Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25928 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 36927-2019 proposto da:

COTRONEO GIUSEPPE difensore di M.R., P.F.,

MA.GI., M.P., MO.SE.,

L.G., D.M.A.M., N.D., LO.PA.,

MI.NI., S.A.M., T.N.D.,

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130,

presso lo studio dell’avvocato TERESA MAGRI’, rappresentato e difeso

da se medesimo;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA, INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

G.L., G.R., TU.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26611/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

questa Corte con ordinanza n. 26611 del 2019, ha rigettato il ricorso di Trenitalia s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 277 del 2014, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite in favore dell’Inps;

la correzione dell’errore materiale è domandata dai lavoratori M.R. e altri, risultati vittoriosi nel giudizio, i quali contestano che l’ordinanza in oggetto ha omesso di liquidare in loro favore le spese di lite, sull’erroneo presupposto che essi non abbiano svolto attività difensiva, pur dando atto nell’intestazione della loro costituzione mediante controricorso (ad eccezione degli intimati G.L., G.R. e Tu.An.), confermata, al punto n. 2 della narrativa;

Trenitalia non ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

va premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte “Nel giudizio di cassazione è ammissibile il ricorso per la correzione di errore materiale avverso il provvedimento di condanna alle spese della parte intimata che non si sia ivi costituita, in quanto la violazione dell’art. 91 c.p.c., integra un errore, ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento.” (Cass. n. 12185 del 2020);

il principio, sia pure “a parti invertite” di adatta anche nel caso de quo;

l’esame degli atti di causa rivela che al punto n. 19 della motivazione l’ordinanza n. 26611 del 2019 ha escluso la condanna alle spese in favore delle sole parti che non hanno svolto attività difensiva;

il riferimento non può che riguardare i soli tre lavoratori indicati in epigrafe come intimati ( G.L., G.R. e Tu.An.);

quanto agli odierni ricorrenti, sia dall’intestazione sia dal punto n. 2 dell’ordinanza risulta che essi erano regolarmente costituiti con controricorso, e, pertanto, la corretta applicazione del principio di soccombenza, correttamente richiamato dalla Corte al n. 18 della motivazione, postula che essi abbiano diritto al rimborso delle spese affrontate per il giudizio di legittimità, al pari delle altre parti vittoriose che hanno svolto attività difensiva;

errata, dunque è l’ordinanza, là dove nel dispositivo ha omesso di liquidare le spese di lite in favore dei lavoratori regolarmente costituitisi nel giudizio di legittimità;

in definitiva, il ricorso va accolto, disponendosi la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 26611 del 2019 nella parte in cui ha omesso di condannare Trenitalia s.p.a. a rimborsare ai lavoratori controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, prevedendo la distrazione delle stesse in favore del difensore di questi, avv. Cotroneo Giuseppe, dichiaratosi antistatario;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone correggersi l’ordinanza n. 26611 del 2019 aggiungendo, nel dispositivo, dopo la frase “…condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps, liquidate in Euro 9.000,00 per compensi…” la frase: “…e, allo stesso titolo, in favore di M.R. e degli altri controricorrenti liquidate in Euro 9.000,00, da distrarsi nei confronti del difensore, dichiaratosi antistatario…” Alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13 comma 1 quater.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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