Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25932 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25932 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 18605-2012 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del
Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SAPUPPO STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
TORRISI RENATO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/11/2013

contro
ALESSANDRIA AGOSTINO, CARPINTERI GIUSEPPE,
COSTANZA GIOVANNI CARLO, COSTANZO MARIO,
D’AMELIO MAURIZIO, FAZIO ANNA MARIA, MAINENTI
CARLO, MELI GIOVANNA, PROFETA GAETANO,

GIOVANNI, SCUDERI ROBERTO, STRANO MARIA ASSUNTA,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. FEDERICO DE
GERONIMO, giuste procure in calce al controricorso e ricorso
incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
ARDITA LUCIANO, VOLPE GIUSEPPE, BERTINO ROSARIO
MARIA, MESSINA SALVATORE, GRECO NUNZIA,
OGNISANTI GIUSEPPA MARIA PROVVIDENZA, BARBERI
FRANDANISA MARIA, GANGEMI PIETRO, RIGGIO ANGELA
PATRIZIA ROMANA, ALIFFI ANTONIA, DI STEFANO
MATTEO LUIGI, TORRISI GIUSEPPINA, PATANELLA
CALOGERO, GIULLA GIUSEPPE, GRECO MARIA
ANTONELLA, FICHERA MASSIMO, CUSCUNA SALVATORE,
ISAIA SALVATORE, GIARRATANA FRANCESCA, SALICI
GIOVANNI, D’ANTONI ORAZIO, FAVATA MARIA, LI CALSI
LUIGI, SPADA LUCIA, DE SANTIS GENNARO, DI NATALE
ROBERTO, LEONE MARIA GRAZIA, ZIGNALE GIACOMO,
DI CARLO ROSARIO, RUSSO ALFIO, BATTAGLIA
ELISABETTA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GERMANICO 66, presso lo studio dell’avv. FRANCESCO
Ric. 2012 n. 18605 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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RANDONE WLADIMIRO ANTONIO, RAPISARDA

CONSOLI XIBILIA, rappresentati e difesi dall’avv. MICHELE
CONSOLI, giuste procure a margine delle pagg. n.ri 1,2,3 del
controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

PASSANITI GIUSI, DI NICOLA NUNZIATA, SOLITRO
SANDRO;

– intimati avverso la sentenza n. 2440/2012 della CORTE D’APPELLO ‘di
ROMA del 28.2.2012, depositata il 07/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito per il primo gruppo dei controricorrenti e ricorrenti incidentali
l’Avvocato Federico De Geronimo che si riporta agli scritti;
udito per il secondo gruppo dei controricorrenti e ricorrenti incidentali
l’Avvocato Michele Consoli che si riporta agli scritti;
avuta la presenza del Procuratore Generale, in persona del Dott.
MARIO FRESA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorre, affidandosi ad un
motivo, per la cassazione della sentenza n. 2440 del 7.5.12 della corte
di appello di Roma, con la quale, in parziale riforma della sentenza del
tribunale della Capitale, è stato parzialmente accolto l’appello —
limitando la condanna alla sola Presidenza — proposto da quella e dagli
originari convenuti (Ministeri dell’Economia e Finanze, della Salute e
dell’Istruzione Università e Ricerca Scientifica, nonché le Università
degli Studi di Messina, Catania, Palermo e Firenze e l’Università
Ric. 2012 n. 18605 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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nonché contro

Cattolica del Sacro Cuore di Roma), nonché da molti degli originari
attori od interventori, avverso la domanda di condanna al pagamento
della giusta remunerazione — od al risarcimento del danno consistente
nella mancata percezione di quella — per il periodo di frequentazione di
scuole universitarie di specializzazione di medicina in tempo anteriore

derivanti allo Stato dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE.
Degli intimati resistono:

con un primo controricorso, Stefano Sapuppo;

con unitario controricorso e ricorso incidentale, Luciano Ardita
ed altri trenta (quelli difesi dinanzi alla corte di appello dall’avv.
Michele Consoli, tranne il Sapuppo, Anna Maria Fazio, Giusi
Passaniti, Nunziata Di Nicola e Sandro Solitro);

con altro unitario controricorso e ricorso incidentale, Agostino
Alessandria ed altri dodici (quelli difesi dinanzi alla corte di
appello dell’avv. De Geronimo).
Motivi della decisione

