Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25932 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. un., 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente di sez. –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste

16, presso lo studio dell’avv. Francesco Saverio Fortuna,

rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv. ZOTTOLA Armando

e Giovanni Palumbo;

– ricorrente –

contro

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola e Procuratore Generale

presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

per ta cassazione della decisione n. 58/2011, depositata dal

Consiglio nazionale forense il 21/4/2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dr.

CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 2/4/1996, il Dott. R.V. ha ottenuto l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati di Napoli;

che con delibera del 16/6/2000, il Consiglio dell’Ordine lo ha, però, sospeso cautelarmente perchè colpito da misura restrittiva della libertà personale nell’ambito di un processo per falsi incidenti stradali;

che il 27/6/2000, il Dott. R. ha superato l’esame di abilitazione alla professione forense e, successivamente, ha richiesto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Paola di essere iscritto nel relativo Albo;

che l’stanza è stata accolta con delibera del 17/2/2001, conosciuta la quale il Consiglio dell’Ordine di Napoli ha iniziato contro il R. un ulteriore procedimento disciplinare perchè pur essendo sospeso, aveva continuato ad esercitare la professione, iscrivendosi come avvocato presso un altro Consiglio dell’Ordine;

che con sentenza in data 4/7/2008, il GIP del Tribunale di Roma ha dato atto dell’intervenuta prescrizione dei reati ascritti al Dott. R. e con delibera del 5/5/2009 il Consiglio dell’Ordine di Napoli gli ha revocato la sospensione cautelare dall’esercizio della professione;

che con Delib. 21 giugno 2010, il Consiglio dell’Ordine di Paola lo ha, però, cancellato di ufficio dall’Albo per mancanza originaria dei presupposti di legge e, più in particolare, per il fatto che nel presentare la domanda d’iscrizione il Dott. R. aveva taciuto la circostanza della sospensione che, ove conosciuta, avrebbe impedito l’accoglimento dell’istanza;

che il Dott. R. si è gravato al Consiglio nazionale forense, il quale ha innanzitutto ricordato che la delibera di ammissione all’Albo costitutiva un provvedimento amministrativo soggetto ai rimedi tipici di tali atti e, dunque, passibile di riesame ed annullamento in caso di accertata mancanza dei previsti titoli e requisiti;

che dopo aver fatto tale premessa ed avere ulteriormente aggiunto che fra i predetti requisiti rientrava pure quello di aver sempre tenuto una condotta specchiatissima ed illibata, il giudice a quo ha quindi sottolineato che il Consiglio dell’Ordine aveva proceduto alla cancellazione proprio per la mancanza dell’anzidetto presupposto e, cioè, per il fatto che non avendo fatto parola della sua sospensione, il Dott. R. aveva tenuto un comportamento “non consono alle regole deontologiche della professione forense, tale da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira(va) a svolgere il delicato ruolo attribuito dall’ordinamento” all’avvocato; che in considerazione di quanto sopra e ritenuto, altresì, di dover condividere le conclusioni raggiunte dal Consiglio dell’Ordine di Paola, il CNF ha rigettato il gravame con decisione che l’interessato ha impugnato per inesistenza e manifesta illogicità della motivazione;

che a sostegno del motivo il Dott. R. ha dedotto che il giudice a quo non aveva risposto alle obiezioni relative alla impossibilità di procedere in autotutela ed alla sussistenza delle condizioni occorrenti per l’iscrizione, finendo così per giustiziare “sommariamente tutti i motivi di appello sul merito della ricostruzione dei fatti operata dal COA”; che quest’ultimo non ha svolto attività difensiva; che diversamente da quanto afferamto dal ricorrente, il CNF si è posto il problema dell’ammissibilità di un riesame dell’iscrizione, risolvendolo in senso positivo con argomenti conformi al diritto ed ai precedenti di questa Corte (C. cass. nn. 10382 del 1993 e 257 del 2003);

che anche sul merito della cancellazione, il CNF ha spiegato in maniera puntuale e precisa le ragioni per le quali la stessa poteva ritenersi giustificata;

che trattandosi di valutazione immune da vizi logici e giuridici, essa non può formare oggetto di sindacato da parte di questa Corte che, com’è noto, deve limitarsi a controllare la esattezza e la congruità della decisione senza possibilità di sostituirsi al Consiglio nell’apprezzamento della rilevanza, ai fini deontologici, dei fatti ascritti al professionista (C. Cass. nn. 20360 del 2007 e 20160 del 2010);

che il ricorso va, quindi, rigettato senza necessità di provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Consiglio dell’Ordine di Paola e la qualità di parte in senso soltanto formale del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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