Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25931 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 17/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10786-2018 proposto da:

C.C.A., M.A., M.G.,

M.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45,

presso lo studio dell’avvocato TULLIO GALIANI, che li rappresenta e

di rende;

– ricorrenti –

contro

E.D., N.V., T.G.,

MO.GI., T.C., ME.PA., B.S., MINISTERO

DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 223/2017 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A., C.C., M.G. e M.S. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Gela E.D., Me.Pa., T.G., N.V., B.S. e Mo.Gi. per sentirli condannare in solido al risarcimento per i danni subiti in conseguenza dei reati di estorsione aggravata dagli stessi perpetrati in loro danno e commessi facendo parte di associazioni di tipo mafioso (reati accertati con sentenza passata in giudicato del Tribunale penale di Gela; giudizio nel quale M.A., quale persona offesa e danneggiato dal reato, si era costituito parte civile).

A sostegno della domanda, in particolare, dedussero: che M.A. era stato socio ed amministratore della “Autosì srl”, società titolare per la zona di (OMISSIS) nel periodo 1980-1984 della concessionaria “(OMISSIS)”, della quale la moglie C.C. era dipendente; che in data 1(OMISSIS) M.A. aveva subito tre attentati incendiari di natura dolosa, ed era stato costretto a sottostare ad una serie di richieste estorsive (in particolare era stato costretto a vendere diverse auto praticando sconti indebiti); che, a seguito della denuncia proposta nei confronti degli estorsori, M.A. e la sua famiglia (la moglie C.C. ed i figli G. e S.), erano stati costretti ad allontanarsi dalla città di (OMISSIS), con disposizione (da parte del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico) di tutela di tutta la famiglia a mezzo scorta e cambio delle generalità; che, a seguito di detti fatti e del clima di intimidazione che si era instaurato, si era dapprima verificata una contrazione del numero di vendita di auto e, successivamente, M.A. era stato costretto a chiedere il fallimento della società.

Con sentenza 25-10-2010 l’adito Tribunale rigettò le domande proposte nei confronti di T.G.; in parziale accoglimento, invece, delle domande proposte nei confronti degli altri convenuti, condannò in solido quest’ultimi, nonchè il Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, al pagamento, in favore di M.A., della somma di Euro 316.395,30 (oltre rivalutazione ed interessi) a titolo di danno patrimoniale, e della somma di Euro 100.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi) a titolo di danno non patrimoniale, e, in favore di C.C., della somma di Euro 105.466,12 (oltre rivalutazione ed interessi) a titolo di danno patrimoniale, e della somma di Euro 100.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi) a titolo di danno non patrimoniale; rigettò, infine, le domande proposte da M.G. e M.S..

Con sentenza 223/2017 la Corte d’Appello di Caltanissetta, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Interno-Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, ha annullato la pronuncia di condanna solidale emessa nei confronti di quest’ultimo; ha invece rigettato il gravame proposto da M.A., C.C., M.G. e M.S..

In particolare, la Corte territoriale, nel ritenere infondata la doglianza con la quale M.S. e M.G. avevano rivendicato di avere patito effetti riflessi (in termini di stato di angoscia) del danno subito dal padre e di avere riportato (a seguito dei detti fatti delittuosi) uno sconvolgimento delle loro esistenze, ha evidenziato: 1) che i figli non sono titolari degli interessi protetti dal reato commesso in danno del genitore; ed invero vittime del reato di estorsione (reato contro il patrimonio) sono solo il destinatario delle richieste estorsive ed il soggetto dalle stesse economicamente danneggiato; 2) che le su rappresentate situazioni con configurano alcun diritto costituzionalmente garantito.

La Corte, inoltre, nel ritenere infondata la doglianza con la quale M.A. e C.C. lamentavano la non adeguatezza della somma di Euro 100.000,00 rispetto a tutti i danni non patrimoniali (non solo morali ma anche esistenziali ed alla vita di relazione) dagli stessi patiti, ha evidenziato che, al fine di evitare una non consentita duplicazione risarcitoria, non era ammissibile l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, essendo i danni derivanti da fatti-reato e dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale già risarcibili ex art. 2059 c.c., e che, in assenza di censure circostanziate rispetto al suo ammontare, doveva ritenersi congrua la liquidata somma di Euro 100.000,00.

