a norma dell’art. 13-bis t.u.i.r. (nel testo vigente ratione temporis), con riguardo all’Irpef, sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, pagati, fino ad un massimo di Euro 3.615,20, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale – vale a dire “quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente” entro un anno dall’acquisto stesso;

che la detrazione – in tali termini riconosciuta al contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale e che per realizzare tale acquisto abbia contratto un mutuo ipotecario – in base alla medesima disposizione “spetta”, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, “anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi”;

che, ciò posto, l’interpretazione fornita dal giudice d’appello della disposizione che regola la seconda previsione si rivela erronea;

che dalla lettera della legge, resa chiara in particolare dall’uso della punteggiatura, risulta infatti che “la detrazione spetta… alla cooperativa”, “anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione”;

che sempre sul piano testuale non può invece accogliersi la lettura opposta che collega il complemento di termine “alla cooperativa” non già alla frase principale “la detrazione spetta” ma a quella incidentale “… anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari…”: essa infatti oblitera la virgola che, posta dopo le parole “… di nuova costruzione”, chiude la proposizione incidentale e riconduce il complemento di termine alla frase reggente (“la detrazione spetta”), la quale, nella lettura qui respinta, resterebbe invece monca e senza termine di riferimento;

che, su di un piano sostanziale, può ancora osservarsi che l’interpretazione accolta dai giudici d’appello è comunque priva di riconoscibile fondamento logico giuridico posto che la giustificazione della detrazione è correlata – come sopra s’è già rimarcato – all’accensione di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e dunque ad un rapporto riferibile, nel caso in esame, formalmente e sostanzialmente, alla cooperativa e non ai singoli soci, trattandosi di mutui ipotecari ancora indivisi, come del resto ancora indivisa è la proprietà degli immobili, essendo i soci assegnatari degli alloggi in godimento, e non in forza di un diritto di proprietà;

che in definitiva la detrazione spetta a titolo di rimborso degli interessi passivi e degli oneri accessori corrisposti dalla cooperativa in forza dei “mutui ipotecari” da essa stessa “contratti” (v. in tal senso Cass. 06/03/2015, n. 4550 e, da ultimo, Cass. 10/06/2016, n. 11949);

che il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate fra le parti le spese per i gradi di merito, anche in considerazione della relativa novità della questione.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 500, oltre spese prenotate a debito; dichiara compensate fra le parti le spese relative ad ambo i gradi del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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