Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25930 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. un., 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Sez. –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17549/2011 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato VACCARELLA

ROMANO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI TORINO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

D’APPELLO DI TORINO;

– intimati –

avverso la decisione n. 200/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato Romano VACCARELLA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. A.G. propone ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, affidato a tre motivi, avverso la decisione del CNF che, in parziale modifica della decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, gli ha inflitto la sanzione dell’avvertimento.

Il COA di Torino, a seguito di esposto dell’avv. F.G. S. ed all’esito di complessa attività di indagine (relativa alla pubblicazione (OMISSIS) sul (OMISSIS) del contenuto sintetico della citazione (OMISSIS), notificata il 1.6.2007, che la cliente dell’avv. A. A.D. P.M. aveva proposto a carico dell’esponente) ebbe a contestare all’avv. A. la violazione dell’art. 18, 2 cpv., e art. 22, 2 cpv. del CDF per avere proposto il giudizio verso il collega senza prima avvisarlo, per avere dato alla stampa notizia della proposizione prima del deposito degli atti allegati alla citazione, per avere abusato del nome della cliente per accreditare la propria competenza professionale.

Con decisione 2.10.2008 il COA di Torino ha quindi inflitto la sanzione della censura, affermando la propria competenza territoriale e ravvisando le contestate violazioni del CDF. Il CNF adito dall’ A. con decisione 13.12.2010 ha attenuato la sanzione in quella dell’avvertimento dopo aver condiviso la statuizione del COA sulla competenza territoriale: ha invero affermato la piena sussistenza dei profili di cui all’art. 22, 2 cpv.

del CDF (la ingiustificata piena omessa previa comunicazione al collega della citazione), quanto al capo 1), e dell’art. 18, 2 cpv., quanto al capo 3), relativo al comunicato stampa del 31.5.2007. Il CNF ha invece assolto l’incolpato dalla censura afferente la comunicazione al (OMISSIS) della azione intrapresa (capo 2).

Per la cassazione di tale decisione l’avv. A. ha proposto ricorso 23.6.2011 censurando la decisione stessa per eccesso di potere, per vizio di motivazione e per violazione della regola della competenza territoriale (che avrebbe visto radicata in Milano la competenza del COA a decidere).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il terzo motivo, da esaminare preliminarmente pur tenuto conto delle considerazioni del professionista riguardo ai motivi per cui tale tema è trattato in ricorso per ultimo, sotto il profilo della violazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 38, comma 2, il ricorrente contesta la competenza dell’Ordine torinese, assumendo che tanto l’illecito di cui all’art. 22 del CDF, quanto quello di cui all’art. 18, contestato al capo 3), si sarebbero compiuti a (OMISSIS).

1.1.- Il mezzo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Per quanto riguarda l’incolpazione di cui al capo 1, è infatti evidente – in ciò correggendo la motivazione della decisione del CNF, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., – che il luogo in cui è stato commesso il fatto non può che coincidere, in relazione all’art. 22, comma 2, del CDF, con il luogo in cui l’avvocato è stato convenuto in giudizio senza tempestiva comunicazione scritta preventiva, in quanto solo con l’instaurazione del giudizio si perfeziona l’illecito disciplinare, a nulla rilevando che colui al quale detto illecito è contestato risieda altrove ed ivi abbia verosimilmente redatto l’atto introduttivo del giudizio, trattandosi di attività solo preparatoria dell’illecito.

Per quanto riguarda invece il terzo capo di incolpazione il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il motivo si fonda infatti sul tenore letterale del comunicato stampa in questione, assumendosi che da esso emergerebbe la mancanza di prova riguardo al fatto che il comunicato stesso sia stato redatto o trasmesso a (OMISSIS), cosicchè la mancata trascrizione integrale – ivi compresa la firma – di detto comunicato preclude al giudice di legittimità di valutare la fondatezza delle censure.

2.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione dell’art. 22 del CDF, il ricorrente assume, tra l’altro, che l’avv. F. G.S. non era stato convenuto in giudizio per fatti attinenti all’esercizio della professione.

2.1.- Il mezzo è fondato.

E’ pacifico che l’avv. F.G.S. è stato convenuto in giudizio in quanto, nella prospettazione dell’attrice, avrebbe gestito il patrimonio di Ag.Gi., prima e dopo la sua morte, insieme con il Dott. G. ed il sig. M..

Premesso che la norma di cui all’art. 22 del CDF va interpretata restrittivamente, attribuendo ad una categoria di cittadini – gli avvocati – un diritto ad essere preavvisati delle altrui iniziative giudiziarie non riconosciuto alla generalità dei consociati, deve escludersi che il giudizio, instaurato nei termini suindicati, avesse ad oggetto “fatti attinenti all’esercizio della professione”, non potendo certamente intendersi come atto di esercizio della professione una attività per la quale non è richiesta l’iscrizione all’albo degli avvocati e che in concreto il professionista svolge insieme a non avvocati, a nulla rilevando ogni indagine – necessariamente ipotetica nella specie – sui motivi (soggettivi) per i quali il dominus abbia officiato per detta attività (anche) un avvocato.

3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione dell’art. 18 del CDF e del vizio di motivazione, il ricorrente si duole della condanna disciplinare relativa al capo 3), assumendo, tra l’altro, che sarebbe fondata su circostanze diverse da quelle contestate.

3.1.- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza,per le medesime ragioni già esposte sub 1.1., non essendo testualmente riprodotto il comunicato stampa in questione, ivi compresa la firma, cosicchè è precluso a questo giudice di legittimità di valutare la congruità della motivazione del CNF;

4.- Accolto il primo motivo di ricorso, la decisione del CNF va cassata in relazione, con l’esclusione dell’illecito disciplinare contestato all’avv. A. al capo 1 dell’incolpazione.

Pur avendo il CNF applicato la sanzione minima dell’avvertimento, che potrebbe essere giustificata dall’unico illecito disciplinare residuo (quello contestato al capo 3), la causa va comunque rinviata allo stesso CNF perchè valuti la concreta irrogabilità della sanzione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri;

cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al CNF. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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