Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25929 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 15/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25929

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 247/7/2009 dep. 20 luglio 2009, che su ricorso proposto da D.L., ragioniere, contro avviso di accertamento emesso in base ai c.c.d.d. parametri per la determinazione dei ricavi, di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184, ai fini Iva, Irpef, Irap per l’anno 1999, ha accolto l’appello del contribuente, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, che aveva rideterminato il reddito dichiarato in misura inferiore a quanto accertato.

La C.T.R., rilevata l’infondatezza delle deduzioni sulla illegittimità costituzionale della normativa sui parametri, riproposta in secondo grado dal D. senza alcuna motivazione; ritenuto ammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate; premesso il quadro normativo di riferimento, ha ritenuto fondato l’appello del contribuente per non avere l’Ufficio compiuto alcuna attività istruttoria, limitandosi a proporre la riduzione dei valori accertati mediante concordato con adesione, dimostrando con ciò la flessibilità dei parametri, la mancata rilevazione di indizi di evasione fiscale, in assenza di irregolarità contabili. In relazione al contesto economico sociale degradato – con conseguente ridotta capacità di guadagno – ha ritenuto inattendibili le risultanze dell’accertamento presuntivo.

D.L. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, ex D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3 (a norma del quale l’accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione), per non avere la C.T.R. dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado del contribuente, avendo questi aderito alla proposta dell’Ufficio, formulata in sede di contraddittorio, senza ottemperare al relativo pagamento, come previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997.

Il motivo è inammissibile, trattandosi di motivo del quale non è stata dimostrata la proposizione nei gradi di merito, per cui non può trovare ingresso in sede di legittimità, costituendo una nuova domanda, vietata ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 57. L’Agenzia ricorrente si è infatti limitata a riportare un brano dell’avviso di accertamento che fa riferimento al verbale di adesione alla proposta di accertamento da parte del contribuente, senza nulla aggiungere in relazione alla proposizione di detto motivo, nè nelle controdeduzioni in primo grado, nè nel ricorso incidentale.

2. Col secondo motivo si lamenta insufficiente motivazione sullo scostamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri presuntivi, limitandosi la C.T.R. ad affermazioni apodittiche senza esporre le fonti da cui ha tratto il proprio convincimento.

Il secondo motivo è infondato.

2.1.Va premesso che i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ex D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (ex multis Cass. n. 3415 del 20/02/2015; conf. n. 14288 del 13/07/2016).

2.2.Ciò in quanto l’accertamento basato sui c.c.d.d. parametri non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento del reddito dichiarato rispetto ad essi, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Cass. n. 15633 del 2014; n. 27822/2013).

2.3. Nel caso di specie, la C.T.R. ha congruamente motivato, dando rilievo ad una serie di elementi forniti dal contribuente, idonei a superare le presunzioni dell’accertamento basato sui parametri, quali: “l’assenza di irregolarità contabili per quanto attiene alla fatturazione dell’attività espletata”; il contesto economico-sociale degradato, con conseguente capacità di guadagno compatibili con il reddito dichiarato; la clientela con “scarse capacità reddituali”; la mancanza di indizi di evasione fiscale “non enunciati nella parte motiva dell’accertamento”.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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