Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25929 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 38543-2019 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente

contro

B.F., B.B., BA.FR.,

P.M., G.E., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANDREA BAVA;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 19036/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE

FELICE ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Ministero della Difesa ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza Cass. n. 19036 del 2019, la quale, nel rigettare il ricorso del medesimo avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, ha individuato quale parte ricorrente il Ministero dell’Interno;

P.M., B.F. e gli eredi di Ba.Fr., nel frattempo deceduto, si sono costituiti con controricorso;

il Ministero della Difesa ha depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

dall’esame degli atti di causa risulta che erroneamente l’ordinanza di questa Corte n. 19036 del 2019, ha individuato la parte ricorrente nel Ministero dell’Interno (al n. 1 della narrativa e nell’intestazione) anzichè nel Ministero della Difesa;

in base alla giurisprudenza di questa Corte, “Il ricorso per la correzione di errore materiale è ammissibile in ipotesi di contrasto tra l’individuazione della parte ricorrente e la pronuncia adottata ove non incida sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue espressioni testuali, a rendere conoscibile la statuizione testuale, trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento.” (Cass. n. 12187 del 2020);

il ricorso va pertanto accolto e al n. 1 dell’ordinanza n. 19036 del 2019 (e nell’intestazione) la locuzione “…che ha condannato il Ministero dell’Interno a pagare agli attuali intimati…” va sostituita con la locuzione “…che ha condannato il Ministero della Difesa a pagare agli attuali intimati…”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 19036 del 2019, sostituendo al n. 1 della predetta ordinanza alla locuzione “…che ha condannato il Ministero dell’Interno a pagare agli attuali intimati…” la locuzione “…che ha condannato il Ministero della Difesa a pagare agli attuali intimati…”. Alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica [NDR: testo originale non comprensibile] D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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