Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25930 del 19/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25930 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRIA LUCIA

é:

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ORDINANZA
sul ricorso 19172-2012 proposto da:
PILATO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati BENNARDO CHIARA, MARCO BENNARDO,
BENNARDO FILIPPO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente Contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Data pubblicazione: 19/11/2013

avverso l’ordinanza n. 3401/2012 del TRIBUNALE di
CALTANISSETTA, depositata il 26/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA TRIA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

Ric. 2012 n. 19172 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

Sesta sezione — Sotto Sezione Lavoro
Udienza del 3 ottobre 2013 – n. 20 del ruolo
RG n. 19173/12
Presidente: La Terza – Relatore: Tria

Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Caltanissetta depositato il 13
gennaio 2012, Angela Pilato, cancelliere (Cat. B, posizione economica B3, ora
F4, ha chiesto che, nei confronti del Ministero della Giustizia, venisse
riconosciuto il proprio diritto al trasferimento di sede ai sensi dell’art. 33,
commi 3 e 5, della legge n. 104 del 1992, da Milano, ove aveva prestato
servizio dal 6 aprile 2001 al 31 gennaio 2010, a Caltanissetta, dove era stata
distaccata a partire dal 1° febbraio 2010, in seguito a domanda, motivata per
ragioni di salute dei genitori;
che il Giudice adito, con ordinanza pronunciata il 26 giugno 2012, ha accolto
l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dal Ministero della Giustizia
ed ha affermato la competenza del Tribunale di Milano in funzione di giudice
del lavoro, risultando agli atti ed essendo incontroverso che la sede di servizio
della ricorrente è il Tribunale di Milano e che ella ha prestato servizio a
Caltanissetta solo in ragione di temporaneo distacco;
che, con ricorso per regolamento di competenza, Angela Pilato ha chiesto
l’annullamento della predetta ordinanza, con la dichiarazione della competenza
territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di Caltanissetta a decidere la
controversia in questione, con i consequenziali provvedimenti;
che il Ministero della Giustizia si è difeso con rituale memoria, chiede il rigetto
del ricorso
che il P.G. presso questa Corte richiesto, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ.,
delle proprie conclusioni, ha, con ampia argomentazione scritta, chiesto
l’accoglimento del ricorso;
che sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta requisitoria
del P. G., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera
di consiglio;
che la ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha richiamato le
precedenti difese, rafforzate dalle conclusioni del P.G.
Il ricorso non è fondato.
Ric. 2012 n. 19172 sez. ML – ud. 03-10-2013
-3-

ORDINANZA
FATTO E DIRITTO

che, ai fini della determinazione della competenza territoriale per le suindicate
controversie, la circostanza che il lavoratore sia comandato o distaccato presso
un ufficio diverso da quello cui è formalmente addetto non implica, agli effetti
di cui all’art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., alcuna cesura del rapporto di
impiego, trattandosi pur sempre di situazioni temporanee (vedi per tutte: Cass.
22 dicembre 2012, n. 28519; Cass. 7 agosto 2004, n. 15344);
che è pacifico che la sede di servizio della ricorrente sia Milano e che ella abbia
prestato servizio a Caltanissetta solo in virtù di provvedimenti di distacco
temporanei;
che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;
che le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata
in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara territorialmente competente il
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro. Condanna la ricorrente
al pagamento delle spese, liquidate in euro 2000,00 per compensi professionali,
oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile,
il 3 ottobre 2013.

Infatti, come sottolineato nell’ordinanza impugnata, per le controversie relative
al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la
competenza per territorio appartiene al giudice nella cui circoscrizione ha sede
l’ufficio al quale il dipendente è addetto, ai sensi dell’art. 413, quinto comma,
cod. proc. civ. (vedi, per tutte: Cass. 16 gennaio 2012, n. 500);

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