Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25930 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25930

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1738-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CIRCOLO DEGLI UNITI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/2009 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 23/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Toscana, n. 9624/09 dep. 23.11.2009, che su impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso proposta dal Circolo degli Uniti di (OMISSIS) dell’Irpeg per l’anno 1996, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la pretesa tributaria e riconosciuto il diritto al rimborso.

Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile dalla C.T.P. di Siena, in quanto presentato oltre il termine di sessanta giorni dall’atto di diniego del 25/10/2002, emesso dall’Agenzia in risposta ad analoga richiesta per l’anno 1998, negando il rimborso anche per gli anni precedenti, precisando che il reddito deve essere determinato in base ai canoni percepiti.

La C.T.R., sul presupposto dell’ambiguità della comunicazione di diniego, in contrasto con la L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7 ha ritenuto ammissibile il ricorso e fondata la richiesta del Circolo degli Uniti, proprietario di immobili di interesse storico e artistico, per i quali l’Irpeg va calcolata sulla rendita catastale e non sull’ammontare dei canoni di locazione.

Il Circolo degli Uniti di Siena non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56nonchè dell’art. 112 c.p.c., per avere il contribuente nell’atto di appello proposto la sola questione della tempestività del ricorso di primo grado, senza nulla dedurre nel merito, che pertanto doveva ritenersi rinunciato.

2. Il motivo è infondato.

Dall’atto di appello del contribuente, riportato dalla ricorrente, emerge che il Circolo degli Uniti, pur avendo argomentato solo sulla richiesta di rimborso, ha tuttavia chiesto alla C.T.R. di dichiarare “valido il ricorso presentato contro il silenzio rifiuto su istanza di rimborso per l’anno 1996 e pertanto dichiarare il diritto al rimborso della somma di Lire 36.262.000, pari a Euro 18.727,76”. Contrariamente a quando sostenuto dalla ricorrente Agenzia delle entrate, quindi, il contribuente non ha proposto in appello la sola questione della tempestività del ricorso di primo grado, ma ha anche investito il giudice di appello dell’esame del merito della controversia.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

4. Nulla sulle spese, non avendo il Circolo degli Uniti svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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