Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25930 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 17/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7509-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del Ministro p.t.,

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del

Consiglio p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

NICOLAI 16 (TEL. 06.39750621), presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO CARBONE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

FINCOMPANY SPA, ORIGIN SPA, S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6075/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Interno convennero dinanzi al Tribunale di Roma B.M. e la Fincompany s.a. per sentir accertare, in surroga ex art. 2900 c.c., l’esistenza di un negozio fiduciario tra il B. (fiduciante) e la società sanmarinese Fincompany s.a. (fiduciaria) e disporre quindi il trasferimento ex art. 2932 c.c. in capo al fiduciante della titolarità delle quote di partecipazione nelle società Kepos srl, Proim srl, Palestrina Terza srl; quote acquistate dalla Fincompany s.a. con atti 6-3-1997 dalla Finantia s.a..

A sostegno della domanda esposero:

che con sentenza 331/2000 la Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per il Lazio, aveva condannato B.M., già funzionario del Ministero dell’Interno, a rifondere all’Amministrazione Euro 41.851.128,28 (oltre spese di lite), a titolo di risarcimento di danno erariale derivante dall’illecita appropriazione e distrazione di fondi riservati del SISDE;

che con sentenza penale della Corte d’Appello di Roma 1858/96, passata in giudicato, il B. era stato condannato per peculato, e nella stessa decisione era stato accertato che lo stesso B. aveva investito ingenti somme di denaro per l’acquisto di immobili, per la cui gestione aveva costituito apposite società (Kepos srl, Proim srl, Palestrina Terza srl), le cui quote di partecipazione aveva affidato alla Finantia s.a., società fiduciaria anonima con sede nello Stato di San Marino;

che siffatte quote di partecipazione avevano formato dapprima oggetto di sequestro conservativo disposto dalla Corte dei Conti all’interno del menzionato procedimento erariale, e successivamente, a seguito dei deposito della sentenza di condanna, di pignoramento (procedura esecutiva presso Tribunale Roma 8588/2000);

che nell’ambito di siffatta procedura la Fincompany s.a., altra società fiduciaria anonima sanmarinese, aveva proposto opposizione di terzo, rivendicando la proprietà sulle dette quote per averne acquistato in data 6-3-1997 la proprietà maggioritaria (95%) dalla Finantia s.a. (cessione avvenuta con il consenso del B., fiduciante (come detto) della Finantia s.a.; quest’ultima in realtà era lo schermo fittizio di cui il B. si avvaleva per gestire le somme sottratte all’Amministrazione e reinvestite nell’acquisto di ingenti patrimoni immobiliari); il residuo 5% era in capo, sino al 1-3-06, a R.M., notorio prestanome del B. (come accertato in sede penale); in sede di replica all’opposizione di terzo il B. aveva aderito alla richiesta di Fincompany di vedersi riconosciuta proprietaria esclusiva delle quote, sostanzialmente ammettendo la propria estraneità alla titolarità delle quote;

che con sentenza della S.C. Euro 3276/08 era stato dichiarato estinto il pignoramento ed il B., pur non avendo (come detto) alcun collegamento con le quote sottoposte a sequestro-pignoramento, aveva chiesto al Giudice dell’esecuzione di ordinare al custode giudiziario di riconsegnare a lui, quale debitore esecutato, nonchè agli “aventi diritto”, la libera disponibilità delle quote; siffatta richiesta era spiegabile solo con la qualità del B. di fiduciante della Fincompany e con la sua finalità di continuare a fruire, attraverso siffatta intestazione di comodo, degli utili derivanti dalla gestione degli immobili a suo tempo acquistati con le somme prelevate dai fondi riservati del SISDE;

che il B. non aveva azionato nei confronti della fiduciaria Fincompany la propria pretesa di ottenere il ritrasferimento delle quote e, in tal modo, aveva pregiudicato l’interesse dell’Amministrazione creditrice a vedere ricostituita la garanzia patrimoniale del debitore.

Su ordine del Tribunale la Fincompany chiamò in causa la Finantia s.a., dalla quale chiese di essere manlevata e garantita.

Intervenne in giudizio anche S.A., cittadino sanmarinese, il quale chiese che venisse accertata la sua qualità di fiduciante della Fincompany e di effettivo titolare delle quote in questione, ritrasferitegli da quest’ultima con atti 25-10-2010.

Con sentenza 23706 del 5-12-2011 l’adito Tribunale dichiarò inammissibile per tardività l’intervento di S.A. e rigettò la domanda attorea per mancata prova dell’intestazione fiduciaria di quote tra B. e Finantia s.a. e tra B. e Fincompany s.a. e per insussistenza del presupposto dell’inerzia in capo al creditore B..

Con sentenza 6075/2017 del 29-9-2017 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Interno, con assorbimento (in base al principio della “ragione più liquida) delle impugnazioni incidentali proposte dal B., dalla Fincompany s.a. e da Origin (incorporante Omega Due SpA, già denominata Finantia SpA e, in precedenza, Finantia s.a.); in particolare la Corte territoriale ha ritenuto che le circostanze indiziarie valorizzate con i motivi di impugnazione (e, in particolare, la sentenza penale di condanna del B. per peculato, l’adesione del B. all’opposizione di terzo spiegata dalla Fincompany, la mancata produzione – da parte di Fincompany – di documentazione comprovante il negozio fiduciario asseritamente stipulato con il S., il tardivo intervento in giudizio del S. senza svolgere difese sostanziali), complessivamente valutate, non fossero dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in merito sia all’esistenza di un patto fiduciario tra il B. e la Fincompany sia all’intestazione, da parte della società convenuta, per conto del B. e con interposizione reale, delle quote delle società immobiliari in questione; le altre censure sollevate dagli appellanti dovevano ritenersi assorbite.