La Corte, infine, nell’accogliere il ricorso incidentale del Ministero, ha evidenziato che nessuna domanda poteva essere proposta nei confronti di quest’ultimo, al quale la domanda era stata notificata – ex L. n. 512 del 1990, art. 5, comma 3 – al solo fine di rendere edotto il Fondo dell’instaurazione del giudizio; in concreto, nessuna domanda era stata proposta nei confronti del Fondo, sicchè la sentenza andava sul punto riformata per vizio di ultrapetizione.

Avverso detta sentenza M.A., C.C., M.G. e M.S. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successive memorie.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il controricorso il Ministero dell’Interno ha sollevato un’eccezione di inammissibilità, nei suoi confronti, del ricorso per tardività dell’impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1, (sentenza impugnata depositata il 3-10-2017; ricorso per Cassazione spedito per la notifica al Ministero il 4-4-2018, e quindi oltre il termine di sei mesi previsto dalla detta norma).

Siffatta eccezione è inammissibile per difetto di interesse in capo al Ministero, al quale (come riconosciuto dalla Corte territoriale) la citazione in primo grado era stata notificata solo come “denuntiatio litis”, e che non aveva alcun interesse a resistere all’impugnata sentenza che, per ciò che lo interessava, era allo stesso favorevole, in quanto aveva riformato nei suoi confronti la erronea sentenza di condanna solidale emessa in primo grado (sentenza sul punto non oggetto più di impugnazione, e quindi da ritenersi al riguard passata in giudicato).

Venendo, quindi, all’esame del ricorso in relazione alla posizione degli altri soggetti, con il primo motivo M.G. e M.S., denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2056 e 2059 c.c. nonchè artt. 2,3,4,14,16,17,18 e 34 Cost., lamentano che la Corte territoriale, nel rigettare la loro domanda di risarcimento danni sul presupposto che gli stessi non fossero persone offese dal reato e quindi titolari dell’interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice, non abbia considerato che si può essere danneggiati dal reato anche senza essere “persone offese”, e che, nel caso di specie, pur non avendo subito direttamente (quali vittime dell’estorsione) l’intimidazione mafiosa, ne avevano patito gli effetti riflessi, che avevano causa adeguata nei predetti fatti estorsivi e che si presentavano come effetto normale degli stessi; e ciò, tanto in termini di stati di angoscia (correlati a quelli sofferti dai genitori), tanto per avere condiviso con i genitori le sofferenze connesse al cambiamento di vita reso necessario dalla determinazione del padre di ribellarsi alla mafia, con plurime lesioni di diritti costituzionalmente garantiti.

Con il secondo motivo M.A. e C.C., denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2056 e 2059 c.c. nonchè 189 c.p., si dolgono che la Corte, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva ritenuto risarcibile come danno non patrimoniale da reato solo il danno morale soggettivo (e cioè il turbamento psichico, il dolore interiore) ed aveva quindi ritenuta congrua per il ristoro di detto pregiudizio la somma di Euro 100.000,00, non abbia considerato che nella valutazione unitaria del danno non patrimoniale devono essere prese in esame altre situazioni di grave sofferenza del danneggiato, diverse dal detto dolore interiore, implicanti lesione di diritti costituzionalmente garantiti e derivanti (come nella specie) dall’impossibilità di muoversi liberamente, coltivare i propri affetti, svolgere attività economiche e, in genere, dalla perdita di occasioni per poter esprimere e realizzare la propria personalità nel mondo esterno.

Il primo motivo è fondato.

