Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2593 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24836/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

R.V. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.

Claudio Preziosi, elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della Corte Suprema di Cassazione.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 407/02/2011 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il

giorno 31 agosto 2011;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12

settembre 2018 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.V. impugnò una cartella di pagamento notificata, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, in relazione all’imposta IVA per l’anno 2002 non versata.

Accolta l’impugnazione in primo grado, Agenzia delle Entrate propose allora appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che lo respinse con sentenza depositata il 31 agosto 2011.

Avverso la detta sentenza, Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso R.V..

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce la ricorrente violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che la sopravvenuta risoluzione dell’atto traslativo, pure soggetto ad IVA, giustificasse senz’altro l’omesso versamento dell’imposta.

Con il secondo motivo assume la ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per avere escluso la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per l’omesso tempestivo versamento dell’IVA dovuta da parte del contribuente.

2. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere cassata d’ufficio, per nullità del giudizio di appello.

2.1. Dalla lettura degli atti processuali risulta che il giudizio di primo grado innanzi alla commissione tributaria provinciale venne celebrato in contraddittorio con il concessionario della riscossione (Gestioni Esattoriali Irpine GEI s.p.a.).

L’appello dell’Agenzia delle Entrate, invece, non risulta notificato al detto concessionario, senza che la commissione regionale – la quale pure in sentenza rileva che in prime cure il ricorso era stato notificato anche alla GEI s.p.a. che si era pure costituita in giudizio abbia disposto l’integrazione del contraddittorio; deve pertanto ritenersi violato il litisconsorzio processuale tra le parti del giudizio di primo grado.

Invero, l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 08/11/2017, n. 26433; Cass. 26/01/2010, n. 1535).

3. In definitiva, dichiarata d’ufficio la nullità del giudizio di secondo grado, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio degli atti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio, nonchè per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara la nullità del giudizio di secondo grado e, per l’effetto, cassa d’ufficio la sentenza impugnata; rimette gli atti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA