Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2593 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24972-2015 proposto da:

COMUNE PRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell’avvocato

MARCELLO CLARICH, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANIA LOGLI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO RIOMMI, che la

rappresentata e difende unitamente all’avvocato SILVIA CLARICE

FABBRONI giusta procura a margine del controricorso;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 305/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

12/05/2015, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 305/2015 la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello del Comune di Prato avverso la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda di T.S., accertata la nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra la lavoratrice e il comune, ha condannato quest’ultimo al pagamento, a titolo risarcitorio, di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Comune di Prato sulla base di un unico motivo. La lavoratrice resiste con tempestivo controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Prato deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto censurando la decisione per avere, nella quantificazione del danno scaturito dalla illegittima apposizione del termine, fatto riferimento al criterio previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 3, (nel testo vigente fino al 17.7.2012). Sostiene, in sintesi, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481), che il criterio applicabile sarebbe quello previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 in tema di tutela obbligatoria, stante l’assimilabilità della ipotesi regolata da detta norma con la fattispecie in esame, connotata dall’esclusione del diritto del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro.

Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte controricorrente sul rilievo che il Comune di Prato, solo in sede di legittimità aveva avanzato richiesta di applicazione del criterio di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 ai fini della quantificazione del danno. La deduzione di parte ricorrente, infatti, non configura alcuna eccezione nuova, fondata su fatti mai dedotti in precedenza, ma si sostanzia in una mera argomentazione difensiva intesa a sollecitare l’individuazione di un parametro di quantificazione del danno diverso da quello di cui all’art. 18 St. lav., utilizzato dal giudice di appello. Tale deduzione è quindi pienamente ammissibile non comportando alcun ampliamento del thema decidendum.

Nel merito il motivo è fondato alla luce della recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072).

Con tale decisione è stato innanzitutto chiarito che l’obbligo del concorso pubblico ed il conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni consentono di collocare fuori dal risarcimento del danno la mancata conversione del rapporto. Questa è esclusa per legge e tale esclusione – come detto – è legittima sia secondo i parametri costituzionali sia secondo quelli europei. Non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perchè una tale prospettiva non c’è mai stata. Come è stato precisato, il danno è altro.

Il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale, essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi.

Si può ipotizzare una perdita di chance nel senso (qualora le energie lavorative del dipendente sarebbero potute essere liberate verso altri impieghi possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato); ma neppure può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un’occupazione migliore.

Tuttavia l’esigenza di conformità alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) richiede, in analogia con la fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, costituita dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, di individuare la misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nell’esonero dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo. Ad avviso delle sezioni unite, “la trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n. 13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale; essa quindi esaurisce l’esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall’art. 32, comma 5, cit., perchè – si ripete la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un’esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un (inesistente) danno da mancata conversione”.

E’ stato così conclusivamente affermato che: “Il lavoratore pubblico – e non già il lavoratore privato – ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perchè ciò richiede l’interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall’onere probatorio, all’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chance di lavoro che ha perso perchè impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato”.

A tanto consegue, in conformità della proposta formulata dal Consigliere relatore, l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice di merito che deciderà la causa adeguandosi al seguente principio di diritto: “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”. Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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