Netta è la distinzione, peraltro ben chiara anche nella stessa terminologia del codice (v. art. 185 c.p. e artt. 11,36,77,404 e 652 c.p.p.), tra la persona offesa dal reato, e cioè la persona titolare dello specifico bene o interesse giuridico protetto e leso dal reato (la “vittima del reato”, che subisce il “danno criminale” costituito dall’offesa di quel bene), e persona danneggiata dal reato, e cioè la persona che, in seguito alla lesione di un suo personale interesse civilistico (protetto dall’ordinamento), subisce un pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale) dalla commissione del reato medesimo; il danneggiato, pertanto, benchè non sia persona offesa, ha diritto ad essere risarcito del danno provocatogli dal reato (art. 185 c.p.).

Il reato, poi, come qualsiasi altro fatto illecito, può determinare conseguenze dannose non solo nei confronti dei soggetti ai quali esso è primariamente diretto (c.d. vittime primarie), ma anche nei confronti di altri soggetti (c.d. vittime secondarie); illecito plurisoggettivo; c.d. propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito.

Al fine di affermare la responsabilità anche nei confronti delle “vittime secondarie”, è poi, tuttavia, necessario accertare, nel caso concreto e secondo i noti principi più volte precisati da questa S.C., la sussistenza anche del necessario nesso causale; quindi, in primo luogo, accertare la sussistenza del nesso di causalità intercorrente tra i responsabili del fatto illecito in questione e il dedotto evento dannoso alla stregua delle regole di cui agli artt. 41 e 42 c.p.c. (secondo le note regole della “condicio sine qua non” con il correttivo della causalità adeguata) in modo da poter imputare l’evento agli autori dell’illecito, e, successivamente, accertare il collegamento giuridico tra il detto evento e le sue conseguenze dannose, selezionando quelle risarcibili rispetto a quelle non risarcibili alla stregua di quanto prevede l’art. 1223 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c., comma 1), che limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito, e che viene comunemente inteso (secondo altrettanto costante principio di questa S.C) nel senso che la risarcibilità deve essere estesa anche ai danni mediati ed indiretti, purchè costituiscano effetti normali dell’illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale.

Al riguardo va solo evidenziato che in termini generali, i dedotti pregiudizi sofferti dai figli (ove provati, sia pur con ragionamento presuntivo), e cioè lo stato di angoscia conseguente al delitto di estorsione ed alla connessa intimidazione mafiosa ed il coatto abbandono della propria residenza per andare a vivere in incognito sotto protezione e con false generalità in località segrete rinunciando agli studi nonchè ai compagni di scuola ed alle proprie abitudini di vita legate al paese d’origine, non possono che costituire una grave lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti e, in particolare, del diritto alla libera circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale (art. 16 Cost.), del diritto all’istruzione (art. 34) e, soprattutto, del diritto allo sviluppo ed alla libera estrinsecazione della propria personalità sotto il profilo affettivo, familiare e sociale, che attiene alla sfera della dignità morale della persona (art. 3).

La Corte territoriale, rilevando la mera non coincidenza tra persona offesa dal reato e danneggiati, e rigettando quindi la domanda risarcitoria avanzata da M.G. e M.S. (figli di M.A.) solo per non essere gli stessi titolari di interessi protetti dal reato commesso in danno del genitore e comunque per l’insussistenza di lesioni a diritti della persona costituzionalmente garantiti, non si è attenuta ai detti principi, sicchè l’impugnata sentenza va sul punto cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Caltanissetta, diversa composizione.

Anche il secondo motivo è fondato.

Come anche di recente precisato da questa S.C., invero, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e del quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell’insegnamento della Cort costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”; in particolare, invero, “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di “vulnus” “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell’alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all’esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato” (Cass. 901/2018; conf. 2788/2019)).

La Corte di merito, nell’escludere (in quanto “duplicazione risarcitoria”) la risarcibilità (oltre al danno morale) dei “pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale ovvero derivanti da fatti-reato” subiti da M.A. e C.C., non si è attenuta a detto principio e, quindi, anche su tale punto va cassata.

In conclusione, pertanto, va accolto il ricorso e, per l’effetto, va cassat l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese relative al presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese relative al presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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