Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25929 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 15/10/2019), n.25929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2163-2015 proposto da:

AVIVA ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale CHIEF OPERATING

OFFICER Dott. A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DUILIO, 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARETTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELANGIOLO

PANEBARCO;

– ricorrente –

contro

G.K., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso

lo studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO ANTICHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1293/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1.- G.K. conveniva in giudizio M.A. e la Geas Ass.ni, ora Aviva Ass.ni s.p.a. rispettivamente proprietario-conducente e compagnia assicuratrice per la r.c.a di un veicolo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati a seguito di un incidente stradale verificatosi nel (OMISSIS).

2. – Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 2002, previo l’accertamento di un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 10%, condannava i convenuti al risarcimento del danno.

3. – La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 2004, in parziale accoglimento dell’appello dei soccombenti, aumentava il concorso di colpa della G. al 15% e rideterminava gli importi dovuti in conseguenza. Proponeva ricorso per cassazione la G., cui resisteva con controricorso contenente anche ricorso incidentale la CommerciaL Union, già Geas Ass.ni.

4. – La Corte di cassazione, con sentenza n. 23259 del 2010, accoglieva i motivi quattro e nove del ricorso della G. cassando con rinvio la sentenza impugnata in relazione ad essi: da un lato, valorizzava la dichiarazione della stessa assicurazione secondo la quale alla quietanza per Euro 113.000,00, non essendo stata accettata, non aveva fatto seguito alcun effettivo pagamento, quanto al nono motivo, accoglieva le censure sul vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno per perdita della capacità lavorativa (fosse essa generica, inerente al danno biologico o specifica, inerente al danno patrimoniale che fosse). Demandava quindi al giudice del rinvio un nuovo esame di tali poste risarcitorie.

5. – Con la sentenza n. 1293 del 2014, qui impugnata, la Corte d’Appello di Firenze in sede di giudizio di rinvio, in parziale riforma dell’originaria sentenza del Tribunale di Grosseto, condannava M. e Aviva in solido al risarcimento dei danni nei confronti della G. liquidando gli importi dovuti per danno biologico, invalidità temporanea, danno alla capacità lavorativa generica, spese di cura, danni all’auto, spese sanitarie future, decurtati della percentuale di corresponsabilità definitivamente accertata nella misura del 15%, ritenendo che la danneggiata non avesse fornito la prova della perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, e quindi che dovesse essere liquidata in suo favore solo la riduzione della capacità lavorativa generica, compresa nel danno biologico.

6. – Aviva Italia s.p.a. propone ricorso, articolato in quattro motivi, notificato il 13.1.2015, nei confronti di G.K., per la cassazione della sentenza n. 1293/2014, emessa in data 23 luglio 2014 dalla Corte d’Appello di Firenze, notificata il 25.11.2017.

Resiste con controricorso la G..

7. – La causa, discussa in pubblica udienza il 29.11.2017, è stata rinviata a nuovo ruolo con provvedimento in pari data in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla questione della idoneità o meno, al fine di assolvere all’onere di produzione della copia notificata del provvedimento impugnato, in caso di sentenza notificata a mezzo PEC, della stampa del messaggio di posta elettronica certificata pervenuto al difensore priva dell’attestazione di conformità della stessa all’originale ricevuto dal ricorrente.

La questione relativa all’idoneità o meno di tale deposito a soddisfare l’onere richiesto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c. è stata sottoposta all’attenzione delle Sezioni unite con ordinanza interlocutoria n. 30622 del 2017 e risolta con sentenza n. 8312 del 2019.La causa è stata quindi rifissata per la trattazione in sede di adunanza camerale.

La Aviva italia s.p.a. ha depositato memoria alla quale è allegata copia della sentenza impugnata, notificata alla controparte, munita di attestazione di conformità.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la prospettata questione di improcedibilità per omesso deposito della copia notificata della sentenza come estratta dal pc dell’avvocato che ha ricevuto il relativo messaggio di posta elettronica, priva di asseverazione di conformità all’originale, deve ritenersi superata alla luce dei principi enunciati dapprima da Cass. S.U. n. 22438 del 2018, in riferimento al deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, e poi, in riferimento al deposito di copia non asseverata nella conformità all’originale della sentenza notificata a mezzo PEC, da Cass. S.U. n. 8312 del 2019, che ha affermato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.”.

La controricorrente infatti non ha disconosciuto la conformità all’originale della copia prodotta, della quale il procuratore della ricorrente ha provveduto anche, nell’imminenza dell’adunanza, a depositare la copia asseverata.

