Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25930 del 16/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25930
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 3159-2020 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE
143, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PATRICELLI, rappresentato
e difeso dall’avvocato DAVIDE FRANCESCO GIUSEPPE COLUCCI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 32358/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 11/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE
FELICE ALFONSINA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
l’avv. Davide Francesco Colucci, difensore di C.A. nella causa proposta dallo stesso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 3093 del 2017, ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 32358 del 2019 la quale, nel negare la sussistenza di qual si voglia pretesa risarcitoria in capo al ricorrente dovuta al danno derivante da ritardato adempimento di prestazioni previdenziali, non ha tenuto conto della domanda di esonero dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell’art. 152 disp.att. c.p.c.;
l’Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
il ricorso non merita accoglimento;
la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la finalità dell’art. 152 disp.att. c.p.c., avente ad oggetto l’esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali in capo al soggetto che versi nelle condizioni reddituali per poterne beneficiare (D.L. 269 del 2003, art. 42, comma 11 conv. con modifiche nella L. n. 326 del 2003) è quella di non scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla materia della previdenza/assistenza (Cass. n. 15659 del 2019);
tale finalità non si attaglia alle domande di natura risarcitoria quale quella oggetto del provvedimento di cui si chiede la correzione, essendo, l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. limitato ai giudizi che hanno esclusivamente ad oggetto prestazioni di natura previdenziale e/o assistenziale;
in definitiva, il ricorso va rigettato;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020