Avverso detta sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Interno propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

B.M. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2900,2729,2727 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè del principio della prossimità della prova, si dolgono che la Corte territoriale, nell’escludere la gravità, precisione e concordanza degli elementi dagli stessi ricorrenti forniti per dimostrare l’esistenza di un patto fiduciario tra il B. e la Fincompany, si sia arrestata all’esame del primo patto fiduciario (tra il B. e Finantia s.a.), valutando pertanto in modo parcellizzato, e non nella loro sintesi, gli elementi acquisiti in giudizio.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per carenza di motivazione (motivazione meramente apparente), si duole che la Corte territoriale abbia omesso di differenziare i citati elementi indiziari e di porli in relazione con l’accertamento penale.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati.

Oggetto principale del giudizio è (come detto) il trasferimento ex art. 2932 c.c., in favore di B.M. e nei confronti di Fincompany s.a., della titolarità delle quote di partecipazione nelle società immobiliari Kepos srl, Proim srl, Palestrina Terza srl; quote acquistate dalla Fincompany s.a. con atti 6-3-1997 dalla Finantia s.a.; ritrasferimento richiesto, con azione surrogatoria proposta da Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno (creditori del B.), in esecuzione di due patti fiduciari: il primo intercorso tra B.M. e la Finantia s.a., ed il secondo tra lo stesso B. e la Fincompany s.a.; questione principale è, pertanto, l’accertamento della sussistenza dei detti patti, e, in particolare della sussistenza di un patto fiduciario tra il B. e la Fincompany, con intestazione da parte di quest’ultima, per conto del B. (con interposizione reale), delle quote delle dette società immobiliari.

La Corte territoriale, nell’esaminare siffatta questione, ha ritenuto non provata l’intestazione fiduciaria, da parte del B., delle quote sociali in questione alla Finantia; tanto perchè gli attori, nel produrre copia della sentenza penale (passata in giudicato) di condanna del B. per peculato (ritenuta detta sentenza la circostanza indiziaria di maggior forza) non avevano “specificamente evidenziato i passi della motivazione relativi alla ricostruzione dei rapporti tra il B. e la Finantia s.a.”, e non avevano prodotto le prove eventualmente utilizzate dal giudice penale per giungere alla ricostruzione dei fatti, in tal modo impedendo al giudicante il vaglio critico del materiale probatorio acquisito in sede penale; una volta caduto (per detta inerzia degli attori) siffatto pilastro indiziario, le altre su indicate circostanze indiziarie erano di “mero contorno e di estrema debolezza ed equivocità”, tanto da non potersi configurare un “quadro indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c.”.

Siffatta decisione non è in linea con il disposto dell’art. 2729 c.c..

Va ricordato, infatti, che, al fine di valutare la corretta applicazione dell’art. 2729 c.c., anche successivamente alla modifica del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità, occorre verificare che il giudice di merito abbia individuato i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi offerti in giudizio attraverso un giudizio non parcellizzato, posto che la scorretta valutazione degli elementi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri sopra esposti, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità, anche in esito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in materia di presunzioni, infatti, è riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia la stessa utilizzazione di tale mezzo di prova sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, ma siffatto giudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, se, violando i menzionati criteri giuridici in tema di formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo indiziario ove valutati complessivamente nel loro insieme (conf. Cass. 9760/2015; cfr. Cass. S.U. n. 8054/2014; Cass. n. 19894/2005).

La Corte di merito non si è attenuta a siffatto principio.

Come, invero, sostenuto in ricorso, i fatti noti di cui al procedimento penale (accertamento di peculato per ingenti somme, investimento di dette somme in acquisti di immobili affidati a società costituite ad hoc, le cui quote erano gestite dalla Finantia s.a.) dovevano essere messi in relazione con i rimanenti elementi (pur indicati dai ricorrenti), al fine di accertare (fatto ignoto) la sussistenza di un pactum fiduciae tra il B. e la Finantia s.a. e la prosecuzione della medesima situazione con un diverso fiduciario (Fincompany); in particolare la Corte territoriale non ha considerato che la modalità tipica di gestione di quote societarie da parte di una società fiduciaria presuppone appunto un negozio fiduciario e che era suo compito esaminare per intero le sentenze penali agli atti, e non ha adeguatamente tenuto presente, con una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari, alcune evidenziate circostanze; nello specifico, tra le altre: 1) il comportamento tenuto in sede processuale dal debitore B. nell’ambito del menzionato giudizio di opposizione al pignoramento; 2) il comportamento tenuto in primo grado dalla Fincompany, che solo tardivamente ha indicato tale S.A. come effettivo intestatario delle quote; 3)il fatto che le quote in discussione siano state acquistate dalla Fincompany quando erano gravate dal sequestro conservativo disposto per elevatissimi importi dalla Procura Regionale della Corte dei Conti; dette circostanze sono state ritenute dalla Corte di merito come “di mero contorno e di estrema debolezza ed equivocità”, senza in alcun modo spiegare le ragioni di detta valutazione, sì da far ritenere sul punto la motivazione assolutamente carente.

In conclusione, pertanto, va accolto il ricorso e, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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