Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25928 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. un., 05/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 05/12/2011), n.25928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente di sez. –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25596/2010 proposto da:

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso

lo studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato POLLICE Paolo, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

E. QUIRINO VISCONTI 99 presso l’avvocato IACOBUCCI BERARDINO – STUDIO

CONTE, rappresentati e difesi dall’avvocato DE GIORGIO Giuseppe, per

delega a margine del controricorso;

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentato e

difeso dall’avvocato NILO LUIGI, per delega a margine del

controricorso;

CONSORZIO PER L’AREA Di sviluppo industriale di TARANTO (A.S.I.), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DE SIATI

BARBARA, rappresentato e difeso dall’avvocato COMEGNA SEBASTIANO, per

delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

NUOVA ILT ITALCONSULT LAVORI S.P.A., M.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 39/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata l’08/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

uditi gli avvocati Paolo POLLICE, Giuseppe DE GIORGIO, Sebastiano

COMEGNA, Luigi NILO;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Regione Puglia propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza del TSAP che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la ha condannata, in solido con il Consorzio A.S.I., il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara e l’impresa Nuova ITL Italconsult Lavori (appaltatrice di quest’ultimo Consorzio), al pagamento in favore di B.A. ed altri, proprietari di fondi rustici siti in agro di (OMISSIS), “dei danni nella misura stabilita nella sentenza di primo grado” (circa Euro 107.000), subiti a seguito dello straripamento del fiume (OMISSIS), a seguito di lavori di sistemazione della foce disposti dal Consorzio ASI e della mancata manutenzione dei canali di bonifica da parte del Consorzio Stornara e Tara, avvenuto nell’anno 1996.

La pronuncia di primo grado aveva invece assolto la Regione Puglia dalle pretese dei danneggiati.

Resistono con controricorsi il Consorzio A.S.I., il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, che ha depositato memoria, e gli originari attori B. e altri, che pure hanno depositato memoria.

La S.p.A. Nuova ITL non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Si tratta di ricorso avverso sentenza del TSAP depositata l’8 marzo 2010 e dunque nel vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha modificato l’art. 360 cod. proc. civ.. Sono perciò ammissibili le censure di vizio di motivazione avverso la sentenza impugnata.

2.- Con il primo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la Regione Puglia si duole del rigetto della eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale di B. ed altri per novità della domanda, deducendo che “solo dinanzi al giudice di primo (recte: secondo) grado, i sigg. B. allegano una pretesa violazione di non meglio precisati obblighi di controllo, mentre, dinanzi al TSAP era stata diversamente addotta una responsabilità fondata su preteso trasferimento ex lege delle competenze sulle opere idrauliche”.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Come esattamente rileva il TSAP, l’appello incidentale dei proprietari danneggiati non introduce un nuovo tema di indagine, ma si limita ad individuare gli specifici obblighi connessi alla riferibilità dei beni al demanio idrico della Regione Puglia.

3.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la Regione Puglia si duole della declaratoria di responsabilità in suo danno, assumendo che il TSAP non avrebbe “in alcun modo esplicitato da cosa si dovrebbe evincere la violazione degli obblighi eventualmente posti a carico della Regione se non per il semplice fatto del prodursi di un evento dannoso”. Assume la Regione di avere eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva “in forza del principio consolidato a tenore del quale la legittimazione passiva spetta ai consorzi di bonifica o concessionari delle opere la cui esecuzione ha prodotto danni e non all’ente al quale i beni sono intestati”.

3.1.- Il secondo motivo è infondato.

Appare evidente che il TSAP ha prospettato la responsabilità della Regione, quale custode, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ..

La correttezza della decisione (in relazione alla quale non ha senso parlare di vizio di motivazione, trattandosi di questione di diritto) risulta palese, sol che si consideri che il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 90, lett. e), ha trasferito alle regioni “le funzioni concernenti (…) la polizia delle acque” e la L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 10, lett. f), (abrogato successivamente ai fatti per cui è causa) ha attribuito alle regioni la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico nonchè la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni. La circostanza che tali funzioni, per quanto riguarda la manutenzione de bacino del (OMISSIS) e la sistemazione della foce del fiume, siano state delegate ai Consorzi controricorrenti appare irrilevante, tenuto conto che non risulta che la Regione abbia perso la materiale disponibilità dei beni.

Resta dunque accertato che la Regione è custode delle acque da cui è derivato il danno patito dal B. ed altri, del quale deve perciò rispondere, a prescindere dalla delega ai Consorzi, salva la prova del caso fortuito, che certo non può consistere – come vorrebbe la Regione ricorrente – nella particolare piovosità degli anni 1995 e 1996, non integrando certo il fortuito una piovosità superiore alla media, la cui efficacia causale rispetto ai successivi fenomeni di allagamento, come osserva il TSAP, è quantomeno dubbia.

Nè può sostenersi che valga ad escludere la responsabilità oggettiva della Regione la circostanza che questa si era comunque in qualche modo attivata, rendendo disponibile nel dicembre 1995 un finanziamento di L. 900.000.000 per interventi sul (OMISSIS) ed autorizzando, nel febbraio 1996, tramite l’Assessorato all’Agricoltura, l’esecuzione urgente di lavori per L. 100.000.000 nell’ambito del predetto finanziamento, trattandosi di interventi evidentemente non idonei ad evitare il danno.

4.- Con il terzo motivo la ricorrente si duole, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, della affermata equivalenza delle concause determinanti l’evento dannoso (se riferita anche alla Regione), senza stabilire, inoltre, la misura del regresso in favore dei Consorzi, ritualmente richiesto.

4.1.- Il terzo motivo è inammissibile.

La ricorrente deduce che “l’affermazione della equivalenza può essere riferita esclusivamente ai Consorzi ed all’Impresa appaltatrice”, precedendo, tra l’altro, l’affermazione di responsabilità della Regione, ed assume che, sulla sua domanda di regresso, mancherebbe ogni pronuncia. Ciò posto, va ribadito che, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 204 (T.U. delle acque) – che opera un rinvio ricettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 – qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche abbia omesso di pronunciarsi su di una domanda, l’impugnazione esperibile non è il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, previsto dagli artt. 200-202 del medesimo t.u., bensì l’istanza di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore (Cass., SS.UU. 10 settembre 2009 n. 19448; SS.UU., 14 settembre 2010 n. 19512).

5.- Il ricorso va pertanto rigettato. Appare peraltro equo, tenuto conto di ogni aspetto della vicenda, compensare le spese tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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