Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25931 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. un., 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente di sez. –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in Corridonia, Via

dell’Industria 241, presso lo studio dell’avv. BENFATTO Pierluigi,

che lo rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 160/2011, depositata dalla Corte

di appello di Ancona il 17/2/2011.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio de

15/11/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Benfatto;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dr.

CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per la dichiarazione della

giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 3/7/1995, B.L. ha comperato un fabbricato in (OMISSIS) per il prezzo complessivo di L. 140.000.000, richiedendo nell’atto l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per quanto riguardava l’imposta di registro e la tassazione in misura fissa per quel che concerneva e imposte ipotecaria e catastale;

che l’Ufficio del Registro di Tolentino ha però applicato l’aliquota ordinaria dell’8% sulla imposta di registro e quelle dell’1,60% e dello 0,40% sulle imposte ipotecaria e catastale;

che il B. ha provveduto al pagamento, presentando poi domanda di rimborso con raccomandata del 6/9/1997;

che l’Ufficio del Registro non ha riscontrato l’istanza ed il contribuente si è rivolto alla Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, che con sentenza n. 234/4/1999 del 17/12/1999 gli ha riconosciuto la spettanza delle richieste agevolazioni nei limiti de 50% del valore dell’immobile;

che l’Ufficio del Registro ha interposto appello, nelle more del quale il B. ha chiesto ed ottenuto dal Presidente del Tribunale di Ancona decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il pagamento di L. 4.050.000, pari alla somma che secondo l’istante sarebbe stata versata in supero di quella dovuta in base alla sentenza della Commissione Provinciale;

che con atto di citazione notificato il 17/11/2000, il Ministero intimato ha proposto opposizione asserendo, fra l’altro, che la Commissione non aveva pronunciato sentenza di condanna, ma si era limitata a riconoscere la spettanza dei benefici senza quantificare in alcun modo l’importo indebitamente versato dal contribuente;

che qust’ultimo si è costituito contestando la fondatezza dell’avversa doglianza e con sentenza in data 21/10/2003 il Tribunale adito ha rigettato l’opposizione, condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite;

che su gravame dell’Amministrazione, la Corte di appello ha però riformato l’anzidetta pronuncia, dichiarando il difetto di giurisdizione dell’AGO e condannando il B. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio;

che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2, nonchè degli artt. 1, 9 e 633 cod. proc. civ., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere la giurisdizione anche perchè negare la possibilità di agire in via monitoria contro l’erario che fosse rimasto inadempiente all’obbligo di dare esecuzione ad una sentenza tributaria di primo grado, avrebbe significato sottoporre la parte vittoriosa ad una ingiustificata disparità di trattamento, privandola per di più della tutela garantita a tutti dall’art. 24 Cost.; che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva;

che anche prima della riforma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 12, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, riservava alle Commissioni Tributarie tutte le cause promosse in via cognitoria dal contribuente contro l’Amministrazione in materia di pagamento o di restituzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;

che per quanto riguardava più in particolare le controversie in tema di rimborso, è stato poi precisato che tale principio generale non soffriva eccezione in favore del giudice ordinario se non nel caso in cui l’Amministrazione avesse proceduto al riconoscimento del debito e non residuasse più alcuna questione sull’esistenza dell’obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione (C. Cass. 10725 del 2002 e 21893 del 2009);

che nel caso di specie, il B. ha fatto valere in via monitoria un credito contestato dall’Amministrazione che, oltretutto, aveva già interposto appello contro la sentenza della Commissione Provinciale;

che non ricorrevano, perciò, le condizioni per rivolgersi al giudice ordinario, la cui giurisdizione non potrebbe essere affermata neppure in considerazione del fatto che nel corso del processo, la Commissione Regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio del Registro con sentenza poi confermata da C. Cass. n. 4770 del 9/3/2004;

che pur essendo infatti vero che secondo la consolidata interpretazione di queste Sezioni Unite occorre tener conto dei mutamenti dello stato di fatto o di diritto che attribuiscano al giudice della causa la giurisdizione di cui prima era privo, non può peraltro trascurarsi che la predetta giurisprudenza è scaturita dall’esigenza di non disporre il rinvio della controversia ad un giudice che non era più quello destinato dalla legge a conoscerla;

che nel caso di specie, invece, l’intervenuta incontestabilità della spettanza dell’agevolazione non ha privato il giudice tributario del potere di pronunciarsi sulla quantificazione del rimborso e sulla sua esecuzione anche ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70;

che la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dedotta dal B. a sostegno del proprio assunto, non deriverebbe, infine, dalla norma attributiva della giurisdizione di cui occorre fare applicazione in questa sede ma, semmai, da quelle sul processo tributario che, però, esulano dai limiti del giudizio demandato alla Suprema Corte che, pertanto, non è tenuta ad interrogarsi sulla loro idoneità ad assicurare un’adeguata tutela del contribuente;

che va dunque confermata la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, con rimessione delle parti davanti a quella Provinciale competente per territorio;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice tributario, rigetta il ricorso e rimette le parti davanti alla Commissione Provinciale competente per territorio.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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