Con il primo motivo, la compagnia di assicurazioni denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero sulla erronea liquidazione del danno. Sostiene che la corte d’appello avrebbe commesso un errore addebitando alla Aviva, oltre all’importo complessivo liquidato in favore della danneggiata ai valori attualizzati in Euro 447.301,45, anche una ulteriore voce di Euro 138.864,86, per spese di cura, danni all’auto, spese future, che dovevano ritenersi ricomprese nel precedente importo. Sostiene che tale errore si tradurrebbe in un vizio logico della motivazione, e per questo sarebbe ricorribile per cassazione.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al calcolo degli interessi e rivalutazione, affermando che le somme erano state già rivalutate fino al 2004, mentre la corte d’appello ha nuovamente rivalutato l’importo dal 2002, attribuendo quindi alla danneggiata un importo eccedente il dovuto per interessi e rivalutazione.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione ai pagamenti effettuati da Aviva e al massimale di polizza, nonchè la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La ricorrente sostiene che la corte d’appello non avrebbe tenuto in conto che essa aveva versato, all’esito del giudizio di primo grado, gli importi che era stata condannata a pagare in data 23.7.2002, non dovendo più, da quella data, alcun importo per interessi e rivalutazione. La corte d’appello non avrebbe chiarito che anche gli acconti versati avrebbero dovuto essere attualizzati, e in tal modo decurtati dall’importo residuo a carico della compagnia all’esito del giudizio di appello.

Inoltre, la sentenza non avrebbe tenuto conto, e in ciò la ricorrente indica una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del fatto che la compagnia di assicurazioni aveva pagato un importo anche al padre e alla madre della diretta danneggiata in conseguenza del medesimo incidente.

Infine, con il quarto motivo, si denuncia nuovamente l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla domanda di restituzione dell’eccedenza versata formulata da Aviva Italia s.p.a. e alla compensazione delle spese.

Ritiene la ricorrente che se la corte d’appello non avesse compiuto i lamentati errori di metodo e di calcolo, avrebbe accertato che la compagnia di assicurazioni nulla avrebbe dovuto corrispondere alla danneggiata oltre quanto già pagato, in considerazione dell’elevazione della percentuale di corresponsabilità della G. accertata nel primo giudizio di appello e non oggetto di successiva impugnazione. Ne ricava che nel giudizio di rinvio la corte d’appello avrebbe dovuto necessariamente liquidare le spese in suo favore, in quanto vincitrice, anzichè compensare.

Le doglianze della ricorrente sono complessivamente infondate.

La ricorrenza del vizio di motivazione è stata denunciata facendo sempre riferimento alla sua precedente accezione, non più vigente al momento della proposizione del ricorso e più lata. Nella attuale, circoscritta rilevanza del vizio di motivazione, limitata alla motivazione sostanzialmente mancante perchè apparente o totalmente incongrua, non rientra nessuno dei profili lamentati. Con essi si tenta di indurre la Corte ad una inammissibile rinnovazione del giudizio in fatto su circostanze già accertate nel giudizio di merito.

Per quanto concerne i dedotti profili di violazione di legge, quanto al primo motivo, la corte d’appello in attuazione del dictum della precedente sentenza di legittimità, ha provveduto alla liquidazione dell’importo dovuto per perdita della capacità lavorativa generica, in questo modo rideterminando l’ammontare complessivo dovuto per il danno biologico. Separatamente, ha indicato l’importo complessivamente dovuto per il danno patrimoniale (spese mediche, sostenute e future, danni alla vettura). Nessun errore quindi, nè violazione dei confini del giudizio di rinvio.

Quanto alla corresponsione degli acconti citati nella quietanza da parte della assicurazione, il giudice di rinvio ha ritenuto, con valutazione in fatto non in questa sede rinnovabile, che non sia stata fornita la prova della loro effettiva erogazione.

Quanto al calcolo di interessi e rivalutazione, esso non era oggetto del giudizio di rinvio. La relativa censura è in primo luogo del tutto generica, perchè non enuncia con precisione quale avrebbe dovuto essere l’importo da liquidare e quale importo, in pregiudizio della ricorrente, sarebbe stato liquidato in applicazione di una erronea duplicazione di rivalutazione ed interessi. A ciò si aggiunga che, essendo stata aggiunta, in sede di giudizio di rinvio, una voce di danno non in precedenza liquidata, la stessa doveva essere autonomamente attualizzata.

Altri, lamentati profili di violazione di legge, sono in parte inammissibili per la loro assoluta genericità: l’eventuale superamento del massimale di polizza, in virtù anche della liquidazione di somme in diversi giudizi in favore dei genitori della G. (non è ben chiaro neppure se anch’essi coinvolti nel medesimo incidente) è solo ipoteticamente prospettato.

Il quarto motivo di censura, relativo alla decisione del giudice di rinvio di compensare le spese, anzichè porle a carico della danneggiata, è assorbito dal rigetto dei precedenti, in quanto si traduce in una contestazione sulla esattezza del merito della decisione, che rimane ferma atteso il rigetto dei precedenti tre motivi, e non sulla motivazione in ordine alla scelta di disporre la compensazione delle spese di lite, nei ristretti limiti in cui essa può essere oggetto di ricorso per cassazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 10.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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