Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25929 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. un., 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25929
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente di sez. –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2337/2011 proposto da:
D.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato PERONE MARIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIANCONE Pietro, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ERCOLANO, COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER
L’EMERGENZA RIFIUTI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 401/2010 del TRIBUNALE di Napoli – Sezione
DISTACCATA di PORTICI, depositata il 07/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA
Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.T. propone ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, avverso la sentenza del Tribunale di Portici che, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Portici, ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario, per essere la giurisdizione attribuita al giudice tributario, in relazione alle domande di rimborso della TARSU e di risarcimento del danno proposte nei confronti del Comune di Ercolano, che aveva a sua volta chiamato in causa il Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti.
Gli intimati non si sono costituiti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente afferma la natura non tributaria della TARSU, citando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 13894 del 15 giugno 2009.
1.1.- Il primo motivo è infondato.
La natura tributaria della TIA, come prima della TARSU, è stata affermata dalla Corte costituzionale, alla stregua di argomenti che il collegio condivide, con la sentenza n. 138 del 2009 e ribadita con l’ordinanza di manifesta infondatezza n. 64 del 2010, resa proprio in riferimento, tra le altre, alla ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte citata dalla stessa ricorrente. Le Sezioni Unite di questa Corte si sono del resto prontamente adeguate alla giurisprudenza della Corte costituzionale con l’ordinanza n. 14903 del 21 giugno 2010.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione delle norme sulla giurisdizione e della violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., si duole del fatto che il giudice di merito, pronunciando sul suo appello, abbia dichiarato inammissibile anche la domanda di risarcimento del danno, rigettata invece dal primo giudice.
2.1.- Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
La ricorrente assume, in sostanza, di avere originariamente prospettato la domanda risarcitoria in relazione non alla illegittimità del tributo ma alla lesione del diritto alla salute, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Essa, peraltro, non riporta testualmente i termini della citazione sul punto, così precludendo al giudice di legittimità la necessaria indagine riguardo alla originaria prospettazione della domanda.
Il difetto di autosufficienza preclude anche l’esame della seconda questione sollevata con il motivo e individuata come violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., atteso che – anche a prescindere dalla individuazione, probabilmente erronea, della norma che si assume violata – la mancata trascrizione dell’appello impedisce di valutare la latitudine del gravame e, quindi, l’errore eventualmente compiuto dal giudice di secondo grado nel dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento danni rigettata dal primo giudice.
3.- Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011