Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25928 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2021, (ud. 09/09/2021, dep. 23/09/2021), n.25928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12873/2013 proposto da:

G.M.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Dardanelli 46, presso lo studio dell’avvocato Grilli Gino Danilo,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2012 della COMM. TRIB. REG. SICILIA,

depositata il 12/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2021 dal consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Matteis Stanislao che ha concluso per l’estinzione del giudizio ai

sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 19, art. 6, comma 13, conv. in L.

17 dicembre 2018, n. 136; conseguenze di legge;

udito per il ricorrente l’avvocato Grilli Gino Danilo che si è

riportato;

udito per il controricorrente l’avvocato Rocchitta Giammario che si

e’ riportato.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

G.M.R. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre motivi avverso la sentenza della CTR della Sicilia n. 158/2012, con la quale il decidente accoglieva il gravame dell’Agenzia delle Entrate avverso la prima decisione, sul rilievo che la citata sentenza delle S.U. n. 16424/02 concerneva la tutela di diritti diversi da quelli invocati dal contribuente, con la conseguenza che la carenza dell’ordine di esecuzione o di autorizzazione del Comandante all’estensione della verifica nei confronti della società di fatto e del socio G.A.A. non poteva inficiare la legittimità della verifica della GdF.

In particolare, il giudicante affermava la sussistenza della società di fatto sulla base della documentazione acquisita, ritenendo che il termine di trenta giorni per la durata della verifica avesse natura ordinatoria.

La contribuente si è difesa con controricorso nonché la sufficienza

Motivazionale degli atti impositivi.

Replicava con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Nelle more del giudizio, il contribuente ha depositato, in data 24.12.2019, istanza di sospensione del giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, avendo provveduto a presentare domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, e provveduto al pagamento necessario per il perfezionamento della definizione.

Il P.G. ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018;

Quest’ultima disposizione stabilisce che: “1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Sulla base della menzionata norma, va affermata la definibilità della controversia in esame; al riguardo rileva quanto ulteriormente stabilito dall’art. 6 cit., nel senso che: “(…) La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; (…) Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. (…) 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. (…) 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, stabilisce che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”.

Inoltre, ai sensi del D.L. cit., art. 6, comma 13, “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020.

In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere” (Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione della Corte di Cassazione, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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