Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25931 del 19/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25931 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.10.10.2013
Oggetto: INVIM
Valutazione
automatica.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
SWK UTENSILERIE ASSOCIATE SRL con sede a Monvalle, in
persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.197/28/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 28, in data
24.09.2010, depositata il 14 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 ottobre 2013, dal Relatore Dott.

Data pubblicazione: 19/11/2013

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23608/2011 è stata

1 – E’ chiesta la cassazione della decisione
n.197/28/2010 della Commissione Tributaria Regionale di
Milano, Sezione n. 28, in data 24.09.2010, depositata
il 14.10.2010.
Con tale decisione, la C.T.R., ha respinto l’appello
dell’Agenzia e confermato la decisione di secondo grado
che aveva dichiarato la nullità dell’avviso impugnato,
per omessa notifica e/o allegazione dell’atto
presupposto.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di rettifica e liquidazione, relativa ad INVIM, dovuta
per l’anno 1999, su atto di compravendita immobiliare,
censura l’impugnata decisione, per violazione e falsa
applicazione degli artt. 12 del D.L.n.70/1988
convertito in Legge n.154/1988 e 7 della Legge
n.212/2000.
3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
4 – L’impugnata sentenza, in presenza di richiesta
della contribuente di applicazione dell’art.12 Legge
n.154/1988,

ha

illegittimo

ritenuto
2

l’avviso

di

depositata in cancelleria la seguente relazione:

.)

liquidazione emesso all’esito della procedura di
attribuzione della rendita.
Le questioni poste dal ricorso, vanno esaminate sulla
base di principi, espressione di consolidato

E’ stato, in vero, affermato che “Nel caso, il soggetto
che abbia

acquistato

un immobile privo di rendita

catastale dichiari di volersi
dell’art.

12

convertito
criterio

del

D.L.

14

70,

del

con

il

di liquidazione, l’Ufficio

si

n.

154

di valutazione

conseguente

atto

marzo

– ai sensi
n.

legge

in

avvalere

1988,

del

1988

automatica,

, limita ad operare sulla base dell’assegnazione della
rendita da parte dell’UTE il quale non esercita
alcun potere di accertamento, ma svolge un’attivita’
d’informazione, frutto di un semplice calcolo
matematico; Ne consegue che, in tal caso, l’Ufficio
deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di
liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di
accertamento, in assenza di alcuna rettifica” (Cass.
n.10192/2003, n.7947/2002, n.19743/2004, n.19735/2005,
n.378/2006 ).
E’ stato, altresì, deciso che “In tema di
di

qualora

registro,

dichiarato

di

il

volersi
3

imposta

contribuente abbia
avvalere del sistema

orientamento giurisprudenziale.

dall’art.

previsto
1988,
in

n.

della

di determinazione

70,

12

conv.

ad

iscritto in catasto,

imponibile
14

del decreto-legge

in legge

riferimento

base

13 maggio

un

1988,

immobile

n.

non

marzo
154,
ancora

il certificato di attribuzione

della rendita catastale non dev’essere comunicato o
notificato

al contribuente, il quale può sempre

contestarlo
impugnazione

nell’ambito
dell’avviso

del

giudizio

di

dell’imposta, evocando in giudizio non gia’
delle

Entrate,

ma

l’Ufficio

di

liquidazione
l’Agenzia

Tecnico Erariale, al

quale spetta la legittimazione passiva in ordine
alla controversia riguardante l’atto di classamento”
(Cass. n.7107/2008,n.506/2002).
4 bis – La decisione di appello non sembra in linea con
i trascritti principi.
5 – Ciò stante, si è dell’avviso che sussistano i
presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di
Consiglio e la relativa definizione, proponendosene
l’accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;

automatico

Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Lombardia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il Presidente

l’impugnata sentenza;

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