Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25928 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.15/12/2016),  n. 25928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16388/2015 proposto da:

V.R., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 123, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANO GIANNINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato UMBERTO CANTELLI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA REVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore Centrale Prestazioni, in proprio e quale mandatario della

Società di cartolarizzazione dei crediti INPS – SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in RONIA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, SCIPLINO

ESTER ADA, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, giusta procura

speciale in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9140/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’11/11/2014, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Umberto Cantelli difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi scritti;

udito l’Avvocato Giuseppe Matano difensore del resistente che si

riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 8 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 15.5.2010, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da V.R. con ricorso del 30.7.2009 avverso la cartella esattoriale (OMISSIS) notificata il 19.6.2009 avente ad oggetto contributi per commercianti dovuti in relazione agli anni 2002/2007, rilevando che il termine di 40 gg. di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per l’opposizione aveva natura perentoria e che nella specie il ricorso introduttivo era stato notificato nel quarantunesimo giorno successivo alla notificazione, per cui l’opposizione era tardiva. La Corte di appello di Roma respingeva il gravame del V., sul rilievo che la contraria deduzione secondo la quale l’atto opposto era stato notificato solo il 20.6.2009 era stata svolta per la prima volta in appello in insanabile contrasto con il divieto di nuove allegazioni di cui all’art. 345 c.p.c. e con il sistema delle preclusioni del rito del lavoro, in virtù del quale il ricorrente ha l’onere di allegare tutti i fatti costitutivi della propria pretesa nel ricorso ex art. 414 c.p.c., salve le sole precisazioni o modificazioni autorizzate nell’udienza di cui all’art. 420 c.p.c.. Aggiungeva che il documento dal quale sarebbe, secondo l’appellante, emersa la prova della data di notificazione come coincidente con il 20.6.2009, consistente nella stampa di una visura del percorso della raccomandata spedita dal concessionario per la riscossione dei tributi, tratta dal sito Internet delle Poste Italiane, era stata prodotta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c. e che il documento era comunque privo di efficacia certificatoria, a prescindere dal rilievo che nello stesso non si faceva menzione della data di recapito del plico al destinatario.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il V., affidando l’impugnazione ad unico motivo. L’INPS ha rilasciato procura in calce alla copia del ricorso notificato.

Il V. denunzia nullità del procedimento per error in procedendo, violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando di avere dedotto in sede di gravame che l’errore sulla data di notifica della cartella era dovuto all’indicazione, per mero errore materiale, di tale data nel ricorso introduttivo e che dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opponente di primo grado risultava una visura delle notizie in tempo reale della spedizione della raccomandata corrispondente alla cartella di pagamento opposta, da cui era rilevabile che la consegna allo sportello del centro postale era avvenuta in data 20.6.2009. Assume di avere evidenziato che il plico raccomandato riportava solo il timbro postale con la data di accettazione del centro postale, ma non quello con la data di consegna al destinatario e che solo con la suddetta modalità l’opponente avrebbe potuto provare la data di notifica, in difetto di costituzione in giudizio dell’ente previdenziale onerato della produzione della relata di notifica della cartella impugnata e dell’eventuale eccezione di tardività dell’opposizione. Aveva anche osservato che la mancata indicazione della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario avrebbe comportato la nullità insanabile della notificazione ed impedito la decorrenza del termine per l’opposizione.

Osserva il ricorrente che la decisione della Corte territoriale è in palese violazione delle norme richiamate nella rubrica del motivo di ricorso, posto che l’allegazione dedotta dall’appellante era una mera difesa, non rientrante nei divieti richiamati nella sentenza impugnata, e ribadisce di essersi limitata a dedurre che il fatto storico (data di notifica) si era svolto con modalità diverse da quelle rilevate dal giudice, come evincibile dalla stessa documentazione prodotta in primo grado, contestualmente al deposito dell’opposizione. Aggiunge che la Corte è incorsa in una palese errore procedurale e nella violazione dell’art. 116 c.p.c., ritenendo priva di efficacia certificatoria la visura allegata, laddove tale elemento documentale, unito alle altre risultanze processuali (timbro postale del 19.6.2009 riportato sulla busta contenente la cartella impugnata conforme alla data in cui la spedizione era stata accettata dal centro postale come indicata nella tracciatura telematica, contumacia dell’ente previdenziale) avrebbe dovuto consentire al giudice del merito di ricorrere alle presunzioni. Peraltro sottolinea di avere evidenziato che la data del 20.6.2009 in cui il plico era stato consegnato al destinatario in quanto recapitato allo sportello del centro postale era espressamente indicata nel documento.