2. Questi, in estrema sintesi, i termini della questione.
2.1. La corte territoriale ha, per quel che qui ancora rileva, affermato la
legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la decorrenza della prescrizione decennale (ove potesse superarsi
l’inammissibilità del dispiegamento della stessa soltanto in appello da
parte di convenuti restati contumaci in primo grado) dal 27.10.99 e la
natura non contrattuale della responsabilità dello Stato per il tardivo ed
incompleto recepimento della disciplina comunitaria; per poi
correggere la liquidazione del danno in ragione di € 6.713,94 per
ciascun anno di frequenza da parte di ognuno tra gli attori e gli
interventori, oltre rivalutazione dal 1999 al 2012; ed ha rigettato gli altri

Ric. 2012 n. 18605 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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all’entrata in vigore del d.lgs. 257/91, per inadempimento agli obblighi

appelli, anche in ordine alle spese di primo grado e compensando
quelle di secondo.
2.2. La ricorrente principale si duole — con un unitario motivo, sia pure
rubricato sub 2) a pag. 18 del ricorso- dell’erroneità della liquidazione
risarcitoria e comunque della considerazione sia degli interessi che della

378 cod. proc. civ., richiamando Cass. 587/13, 1157/13 e 16104/13.
2.3. Degli intimati:
2.3.1. Stefano Sapuppo eccepisce la violazione del principio di
autosufficienza del ricorso, ma pure l’inammissibilità o l’infondatezza
del medesimo, rivolto avverso una liquidazione equitativa del danno;
2.3.2. Luciano Ardita ed altri trenta sanitari, oltre a contestare in rito e
nel merito il ricorso principale, si dolgono dell’erroneità della sentenza
di appello in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio dinanzi al
tribunale (motivo n. 1, a pag. 51 del ricorso incidentale) ed alla
compensazione di quelle di secondo grado (motivo n. 2, a pag. 62);
2.3.3. Agostino Alessandria ed altri tredici sanitari, dal canto loro,
contestano i motivi di ricorso principale, per la correttezza del
riconoscimento anche della rivalutazione e comunque per
l’incensurabilità di una liquidazione equitativa del danno; e, come
motivo di ricorso incidentale, lamentano l’erroneità della esclusione,
dai passivi legittimati, dei Ministeri e delle Università.
3. Giova premettere che la materia è stata affrontata con dovizia di
argomentazioni — ampie ed esaustive, alle quali, per brevità, ritiene il
Collegio opportuno e sufficiente rinviare integralmente — da questa
Corte a partire dalle sentenze nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 17
maggio 2011, tutte confermate dalla copiosa successiva giurisprudenza
(basti qui menzionare, tra le altre, le pronunce: dell’anno 2011: 16394,
17868, 21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21973, 23270, 23272,
Ric. 2012 n. 18605 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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rivalutazione monetaria. Illustra il motivo con memoria ai sensi dell’art.

23275, 23276, 23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564, 23565,
23566, 23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580,
23581, 23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734, 23735,
23738, 23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087, 24088, 24091,
24092, 24093, 24094, 24813, 24815, 24816, 24817, 24818, 24819,

2012: 1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539,
5064, 5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003,
21006, 21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719, 21720,
21721, 21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040, 22041,
22042, 22709, 22875, 22876, 23929; dell’anno 2013: 238, 586, 587,
1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219,
3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655, 14062, 14494,
15197, 15198, 15199, 15205, 15663, 16104, 17066 a 17074, 17454 a
17457, 19479, 19686, 19687, 19910, 19884, 20033, 21136, 21367 e
21368). Ed al riguardo può definirsi come orientamento consolidato
quello risultante dai seguenti principi:
3.1. la mancata trasposizione, nel termine prescritto, della direttiva
82/76/CEE, riassuntiva della direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE,
ha determinato in capo allo Stato – e in favore dei soggetti che abbiano
seguito corsi di specializzazione medica dal 1 ° gennaio 1983 sino
all’anno accademico 1990-1991 – una responsabilità per
inadempimento di obbligazione ex lege, per non aver assicurato, in
relazione alle specializzazioni contemplate negli elenchi degli artt. 5, n.
2, e 7, n. 2, della direttiva 75/362/CEE, le modalità di svolgimento di
detti corsi secondo quanto stabilito dagli artt. 2, n. 1, 3 e relativo
Allegato (ai punti 1 e 2, concernenti, rispettivamente, la formazione a
tempo pieno e quella a tempo parziale) della direttiva 82/76/CEE, in
condizioni tali che, se quest’ultima fosse stata tempestivamente e
Ric. 2012 n. 18605 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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24820, 24821, 24822, 25992, 25993, 25994, 26701, 26702; dell’anno

