Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2593 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 04/02/2010), n.2593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 21089 R.G. 2004 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, nelle

persone, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con procura in

calce al controricorso, dagli avv.ti BIANCHI Nicola e Claudio

COGGIATTI, domiciliatario in Roma, alla Via Lazio 20/C;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna del 19 giugno 2003, depositata col n.

19 il 4 luglio successivo.

Udita la relazione della causa del Cons. Dott. Renato Polichetti;

sentiti gli avv.ti Filippo Arena per i ricorrenti e Claudio Coggiatti

per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi chiese il rimborso della metà dell’IRPEG corrisposta per l’esercizio 1996-97 – corrispondente, la frazione chiesta a rimborso, a L. 1.079.977.000 -, assumendo spettarle l’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6. Successivamente impugnò il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, e la Commissione tributaria provinciale di Modena – con sentenza 616/02/00 – accolse il ricorso.

Il gravame dell’Agenzia delle entrate di Carpi è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, nella quale, sulla scorta di Cass., 5^, 6607/2002, si afferma che, se “l’attività di gestione di partecipazioni societarie non è considerata commerciale, anche quando non sia strumentale ad altre attività, a maggior ragione si giustifica la negazione della natura commerciale a quella attività di gestione di partecipazione che, come quella delle fondazioni bancarie, è strumentale rispetto alle loro finalità sociali indicate dalla legge”; si assume che la spettanza dell’agevolazione è confermata – con carattere non innovativo – dalla disciplina espressamente introdotta con il D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12; si richiamano le finalità “dettagliatamente fissate dallo statuto”, ribadendosi che le medesime “rientrano nelle previsioni di cui al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12”.

Per la cassazione ricorrono, con unico complesso motivo, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.

La Fondazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 e dell’art. 12 disp. gen., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2”. Le censure mosse alla decisione impugnata si incentrano sulla erronea qualificazione della natura delle fondazioni bancarie e sulla indebita interpretazione estensiva del richiamato art. 6. Gli enti in esame non sono infatti assimilabili alle fondazioni propriamente dette, che la norma agevolativi – accomunandole agli istituti di istruzione, di studio e di sperimentazione – definisce sulla base degli “scopi esclusivamente culturali”. Per questo, i “fini agevolati” non si identificano in quelli genericamente “non lucrativi”, anche alla luce della disciplina introdotta dalla L. n. 218 del 1990 e del D.Lgs. n. 356 del 1990 sullo scorporo della attività bancaria, in quanto l’amministrazione della partecipazione azionaria deve riguardarsi come “attività non già consentita nei limiti della sua strumentalità agli scopi istituzionali, bensì necessaria e propria della fondazione (ed in tal senso essa stessa istituzionale)”. Onde, dopo aver richiamato il parere negativo del Consiglio di Stato (n. 103/1995) e la conseguente circolare ministeriale (n. 238/1996) e la conclusione – essa pure negativa – di Cass., 5^, 14574/2001 (nella contigua materia dell’esonero dalla ritenuta sui dividendi di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis), i ricorrenti concludono – anche sulla scorta dello statuto dell’ente – per la non spettanza del beneficio, fermo restando il carattere innovativo del D.Lgs. n. 153 del 1999.

La Fondazione oppone gli argomenti posti a base della decisione impugnata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso del Ministero, che non è stato parte nel giudizio di appello Cass., Sez. un., 3116/2006).

Il ricorso dell’Agenzia è, invece, fondato.

Già Cass., Sez. un., 27619/2006, risolvendo un contrasto manifestatosi all’interno della sezione tributaria, aveva concluso che “il riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie, prevista dalla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (introdotto dal D.L. n. 22 del 1967, art. 6, conv. in L. n. 209 del 1967), è subordinato alla prova, posta a carico del soggetto che invoca l’agevolazione, dell’effettivo perseguimento in via esclusiva di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca scientifica, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni nelle imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economiche. In tale prospettiva, non può attribuirsi portata determinante alle trasformazioni disposte dalla L. n. 218 del 1990 e dal D.Lgs. n. 356 del 1990, tenuto conto del perdurare nel nuovo regime di un collegamento genetico e funzionale tra fondazioni ed imprese bancarie, dovendosi invece conferire rilievo, indipendentemente dal possesso di partecipazioni azionarie di controllo (anche per il tramite di società finanziarie), all’eventuale stipulazione di patti parasociali idonei a consentire, anche congiuntamente ad altri soggetti, l’esercizio di un’influenza sulla gestione dell’impresa bancaria, nonchè allo svolgimento di attività economica, anche non caratterizzata da scopo di lucro.

L’accertamento di tali elementi, che consentono di qualificare l’attività della fondazione come esercizio d’impresa, conformemente alla nozione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, impone al giudice di disapplicare l’art. 10 bis cit., ponendosi l’agevolazione da esso prevista come misura fiscale selettiva che, in quanto potenzialmente idonea ad influire sugli scambi e ad alterare la concorrenza, viene a configurarsi come aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune”.

Più di recente, le Sezioni unite, intervenendo sugli sviluppi in seno alla sezione tributaria, secondo cui si era sostanzialmente esclusa la necessità del rinvio al giudice di merito, per l’esame della sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalle norme agevolative – sul rilievo che tale specifico tema dovesse necessariamente essere stato prospettato col ricorso introduttivo -, hanno ulteriormente precisato (con riferimento sia alla esenzione propriamente detta sia alla agevolazione di cui si tratta) quanto segue. “Nel sistema anteriore al D.Lgs. n. 153 del 1999 – privo di valenza interpretativa, e, quindi, senza efficacia retroattiva -, gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale, ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6. Sussiste, pertanto, una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 c.c., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni” (Cass., Sez. un., 1576/2009).

Il collegio intende aderire all’indirizzo complessivo, come da ultimo specificato, in assenza di argomenti di segno contrario. Ed osserva che la sentenza impugnata, la quale non si è attenuta alla enunciata regula iuris, deve essere cassata, con la conseguente pronuncia di merito, per non apparire necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Ed invero, il riconoscimento del beneficio invocato appare desunto unicamente da una erronea impostazione in diritto e da una sostanziale inversione dell’onere della prova, come emerge dallo stesso controricorso (p. 5); fermo restando che la resistente medesima non ha nemmeno dedotto concreti elementi probatori posti a base del suo ricorso introduttivo.

Possono restare compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, attesi gli sviluppi giurisprudenziali solo di recente emersi nei sensi sopra riportati.

La compensazione riguarda anche il Ministero delle finanze, la cui presenza in questa fase non ha in nessun modo aggravato la posizione di controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle finanze ed accoglie quello dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio fra tutte le parti.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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