Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2593 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2593 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 05/02/2014

SENTENZA
sul ricorso n. 15482/07 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ppe
legis;

– ricorrente contro
Moglia Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Giacomo Puccini n. 9, presso lo Studio degli Avv.ti
Leonardo Perrone e Gianmarco Tardella, che anche
disgiuntamente lo rappresentano e difendono, giusta
delega in atti;

u,.

i

– controricorrente avverso la sentenza n. 15/22/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 2
marzo 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l’Avv.

Gianmarco Tardella, per il contro

ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 15/22/07, depositata il 2
marzo 2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, respinto l’appello dell’Ufficio, confermava
la decisione della Commissione Tributaria Provinciale
di Varese n. 209/13/05 che aveva annullato l’avviso di
accertamento n. R2W010000387 2004 IVA IRPEF IRAP 2002
col quale venivano ripresi a tassazione ricavi “non
contabilizzati” per C 50.565,55 sulla scorta di una
presunzione di ricarico del 47,39% calcolata su di un
“campione” di ventitre articoli esposti nella vetrina
del negozio di gioielleria del contribuente Moglia
Antonio.
La CTR, in modo assorbente ogni altra questione,
confermava il giudizio della CTP secondo cui l’avviso

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udienza del 12 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.

era da ritenersi nullo per violazione dell’art. 12,
comma 7, 1. 27 luglio 2000, n. 212 perché “l’Ufficio
aveva emesso l’avviso di accertamento senza lasciar
decorrere i sessanta giorni dalla chiusura delle
operazioni degli organi di controllo, pur non
sussistendo particolari motivi di urgenza”.

proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.

Il

contribuente

resisteva

con

controricorso,

avvalendosi altresì della facoltà di depositare
memoria.
Diritto

1. Con l’unico articolato motivo l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica,
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7,
1. 27 luglio 2000, n. 212”. Ad illustrazione del
motivo, l’Agenzia delle Entrate dapprima sosteneva che
la CTR avesse errato a ritenere che, in mancanza di una
specifica previsione di nullità, il termine di giorni
sessanta di cui all’art. 12, coma 7, 1. n. 212, cit.
fosse perentorio; in secondo luogo, l’Agenzia delle
Entrate sosteneva che la CTR avesse ulteriormente
errato a rinvenire nell’art. 12, comma 7, 1. n. 212,
cit. una mera nullità formale, a questo proposito
evidenziando che il contribuente non aveva subito alcun
nocumento dal mancato rispetto del termine dilatorio in
parola, come del resto dimostrava la circostanza che il

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Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate

ridetto contribuente aveva del tutto disertato la
procedura di accertamento con adesione che lui stesso
aveva avviata; in ultimo luogo, l’Agenzia delle Entrate
sosteneva che alla disciplina di cui all’art. 12, comma
7, 1. n. 212, cit. fosse assoggettata soltanto
l’attività di verifica, laddove invece nella concreta

un semplice accesso dell’Amministrazione. Il quesito
sottoposto era: “se il processo verbale di accesso e
richiesta documenti sia assimilabile al processo
verbale di chiusura delle operazioni disciplinato
dall’art. 12, comma 7 0 1. 212/2000 e se costituisca
violazione della suddetta norma sanzionabile con
l’annullamento, ovvero mera irregolarità non viziante,
la notifica dell’avviso di accertamento effettuato
prima dello scadere del termine di 60 giorni”.
Il motivo è infondato.
Come noto le Sez. un. di questa Corte hanno risolto il
conflitto insorto nella sua sez. V, nel senso di
stabilire che il mancato rispetto del termine dilatorio
di giorni sessanta fissato all’art. 12, comma 7, 1.
212, cit. debba comportare nullità dell’avviso. E che
sola scriminante prevista sia quella dell’urgenza,
questa peraltro da valutarsi in concreto e non bastando
una motivazione semplicemente formale della stessa
(Cass. sez. un. n. 18184 del 2013). Come ancora hanno
chiarito le cit. Sez. un. – che nella sostanza hanno
ricavato la nullità in parola considerando che la
violazione del termine dilatorio in discorso

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fattispecie l’impugnato avviso era stato preceduto da

realizzerebbe un modello procedimentale difforme da
quello legale – in assenza d’un’espressa previsione di
nullità “spetta all’interprete il compito di delineare
l’oggetto e i confini di una ipotesi di invalidità
introdotta in via ermeneutica”. Ed in particolare, cioè
con specifico riferimento all’ampiezza oggettiva della

212, cit., deve esser a riguardo rammentato come questa
Corte abbia di recente già avuto occasione di affermare
come la nullità di che trattasi non sia limitata alla
sola verifica da concludersi con sottoscrizione e
consegna del processo verbale di constatazione e bensì
comprenda pure l’accesso in quanto anche questo è da
concludersi con sottoscrizione e consegna del processo
verbale delle operazioni svolte e ciò secondo le
prescrizioni contenute all’art. 52, comma 6, d.p.r. 26
ottobre 1972, n. 633 ovvero all’art. 33 d.p.r. 29
settembre 1973, n. 600 (Cass. sez. trib. n. 20770 del
2013).
2. Nel sopravvenuto maturare del ricordato orientamento
giurisprudenziale, debbono farsi consistere le gravi
ragioni che inducono questa Corte a compensare
integralmente le spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa integralmente le
spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 12 dicembre 2013

fattispecie di nullità di cui all’art. 12, comma 7, n.

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