correttamente adempiuta, i frequentanti avrebbero acquisito il diritto
all’adeguata remunerazione;
3.2. inoltre, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione
nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai

agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza
dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i
necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine
dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente
colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha
riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei
beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice
amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga
prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel
momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più
emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei
confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in
vigore del menzionato art. 11;
3.3. ancora, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione
di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da
mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina
dell’art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale
sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente
recepita, si è effettivamente verificato – trattandosi di norma che, in
difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia
rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e
Ric. 2012 n. 18605 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8

cioè al 1.1.12 (in particolare, tra le altre: Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917;
Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850);
3.4. in tema di corresponsione di borse di studio agli specializzandi
medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, il soggetto tenuto al
pagamento dell’adeguata remunerazione deve essere individuato nello

1999, n. 370, in quanto norma introdotta proprio allo scopo di dare
attuazione alle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE; pertanto, è
da escludersi al riguardo la legittimazione passiva delle Università,
presso le cui scuole di specializzazione i medici, aventi diritto alla
corresponsione della borsa di studio, hanno frequentato i corsi e
conseguito i diplomi (per prima, v. Cass. 29 agosto 2011, n. 17682,
seguita peraltro da copiosa giurisprudenza); ed è anzi da affermarsi la
passiva legittimazione della sola Presidenza del Consiglio (per tutte:
Cass., ord. 19 dicembre 2012, n. 23494; benché l’evocazione in
giudizio di altri Ministeri possa risultare sanata dalle condotte in
concreto tenute dall’Avvocatura dello Stato: per tutte, v. Cass. 22
maggio 2013, n. 12654, Cass. 28 giugno 2013, n. 16104, nonché Cass.,
ord. 30 agosto 2013, n. 20033), quale rappresentante dello Stato
italiano, nel suo complesso inadempiente all’obbligo di conformazione
alla normativa comunitaria, in virtù del carattere generale delle sue
attribuzioni in tema di indirizzo dell’azione di governo e di iniziativa
per l’adeguamento dell’ordinamento interno a detta normativa;
3.5. si tratta di un peculiare diritto (para-)risarcitorio, con successiva
quantificazione equitativa, la quale — da un lato — ha quale parametro le
indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo
Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di
adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie
astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano
Ric. 2012 n. 18605 sez. M3 – ucl. 09-10-2013
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Stato, alla stregua della previsione dell’art. 11 della legge 19 ottobre

potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo
all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non
risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991) e — dall’altro — comporta
esclusivamente gli interessi — e quindi non anche la rivalutazione, salva
la prova del maggior danno ai sensi del capoverso dell’art. 1224 cod.

in mora, in considerazione del fatto che, con la monetizzazione avutasi
con la legge n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria acquistò il
carattere di un’obbligazione di valuta (Cass. 11 novembre 2011, n.
23558 e Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, alle cui ampie argomentazioni si
rinvia integralmente).
4. Va esaminato dapprima il ricorso principale: ed esso è fondato, per
quanto esposto sub 3.5; infatti, la Corte di appello ha preso a base della
liquidazione equitativa un importo comunque rivalutato, così
vanificando la natura di debito di valuta appena ricostruita.
5. Il ricorso incidentale dell’Alessandria e degli altri tredici medici è,
poi, infondato, per quanto esposto sub 3.4: sussiste esclusivamente la
passiva legittimazione della sola Presidenza del Consiglio (per tutte:
Cass., ord. 19 dicembre 2012, n. 23494; benché l’evocazione in
giudizio di altri Ministeri possa risultare sanata dalle condotte in
concreto tenute dall’Avvocatura dello Stato: per tutte, v. Cass. 22
maggio 2013, n. 12654, Cass. 28 giugno 2013, n. 16104, nonché Cass.,
ord. 30 agosto 2013, n. 20033), del resto evocata in giudizio fin dal
primo grado, sia pure in uno ad altre articolazioni dello Stato ed alle
Università; e riferendosi invece la giurisprudenza sulla sussistenza della
legittimazione almeno del Ministero dell’Istruzione e di queste ultime
al diverso diritto alla giusta remunerazione in applicazione del d.lgs.
257/91, che è pretesa di natura ben diversa da quella fondata
sull’inadempimento dello Stato nel suo complesso all’obbligo di
Ric. 2012 n. 18605 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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civ. e della giurisprudenza sul punto maturata — e dalla data della messa

adeguamento dell’ordinamento nazionale o di recepimento nello stesso
della normativa comunitaria.
6. Il ricorso incidentale dell’Ardita e degli altri trenta medici è poi
inammissibile, perché contiene un’esposizione del fatto, necessaria ai
sensi dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., articolata sulla pedissequa

l’uno e l’altro, di laconici testi di presentazione dello scritto processuale
immediatamente successivo.
6.1. In particolare, nelle prime 49 pagine delle totali 87 del testo del
ricorso, i ricorrenti ritrascrivono pressoché integralmente: da pag. 3 a
pag. 5, l’atto introduttivo di primo grado; da pag. 5 a pag. 7, la sentenza
di primo grado; da pag. 7 a pag. 15, l’atto di appello da loro proposto;
da pag. 15 a pag. 17, l’appello delle Amministrazioni; da pag. 17 a pag.
37 la comparsa di risposta in appello con appello incidentale; da pag.
37 a pag. 38, l’appello dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; da pag.
38 a pag. 40, la comparsa di risposta avverso quest’ultimo; da pag. 40 a
pag. 49, la sentenza della corte di appello.
6.2. Ma le sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che, in tema di
ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod.
proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto
degli atti processuali è — per un verso — del tutto superflua, non
essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti
nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre — per altro verso
— è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei
fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a
leggere tutto (anche quello di cui occorre sia informata), la scelta di
quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. Sez.
Un., 11 aprile 2012, n. 5698); in tal modo confermando una analoga
tendenza interpretativa già invalsa presso le sezioni semplici (tra le
Ric. 2012 n. 18605 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-10-

riproduzione degli atti dei gradi di merito, con scarse inserzioni, tra

molte: Cass., ord. 22 settembre 2009, n. 20395; Cass. 16 marzó
n. 6279; Cass., ord. 23 novembre 2011, n. 24749; Cass. 9 febbraio
2012, n. 1905). E non vi è alcuna ragione per non estendere anche al
ricorso incidentale, soprattutto se articolato in censure avverso parti
della sentenza già gravata diverse da quelle oggetto di doglianza del

6.3. Per come è stato strutturato il ricorso incidentale dell’Ardita e degli
altri trenta medici, esso è quindi inammissibile per inosservanza del
disposto del n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., come interpretato dalla
giurisprudenza, anche delle sezioni unite, di questa corte di legittimità.
7. In definitiva, la gravata sentenza, nella parte in cui liquida il
risarcimento in misura e con accessori (e decorrenze) diverse da
quanto indicato sub 3.5, va cassata in relazione a questa sola censura
accolta, con rinvio alla stessa corte di appello di Roma, in diversa
composizione, affinché ridetermini il quantum alla stregua dei principi
ivi espressi ed alla giurisprudenza lì richiamata.
Il giudice del rinvio provvederà anche, ai sensi dell’ultima parte del
terzo comma dell’art. 385 cod. proc. civ., a liquidare le spese del
giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale di
Agostino Alessandria ed altri; dichiara inammissibile il ricorso
incidentale di Luciano Ardita ed altri; cassa la gravata sentenza in
relazione alle censure accolte e rinvia alla corte di appello di Roma, in
diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, addì 9 ottobre 2013
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

ricorso principale, i principi validi per quest’ultimo.

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