Il ricorso è fondato.

E’ erronea l’affermazione secondo la quale l’onere di provare la data di notifica della cartella opposta sia a carico dell’ente previdenziale. In tema di riscossione di contributi previdenziali, tuttavia, ove sia stata proposta opposizione alla cartella esattoriale emessa per il pagamento delle somme dovute, il principio secondo il quale grava sull’opponente l’onere di provare la tempestività dell’iniziativa giudiziaria intrapresa presuppone che l’atto, contro cui l’opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa, dovendosi escludere, diversamente, che sia identificabile l’esatto “dies a quo” per il decorso del termine perentorio di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 (cfr. Cass. 21.8.2013 n. 19366: nel caso ivi esaminato, la notificazione della cartella esattoriale era nulla per l’omesso invio della raccomandata ex art. 139 c.p.c., comma 4). Diverso problema è quello di come l’onere ricadente sull’opponente debba essere assolto, che è ciò che costituisce l’oggetto della questione posta a base del motivo di impugnazione.

E’ stato affermato da questa Corte, sia pure in diversa fattispecie riguardante l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, avverso cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa (così come avverso ordinanza – ingiunzione), che la mancata allegazione della relata di notifica dell’atto opposto non costituisce, di per se, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata “in limine litis” ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge cit., perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa ed inconfutabile della in tempestività della detta opposizione; ne consegue che, in mancanza di detta prova, ogni ulteriore accertamento al riguardo è rimesso allo sviluppo del giudizio di opposizione, al quale è perciò necessario dare corso, ben potendo la tempestiviutà dell’opposizione essere accertata in forza di produzioni successive, e nulla escludendo, comunque, che la declaratoria d’inammissibilità possa intervenire anche successivamente con sentenza, nel pieno contraddittorio delle parti, qualora la tardività del ricorso risulti definitivamente accertata (cfr. Cass. 9.3.2004 n. 4717).

Nella specie assume il V. di avere provveduto, in mancanza sul plico raccomandato del timbro postale con la data di consegna al destinatario (si era rilevato che lo stesso riportava solo il timbro postale con la data di accettazione del centro postale), a depositare stampa di una visura del percorso della raccomandata spedita dal concessionario per la riscossione dei contributi già nel corso del giudizio di opposizione e che tale documento, sebbene privo di efficacia certificatoria, doveva indurre la Corte ad una valutazione e a conclusioni difformi da quelle cui era pervenuta.

Il rigoroso sistema delle preclusioni che regola in egual modo sia l’ammissione delle prove costituite che di quelle costituende trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (cfr. Cass. 9.11.2006 n. 23882: nella specie, in applicazione del principio sopra riportato, la S.C. ha ritenuto legittimo l’operato del giudice d’ appello, che aveva acquisito) agli atti la documentazione degli uffici postali necessaria al fine di accertare la veridicità delle deduzioni del lavoratore circa la tempestività dell’impugnativa del licenziamento, in replica all’eccepita decadenza per intempestività dell’atto di impugnazione).

Con riferimento al caso qui esaminato, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del gravame, deve ritenersi che l’allegazione dell’appellante riferita ad una data di notifica della cartella diversa da quella ritenuta dal giudice di primo grado sulla base di erronea affermazione contenuta nel ricorso introduttivo, allegazione riferita a dati temporali evincibili da documenti già prodotti in prime cure, non sia in insanabile contrasto con il divieto di nuove allegazioni di cui all’art. 345 c.p.c.. Ed invero, non può ritenersi preclusa in sede di gravame la modifica della prospettazione da parte del ricorrente che, fermi petitum e causa petendi, si richiami a documenti già prodotti per contrastare la pronunzia di primo grado, nella specie riferita alla tardività dell’opposizione a cartella proposta dal V..

Anche il valore decisivo attribuito alla mancanza di efficacia certificatoria della documentazione depositata dal V. in primo grado e dallo stesso richiamata in sede di gravame si pone in contrasto con i principi su richiamati, che valorizzano l’esigenza di ricerca della verità materiale in presenza di elementi probatori già ritualmente acquisiti agli atti di causa che sollecitino il ricorso a poteri ufficiosi del giudice.

Si propone, in conclusione, l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata decisione, con rinvio alla Corte d’appello affinchè, in conformità ai principi richiamati, valuti le censure prospettate in tema di ammissibilità della proposta opposizione”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il V. ha depositato memoria adesiva al contenuto della riportata relazione.

Osserva il Collegio che il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ciò comporta l’accoglimento del ricorso del V., cui consegue la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa alla Corte del merito indicata in dispositivo, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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